Corte di giustizia, Sentenza C-649/19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 gennaio 2021. — Procedimento penale a carico di IR. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Articoli da 4 a 7 – Comunicazione dei diritti di cui agli allegati I e II – Decisione quadro 2002/584/GAI – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto – Diritto di essere informato dell’accusa – Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo – Persona arrestata in base ad un mandato d’arresto europeo nello Stato membro di esecuzione. — Causa C-649/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la persona arrestata in esecuzione di un mandato d’arresto europeo non può invocare, in quella fase, i diritti di informazione previsti per gli imputati arrestati o detenuti dalla direttiva 2012/13, ma solo la disciplina speciale dell’articolo 5 e dell’allegato II. Ha inoltre escluso che la decisione quadro 2002/584 sia invalida per non prevedere ulteriori informazioni o rimedi immediati nello Stato di esecuzione. Il sistema del mandato d’arresto europeo è ritenuto compatibile con la Carta perché assicura una tutela su due livelli e garantisce, almeno in una delle due fasi, una decisione conforme alla tutela giurisdizionale effettiva.
Diritto all’informazione della persona arrestata in esecuzione di un mandato d’arresto europeo e compatibilità del sistema del MAE con la Carta
La questione giuridica
Se i diritti di informazione previsti dagli articoli 4, 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE si applichino anche alla persona arrestata nello Stato membro di esecuzione ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo; in caso affermativo, se l’articolo 8 della decisione quadro 2002/584/GAI consenta di integrare il contenuto del mandato con ulteriori informazioni sui rimedi nello Stato membro emittente; in subordine, se sia compatibile con la decisione quadro, la direttiva 2012/13 e gli articoli 6 e 47 della Carta un sistema in cui tali informazioni siano fornite solo dopo l’arresto; infine, se la decisione quadro 2002/584 sia valida anche qualora non preveda altri mezzi per garantire quei diritti prima della consegna.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che gli articoli 4, paragrafo 3, 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 non si applicano alla persona arrestata ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, perché per tale situazione la direttiva prevede un regime specifico all’articolo 5 e nell’allegato II. Inoltre, dalla mancata previsione di un cumulo informativo o di ulteriori garanzie immediate nello Stato membro di esecuzione non deriva alcuna invalidità della decisione quadro 2002/584: il sistema del MAE resta valido alla luce degli articoli 6 e 47 della Carta, poiché la tutela dei diritti è assicurata dal meccanismo complessivo di riconoscimento reciproco, dalle garanzie nello Stato membro emittente e dal fatto che, una volta consegnata, la persona beneficia pienamente dei diritti previsti dalla direttiva 2012/13.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2012/13/UE
- Articoli 1, 4, 5, 6, 7 e 8 della direttiva 2012/13/UE
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Articoli 1 e 8 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Allegato I della direttiva 2012/13/UE
- Allegato II della direttiva 2012/13/UE
- Allegato della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 6 TUE
Diritto all’informazione della persona arrestata in esecuzione di un mandato d’arresto europeo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) nell’ambito di un procedimento penale a carico di IR. Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se la disciplina dell’informazione sui diritti prevista dalla direttiva 2012/13/UE si estendesse alla persona arrestata in esecuzione di un mandato d’arresto europeo e se, in caso negativo, la decisione quadro 2002/584/GAI fosse comunque valida alla luce della Carta.
Fatti e procedimento principale
La procura specializzata bulgara aveva avviato un procedimento penale nei confronti di IR per fatti connessi, secondo il testo della sentenza, a partecipazione a un’organizzazione criminale finalizzata alla commissione di reati tributari. Nella fase preliminare IR era stato assistito da due avvocati di sua scelta, ma durante la fase giudiziale era divenuto irreperibile e gli era stato nominato un difensore d’ufficio. Il giudice del rinvio aveva adottato un mandato d’arresto nazionale e, successivamente, un mandato d’arresto europeo. Dubitando della conformità di quest’ultimo al diritto dell’Unione, il giudice aveva annullato il primo mandato europeo e chiesto chiarimenti per un eventuale nuovo MAE.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio sottoponeva quattro quesiti, riassumibili come segue:
- se gli articoli 4, 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 si applichino alla persona arrestata in esecuzione di un MAE;
- se l’articolo 8 della decisione quadro 2002/584 consenta di integrare il contenuto del MAE con informazioni sui rimedi contro il mandato nazionale ed europeo;
- se sia sufficiente, ai fini della compatibilità con il diritto dell’Unione, che l’autorità emittente informi la persona solo dopo l’arresto e trasmetta i documenti pertinenti;
- se la decisione quadro 2002/584 sia valida qualora non esista alcun altro mezzo giuridico per garantire quei diritti nella fase precedente alla consegna.
Normativa rilevante
La Corte richiama, anzitutto, la decisione quadro 2002/584, in particolare gli articoli 1 e 8, il considerando 12 e il modello allegato al MAE. Richiama poi la direttiva 2012/13/UE, segnatamente gli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché i considerando 14, 21, 27, 28 e 39 e gli allegati I e II. Rileva infine gli articoli 6 e 47 della Carta e l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio.
