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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-361/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 gennaio 2021. — De Ruiter vof contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven. — Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regime di sostegno agli agricoltori – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 97, paragrafo 1, e articolo 99, paragrafo 1 – Pagamenti diretti – Riduzioni ed esclusioni in caso di inosservanza delle regole di condizionalità – Determinazione dell’anno da prendere in considerazione ai fini del calcolo della percentuale di riduzione – Sanzioni proporzionate, effettive e dissuasive – Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 – Articolo 73, paragrafo 4, primo comma, lettera a). — Causa C-361/19

Giurisprudenza europea62019CJ0361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio pregiudiziale dei Paesi Bassi, interpreta le norme sulla condizionalità della PAC nel senso che la riduzione dei pagamenti diretti va calcolata con riferimento all’anno in cui si è verificata l’inadempienza, non a quello in cui essa è stata accertata. La pronuncia chiarisce inoltre che l’articolo 99 del regolamento n. 1306/2013 riguarda l’imputazione della sanzione, mentre il calcolo è disciplinato dall’articolo 97. La soluzione è coerente con i principi di proporzionalità, parità di trattamento e certezza del diritto.

Riduzione dei pagamenti diretti PAC per inosservanza della condizionalità: la Corte chiarisce che il calcolo va fatto sull’anno in cui si è verificata l’inadempienza, non su quello dell’accertamento.

La questione giuridica

Se l’articolo 97, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 99, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché l’articolo 73, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, debbano essere interpretati nel senso che le riduzioni dei pagamenti diretti per inosservanza delle regole di condizionalità si calcolano sui pagamenti dell’anno in cui l’inadempienza è stata accertata oppure su quelli dell’anno in cui l’inadempienza si è verificata; in subordine, se tali disposizioni siano valide qualora imponessero il primo criterio.

Principio di diritto

Le riduzioni dei pagamenti diretti per inosservanza delle regole di condizionalità devono essere calcolate sull’importo dei pagamenti corrisposti o da corrispondere per l’anno in cui l’inosservanza si è verificata; l’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 e l’articolo 73, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento n. 809/2014, letti alla luce dell’articolo 97, paragrafo 1, dello stesso regolamento, non impongono di assumere come base l’anno dell’accertamento. La Corte respinge quindi l’idea che il calcolo debba essere fatto sui pagamenti dell’anno di accertamento e conferma la coerenza del sistema con i principi di parità di trattamento, proporzionalità e certezza del diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 91 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 97 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
  • Articolo 73, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
  • Regolamento (CE) n. 73/2009
  • Regolamento (CE) n. 1122/2009
  • Regolamento (UE) n. 1307/2013

Riduzione dei pagamenti diretti per inosservanza della condizionalità

La Corte è intervenuta, in sede di rinvio pregiudiziale del College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), su una controversia tra De Ruiter vof e il Ministro olandese competente in materia agricola. Il tema riguardava la corretta base temporale per calcolare la riduzione dei pagamenti diretti PAC in caso di inosservanza delle regole di condizionalità.

Fatti e procedimento principale

Nel 2016, a seguito di un controllo, l’autorità nazionale ha rilevato tre casi di non conformità: due verificatisi nel 2015 e uno nel 2016. Il Ministro ha annunciato una riduzione del 5% dei pagamenti diretti per il 2016, assumendo come rilevante l’anno dell’accertamento. Il giudice nazionale ha dubitato della validità di tale impostazione, anche alla luce della sentenza Teglgaard e Fløjstrupgård (C‑239/17), e ha chiesto alla Corte se il diritto dell’Unione consentisse di calcolare la sanzione sui pagamenti dell’anno dell’accertamento anziché su quelli dell’anno dell’inadempienza.

Normativa rilevante

La pronuncia si concentra su:

  • regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare gli articoli 91, 92, 97 e 99;
  • regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, in particolare l’articolo 73, paragrafo 4, primo comma, lettera a);
  • il richiamo sistematico al precedente regolamento (CE) n. 73/2009 e al regolamento (CE) n. 1122/2009;
  • l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto chiarito che la questione andava letta in combinazione tra l’articolo 97, paragrafo 1, e l’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013. In tale sistema, l’articolo 97 disciplina il calcolo della sanzione amministrativa, mentre l’articolo 99 ne disciplina l’imputazione ai pagamenti.

Sulla base della lettera delle disposizioni, del loro contesto e delle finalità della PAC, la Corte ha ritenuto che non risulti alcuna volontà del legislatore di modificare il criterio già accolto nella normativa precedente. La riduzione deve quindi essere calcolata sui pagamenti diretti relativi all’anno in cui la violazione della condizionalità si è verificata, perché solo così permane il nesso tra comportamento dell’agricoltore e conseguenza sanzionatoria.

La Corte ha inoltre osservato che questa lettura è l’unica compatibile con i principi di:

  • parità di trattamento, perché evita differenze casuali dovute a variazioni dell’importo dei pagamenti tra anno della violazione e anno dell’accertamento;
  • proporzionalità, perché mantiene il collegamento tra gravità dell’inadempienza e sanzione;
  • certezza del diritto, perché rende prevedibili le conseguenze finanziarie per l’agricoltore.

Quanto all’argomento basato su presunte difficoltà pratiche, la Corte ha escluso che tali difficoltà possano giustificare una lettura contraria al testo delle disposizioni. Ha anche precisato che il regolamento di esecuzione n. 809/2014, essendo subordinato al regolamento di base, non può essere interpretato in modo da introdurre una regola incompatibile con quest’ultimo.

Decisione

La Corte ha concluso che l’articolo 97, paragrafo 1, l’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 e l’articolo 73, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento n. 809/2014 devono essere interpretati nel senso che le riduzioni dei pagamenti diretti per inosservanza delle regole di condizionalità si calcolano sulla base dei pagamenti corrisposti o da corrispondere per l’anno in cui l’inosservanza si è verificata.

Principio affermato

La sanzione per violazione della condizionalità PAC va ancorata all’anno del comportamento inadempiente, non all’anno in cui la violazione viene scoperta: il sistema unionale distingue tra calcolo della riduzione e sua imputazione, ma mantiene fermo il riferimento temporale all’anno dell’inosservanza per determinare la base di calcolo.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunepagamenti diretti agli agricoltoricondizionalitàsanzioni amministrativeinterpretazione del diritto dell'unione

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