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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-466/19

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 gennaio 2021. — Qualcomm, Inc. e Qualcomm Europe, Inc. contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei chipset di banda di base UMTS – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 18, paragrafo 3 – Decisione di richiesta di informazioni – Necessità delle informazioni richieste – Proporzionalità – Onere della prova – Autoincriminazione. — Causa C-466/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l’impugnazione di Qualcomm contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di richiedere numerose informazioni nell’indagine sui prezzi predatori nel mercato dei chipset UMTS. Viene ribadito l’ampio potere istruttorio della Commissione e il fatto che la comunicazione degli addebiti è un atto provvisorio, sicché possono essere richiesti chiarimenti e dati supplementari anche dopo tale fase. La Corte esclude inoltre violazioni del principio di proporzionalità, dell’onere della prova e del diritto di non autoincriminazione, nonché l’ammissibilità della censura sull’importo della penalità di mora. Qualcomm è condannata alle spese.

Impugnazione contro la decisione della Commissione che imponeva a Qualcomm di fornire informazioni in un’indagine per abuso di posizione dominante: necessità, proporzionalità, onere della prova e diritto al silenzio.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia correttamente respinto il ricorso contro una decisione di richiesta di informazioni adottata nell’ambito di un’indagine per abuso di posizione dominante, in particolare quanto a: motivazione della decisione; necessità delle informazioni richieste; proporzionalità del carico imposto e dell’ammenda/penalità di mora; asserita inversione dell’onere della prova; rispetto del diritto di non contribuire alla propria incriminazione; rilievo della durata del procedimento amministrativo e del principio di buona amministrazione.

Principio di diritto

La Corte conferma che, nell’ambito di un’indagine ex articolo 102 TFUE, la Commissione può adottare una decisione di richiesta di informazioni anche dopo la comunicazione degli addebiti, purché le informazioni siano ragionevolmente utili e necessarie per verificare i sospetti di infrazione e la richiesta sia motivata in modo sufficiente. Il carico di lavoro imposto all’impresa non rende di per sé sproporzionata la decisione se è giustificato dalle esigenze dell’indagine; non vi è violazione del diritto di non contribuire alla propria incriminazione quando la richiesta riguarda dati e documenti fattuali, senza costringere l’impresa ad ammettere l’infrazione. La penalità di mora ex articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 non è di per sé un atto impugnabile quanto al suo importo definitivo, che verrà eventualmente fissato con decisione successiva.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 102 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Considerando 23 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Considerando 37 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Impugnazione contro una decisione di richiesta di informazioni nell’indagine Qualcomm

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Qualcomm Inc. e Qualcomm Europe Inc. contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione C(2017) 2258 final, adottata nell’ambito di un procedimento ex articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003. L’indagine verteva su un presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei chipset di banda di base UMTS, in particolare per prezzi predatori.

Fatti e svolgimento del procedimento

La Commissione aveva avviato l’indagine in seguito a una denuncia di Icera Inc. e, tra il 2010 e il 2015, aveva inviato varie richieste di informazioni. Dopo la comunicazione degli addebiti dell’8 dicembre 2015 e le osservazioni presentate da Qualcomm, la Commissione ha inviato una nuova richiesta di informazioni il 30 gennaio 2017; non avendo ottenuto risposta, ha adottato la decisione controversa il 31 marzo 2017. Tale decisione imponeva la comunicazione delle informazioni indicate nell’allegato, sotto pena di una penalità di mora di EUR 580.000 per ogni giorno di ritardo.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto il regolamento n. 1/2003, in particolare:

  • il considerando 23, che chiarisce che le imprese non possono essere costrette ad ammettere l’infrazione, ma devono rispondere a quesiti concreti e fornire documenti;
  • il considerando 37, che impone l’interpretazione del regolamento in conformità ai diritti fondamentali;
  • l’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, sulle richieste di informazioni;
  • l’articolo 24, paragrafi 1 e 2, sulle penalità di mora. Sono inoltre richiamati l’articolo 102 TFUE, l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta e le norme processuali della Corte in tema di impugnazione e spese.

Questioni sollevate in impugnazione

Qualcomm deduceva sei motivi principali:

  • omessa statuizione del Tribunale su durata eccessiva del procedimento e su buona amministrazione;
  • errata valutazione della motivazione della decisione controversa;
  • errata valutazione della necessità delle informazioni richieste;
  • errata valutazione della proporzionalità della decisione, compresa la penalità di mora;
  • errata applicazione delle regole sull’onere della prova;
  • violazione del diritto di non contribuire alla propria incriminazione.