Ricevibilità
La Corte respinge le obiezioni del governo tedesco sulla ricevibilità. Sottolinea che la controversia è attuale perché il procedimento penale contro IR è ancora pendente e il giudice del rinvio intende emettere un nuovo MAE sulla base della risposta della Corte. Il rinvio non è quindi ipotetico, e la Corte richiama la presunzione di rilevanza delle questioni pregiudiziali.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte interpreta le disposizioni della direttiva 2012/13 secondo il loro tenore letterale, contesto e obiettivi.
Sul piano letterale, gli articoli 4, 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 1, si riferiscono alle persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute. Tuttavia, la Corte osserva che il testo da solo non consente di stabilire se vi rientrino anche le persone arrestate in esecuzione di un MAE.
Sul piano sistematico, è decisivo l’articolo 5 della direttiva, che disciplina espressamente le persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un MAE e prevede una comunicazione dei diritti diversa, richiamando il solo modello dell’allegato II. Il considerando 39 conferma che il diritto all’informazione scritta al momento dell’arresto si applica mutatis mutandis alle persone arrestate in esecuzione di un MAE, ma solo attraverso il modello specifico dell’allegato II. La Corte rileva inoltre che gli allegati I e II hanno contenuti distinti e che nessuna disposizione impone un cumulo delle informazioni dei due modelli.
Sul piano teleologico, la direttiva 2012/13 mira a garantire norme minime comuni per le persone indagate o imputate nel procedimento penale, ma preserva la specificità del regime MAE. Quest’ultimo è pensato per semplificare e accelerare la cooperazione giudiziaria, fondandosi sul principio di fiducia reciproca.
La Corte aggiunge che, una volta consegnata allo Stato membro emittente, la persona ricercata acquista la qualità di imputato e beneficia pienamente degli articoli 4, 6 e 7 della direttiva. Ne deriva che il legislatore dell’Unione ha inteso distinguere tra la fase dell’arresto in esecuzione del MAE e la fase successiva alla consegna.
Risposta alla prima questione
La Corte afferma che l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 non si applicano alla persona arrestata ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.
Seconda questione: modifica del modello del mandato d’arresto europeo
Poiché la prima questione riceve risposta negativa, la Corte dichiara che non occorre esaminare la seconda questione, formulata solo nell’ipotesi opposta. Pertanto, non affronta la possibilità di integrare il modello del MAE con ulteriori informazioni sui rimedi nello Stato membro emittente.
Terza e quarta questione: validità della decisione quadro 2002/584 alla luce della Carta
La Corte esamina congiuntamente la terza e la quarta questione, che mirano in sostanza a contestare la validità della decisione quadro 2002/584 per l’assenza di un obbligo di fornire, prima della consegna, le informazioni e i documenti cui si riferiscono gli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 2012/13.
In via preliminare, la Corte osserva che non è corretto valutare la validità di un atto di diritto derivato alla luce di un altro atto di pari rango, salvo espressa previsione di prevalenza o rapporto di applicazione, che qui non esistono. Di conseguenza, l’esame si concentra sulla compatibilità della decisione quadro con gli articoli 6 e 47 della Carta.
La Corte ricorda che il sistema del MAE si fonda sul mutuo riconoscimento e sulla fiducia reciproca, ma anche su una protezione dei diritti su due livelli:
- un primo livello nello Stato membro emittente, nel quale devono essere rispettate le garanzie procedurali e i diritti fondamentali al momento dell’adozione del mandato nazionale e del MAE;
- un secondo livello al momento dell’emissione del MAE, che deve essere affidato a un’autorità giudiziaria che controlli obiettivamente le condizioni di emissione e la proporzionalità della misura.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare le sentenze OG e PI, NJ e Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie, per affermare che l’emissione del MAE deve poggiare, almeno in una delle due fasi, su una decisione conforme alla tutela giurisdizionale effettiva. Inoltre, ricorda che il MAE contiene già, all’articolo 8, paragrafo 1, lettere d) ed e), informazioni sostanzialmente corrispondenti a quelle previste dall’articolo 6 della direttiva 2012/13 sulla natura del reato, sulla qualificazione giuridica e sulle circostanze del fatto.
La Corte precisa anche che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non esige che il ricorso contro la decisione di emettere il MAE sia esercitabile prima della consegna. Non deriva quindi alcuna lesione del diritto fondamentale dal solo fatto che l’interessato riceva le informazioni sui rimedi e acceda agli atti solo dopo la consegna allo Stato membro emittente.
Infine, la Corte osserva che, una volta consegnata, la persona ricercata diventa imputato e beneficia integralmente della direttiva 2012/13, potendo così preparare la difesa e vedere garantita l’equità del procedimento.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- i diritti previsti dagli articoli 4, paragrafo 3, 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 non si applicano alle persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un MAE;
- l’esame delle ultime due questioni non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità della decisione quadro 2002/584 alla luce degli articoli 6 e 47 della Carta.
Principi pratici per il professionista
La sentenza chiarisce che, nella fase di esecuzione del MAE, il regime informativo applicabile è quello speciale dell’articolo 5 della direttiva 2012/13 e dell’allegato II, non quello generale degli articoli 4, 6 e 7. Per gli operatori italiani, il dato centrale è che la tutela della persona ricercata va letta in una logica bifasica: protezione nel procedimento dello Stato emittente e informazione specifica, ma non cumulativa, nello Stato di esecuzione. Ne discende che il MAE non è invalido per il solo fatto di non contenere, nel modulo, tutte le informazioni e i rimedi previsti per l’imputato nel procedimento nazionale.
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