Sentenza n. 4722/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7982/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7982/2025, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7982/2025. Tale pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere il beneficio economico di euro 500 annui, mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 6 novembre 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 7 gennaio 2026, e il Ministero aveva comunque persistito nell’inadempimento. La ricorrente ha quindi chiesto di accertare la mancata esecuzione del giudicato, ordinare al Ministero di adempiere entro un termine, nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia e porre le spese di giudizio a carico dell’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in considerazione della mancata impugnazione della sentenza del giudice del lavoro e dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze tecniche. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Ha inoltre rinviato a un successivo decreto collegiale la liquidazione del compenso del commissario, indicando i criteri normativi applicabili, e ha stabilito le modalità telematiche per il deposito degli atti dell’ausiliario. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500, oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione integra, insieme alla definitività del titolo, il presupposto per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.
art. 1 l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale posto in esecuzione, relativo al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, entro il quale il commissario deve presentare la parcella; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza non impugnata, la definitività del titolo, attestata dalla certificazione della cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consentono al giudice di ordinare l’esecuzione integrale del giudicato.
- Quando il giudicato impone il pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; la parcella deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dalla legge, decorrente dal compimento dell’ultimo atto esecutivo dell’incarico.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposita modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
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