Ragionamento della Corte sulla durata del procedimento e sulla buona amministrazione

La Corte esclude l’omessa pronuncia da parte del Tribunale: quest’ultimo aveva già esaminato e respinto sia l’argomento sulla durata eccessiva del procedimento sia il motivo relativo alla buona amministrazione. Quanto alla durata del procedimento, la Corte ribadisce che la violazione del termine ragionevole può rilevare, nel contesto degli articoli 101 e 102 TFUE, solo se incide sui diritti della difesa; ma nel caso di specie il ricorso riguardava una decisione di richiesta di informazioni, non una decisione finale sull’infrazione, sicché l’argomento era inoperante.

Motivazione della decisione di richiesta di informazioni

La Corte ritiene infondato il motivo relativo alla motivazione: la decisione controversa indicava chiaramente l’oggetto dell’indagine e lo scopo delle informazioni richieste. La Commissione non era tenuta a spiegare in modo analitico come avrebbe utilizzato ogni informazione per rispondere a ciascun argomento di Qualcomm; era sufficiente che la finalità della richiesta risultasse comprensibile e collegata ai sospetti di infrazione.

Necessità delle informazioni richieste

Sul punto centrale della necessità, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la Commissione può chiedere solo informazioni che possano ragionevolmente aiutarla a verificare i sospetti di infrazione indicati nella richiesta. Tuttavia, la Commissione dispone di un ampio potere istruttorio e può richiedere dati supplementari anche dopo la comunicazione degli addebiti, proprio per tener conto delle osservazioni difensive delle imprese e affinare la propria analisi.

Nel caso concreto, il Tribunale aveva accertato che i dati usati nella comunicazione degli addebiti non riflettevano in modo soddisfacente i prezzi effettivamente pagati dai clienti, anche a causa delle modalità contabili adottate da Qualcomm e della varietà di configurazioni dei chipset. Le informazioni richieste con la decisione controversa servivano quindi a ricostruire dati più aderenti alla realtà economica del periodo dell’infrazione e a consentire l’applicazione di un criterio prezzo-costo più adeguato. La Corte conferma che questo nesso era sufficiente a soddisfare il requisito di necessità.

Rilievo della comunicazione degli addebiti successiva e dei documenti prodotti

La Corte respinge l’argomento secondo cui una comunicazione degli addebiti complementare, successiva alla decisione di richiesta di informazioni, dimostrerebbe che quest’ultima fosse inutile o illegittima. La legittimità di un atto va valutata alla data della sua adozione; gli atti successivi non possono inficiare retroattivamente la validità della decisione impugnata. Parimenti, il Tribunale poteva legittimamente rifiutare di acquisire agli atti la risposta di Qualcomm alla comunicazione complementare, poiché era stata prodotta dopo la chiusura della fase orale e non sussistevano i presupposti per riaprirla.

Proporzionalità della decisione e della penalità di mora

Quanto al principio di proporzionalità, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente valutato il notevole carico di lavoro imposto a Qualcomm senza considerarlo di per sé sproporzionato. Il punto decisivo è che quel carico era giustificato dalle esigenze dell’indagine e dal fatto che le informazioni richieste erano necessarie per verificare i sospetti di infrazione.

La Corte respinge anche la censura sull’importo della penalità di mora prevista dall’articolo 2 della decisione. Tale disposizione era solo una fase preliminare del meccanismo previsto dall’articolo 24 del regolamento n. 1/2003: la penalità diventa definitivamente esigibile solo con una successiva decisione che ne fissa l’importo totale. Perciò la censura sull’importo giornaliero era rivolta contro un atto non impugnabile.

Onere della prova

La Corte conferma che la Commissione non aveva invertito l’onere della prova. La richiesta di informazioni mirava a ottenere dati necessari per verificare le critiche formulate da Qualcomm alla comunicazione degli addebiti e non a costringere l’impresa a dimostrare la propria conformità alla legge. Non vi era, dunque, un’indebita esternalizzazione dell’attività istruttoria né una sostituzione della Commissione nel suo compito di provare l’infrazione.

Diritto di non contribuire alla propria incriminazione

Sul diritto di non autoincriminazione, la Corte ribadisce la regola desumibile dal considerando 23 del regolamento n. 1/2003 e dalla giurisprudenza Orkem e SGL Carbon: l’impresa può essere obbligata a fornire fatti, documenti e informazioni di cui è in possesso, anche se questi possano essere usati contro di essa, ma non può essere costretta a confessare l’infrazione. Nel caso di specie, le richieste erano di natura essenzialmente fattuale e documentale; il Tribunale aveva inoltre rilevato che Qualcomm non aveva dimostrato che la formalizzazione dei dati in un formato utile alla Commissione equivalessero a una confessione dell’illecito. La Corte condivide tale conclusione.

Dispositivo

Poiché tutti i motivi di impugnazione sono respinti, la Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna Qualcomm Inc. e Qualcomm Europe Inc. alle spese.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaabuso di posizione dominanterichieste di informazioni della commissionediritti della difesaautoincriminazione

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