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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-626/20

Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 28 January 2021. — Arkadiusz Kaminski v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-626/20 P

Giurisprudenza europea62020CO0626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, adita in sede di filtro ex articolo 58a dello Statuto, ha ritenuto che l’appello proposto da Arkadiusz Kaminski contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE non dovesse essere ammesso a proseguire. Le censure relative alla distinzione tra categorie e sottocategorie di autoveicoli, alla prova dell’uso effettivo, alla motivazione e alla proporzionalità non erano sufficientemente sviluppate per dimostrare una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Ne è derivato il rigetto della richiesta di prosecuzione dell’appello e la condanna del ricorrente a sopportare le proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancata dimostrazione che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, con conseguente diniego di autorizzazione a procedere.

La questione giuridica

Se il ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale, relativa a una controversia in materia di marchio dell’Unione europea, potesse essere autorizzato a proseguire ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e dell’articolo 170b del regolamento di procedura, in quanto sollevava una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se le censure sull’individuazione di categorie e sottocategorie di prodotti, sul valore della prova di uso effettivo, sulla motivazione e sulla proporzionalità fossero state sufficientemente circostanziate.

Principio di diritto

Un ricorso avverso una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non può essere autorizzato a proseguire se il ricorrente non dimostra, con indicazioni concrete e specifiche, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Mere affermazioni generali sulla rilevanza sistemica di una questione, o la semplice denuncia di un’asserita contraddizione nella motivazione o di un presunto contrasto con la giurisprudenza, non bastano se non sono spiegati la comparabilità delle situazioni, la portata dell’errore denunciato e il nesso con il criterio dell’articolo 58a dello Statuto.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001

Diniego di autorizzazione a proseguire l’appello in materia di marchio UE

La pronuncia riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza del Tribunale dell’Unione europea in una controversia tra Polfarmex S.A. e Arkadiusz Kaminski relativa al marchio UE n. 9262767, registrato per "cars" in classe 12. La Corte si pronuncia non sul merito dell’impugnazione, ma sulla sua ammissibilità alla luce del meccanismo di filtro previsto per gli appelli contro decisioni del Tribunale concernenti decisioni di una commissione di ricorso dell’EUIPO.

Fatti e procedimento principale

Il Tribunale, con sentenza del 23 settembre 2020, aveva annullato la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 luglio 2019 nella parte in cui essa aveva confermato la registrazione del marchio UE per le "cars" diverse dalle "racing cars". Contro tale sentenza Arkadiusz Kaminski ha proposto appello alla Corte di giustizia chiedendo l’annullamento della decisione del Tribunale.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama il sistema introdotto dall’articolo 58a dello Statuto, secondo cui gli appelli contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO non possono proseguire senza una previa decisione di ammissibilità della Corte. La parte ricorrente deve, ai sensi dell’articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura, allegare una richiesta specifica che indichi la questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; la decisione è adottata con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 170b. Sul piano sostanziale, vengono menzionati anche gli articoli 18, paragrafo 1, e 58, paragrafi 1, lettera a), e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 in materia di uso effettivo e decadenza del marchio.

Motivi dedotti a sostegno della richiesta di ammissione

Il ricorrente invocava quattro ordini di argomenti:

  • l’importanza generale della corretta distinzione tra categorie e sottocategorie di beni nella valutazione dell’uso effettivo del marchio, specialmente per i veicoli;
  • il presunto contrasto della sentenza impugnata con le sentenze della Corte del 16 luglio 2020, ACTC v EUIPO, e del 22 ottobre 2020, Ferrari, quanto alla distinzione tra "racing cars", "sports cars" ed "electric cars" e quanto all’onere probatorio;
  • una presunta contraddizione interna della motivazione del Tribunale tra i paragrafi 57 e 125 della sentenza impugnata, oltre alla violazione dell’obbligo di motivazione;
  • la violazione del principio di proporzionalità per avere il Tribunale imposto al titolare del marchio un onere di prova eccessivo e sproporzionato.

Ragionamento della Corte sul filtro di ammissibilità

La Corte ribadisce che spetta al ricorrente dimostrare, in modo chiaro, dettagliato e concreto, che l’appello solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta di ammissione deve indicare con precisione i motivi, la questione di diritto posta da ciascuno di essi, la ragione per cui tale questione soddisfa il criterio dell’articolo 58a e, in caso di contrasto con la giurisprudenza, i passi della decisione impugnata e delle pronunce asseritamente violate, nonché le ragioni specifiche del preteso contrasto.

Quanto ai primi tre gruppi di argomenti, la Corte osserva che il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti sulla comparabilità delle situazioni esaminate nelle sentenze richiamate, né ha spiegato in modo specifico perché l’asserita incoerenza con la giurisprudenza o il preteso errore di motivazione ponesse una questione sistemica per il diritto dell’Unione. La Corte sottolinea anche che mere affermazioni sull’importanza generale della questione delle sottocategorie di prodotti non sono sufficienti: occorrono elementi concreti e specifici del caso.

Con riferimento alla pretesa contraddizione tra i paragrafi 57 e 125 della sentenza del Tribunale, la Corte rileva che, anche ammettendo l’errore di diritto denunciato, il ricorrente non ha spiegato perché tale vizio avrebbe rilievo per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, requisito indispensabile per il superamento del filtro.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che la richiesta non consente di dimostrare che l’appello sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. L’appello, pertanto, non è autorizzato a proseguire. In materia di spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica alle altre parti, il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma che il meccanismo di filtro dell’articolo 58a dello Statuto impone un onere particolarmente rigoroso alla parte appellante: non basta allegare un possibile errore di diritto o un generico contrasto giurisprudenziale, ma occorre dimostrare con precisione che la questione ha una reale portata sistemica per il diritto dell’Unione. In assenza di tale dimostrazione, l’impugnazione non può essere ammessa alla fase di merito.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeauso effettivo del marchioprocedimento di impugnazione dinanzi alla corte di giustiziamotivazione delle sentenzeproporzionalità

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