Corte di giustizia, Sentenza C-229/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 gennaio 2021. — Dexia Nederland BV contro XXX e Z. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Gerechtshof te Amsterdam e dal Gerechtshof Den Haag. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 1 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Clausola che stabilisce preliminarmente il vantaggio potenziale del creditore in caso di risoluzione del contratto – Squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Data in cui lo squilibrio deve essere valutato – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Conseguenze – Sostituzione di una clausola abusiva con una disposizione di diritto interno di natura suppletiva. — Cause riunite C-229/19 e C-289/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che l’abusività di una clausola nei contratti aleatori, come il leasing di azioni, si valuta ex ante, alla data della stipula, e non può dipendere da eventi successivi indipendenti dalla volontà delle parti. Conferma inoltre che, se il contratto può sopravvivere senza la clausola abusiva, il professionista non può invocare una norma nazionale suppletiva per ottenere il medesimo vantaggio economico. La pronuncia rafforza l’effetto dissuasivo della direttiva 93/13 e il principio di non integrazione del contratto in favore del professionista.
Clausole abusive nei contratti di leasing di azioni: momento della valutazione dell’abusività e impossibilità di sostituire la clausola nulla con una norma nazionale suppletiva quando il contratto resta valido senza di essa
La questione giuridica
Nei contratti aleatori di leasing di azioni, una clausola che fissa in anticipo il vantaggio del professionista in caso di risoluzione anticipata deve essere considerata abusiva già sulla base delle circostanze esistenti alla conclusione del contratto, anche se lo squilibrio si manifesta solo in seguito o solo in determinate circostanze? E, una volta dichiarata abusiva e nulla la clausola, il professionista può ottenere l’indennizzo previsto da una norma nazionale suppletiva che si applicherebbe in assenza della clausola, quando il contratto può comunque sopravvivere senza di essa?
Principio di diritto
Ai fini della direttiva 93/13, il carattere abusivo di una clausola va valutato alla data di conclusione del contratto, tenendo conto di tutte le circostanze conoscibili in quel momento: in un contratto aleatorio, una clausola che fissa anticipatamente il vantaggio del professionista in caso di risoluzione può essere abusiva anche se lo squilibrio emerge solo in certe ipotesi o in una fase successiva. Inoltre, se la clausola è dichiarata abusiva ma il contratto può restare in vita senza di essa, il giudice nazionale non può sostituirla con una disposizione interna suppletiva per attribuire al professionista un indennizzo che la clausola nulla mirava a garantire.
Norme richiamate
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Allegato alla direttiva 93/13/CEE
Clausole abusive nei contratti di leasing di azioni: valutazione ex ante e limiti alla sostituzione con norme interne
La Corte di giustizia, in due cause riunite proposte in via pregiudiziale dai giudici d’appello di Amsterdam e dell’Aia, interpreta la direttiva 93/13/CEE in relazione a clausole inserite in contratti di leasing di azioni conclusi tra Dexia Nederland BV e consumatori. Le controversie riguardavano, da un lato, la validità di una clausola che fissava in anticipo il vantaggio del professionista in caso di risoluzione anticipata e, dall’altro, le conseguenze dell’eventuale nullità di tale clausola.
Fatti e procedimento principale
Nei procedimenti principali, Dexia aveva risolto anticipatamente i contratti per ritardi nei pagamenti e aveva predisposto conteggi finali applicando gli articoli 6 e 15 delle condizioni particolari. Tali clausole consentivano alla banca di esigere il saldo residuo e di calcolare il proprio vantaggio sulla base di un aggiornamento forfettario del 5% annuo, legato al valore attuale del saldo residuo. I consumatori avevano contestato i conteggi e i giudici nazionali hanno interrogato la Corte sia sulla qualificazione abusiva della clausola, sia sulle conseguenze della sua declaratoria di nullità.
Normativa UE rilevante
La pronuncia si fonda soprattutto sulla direttiva 93/13/CEE, in particolare:
- articolo 3, paragrafo 1, sul significativo squilibrio a danno del consumatore;
- articolo 4, paragrafo 1, sulla valutazione del carattere abusivo alla luce delle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto;
- articolo 6, paragrafo 1, sugli effetti della clausola abusiva, che non vincola il consumatore;
- articolo 7, paragrafo 1, sugli strumenti per far cessare l’inserzione di clausole abusive. La Corte richiama anche l’allegato alla direttiva, in particolare il punto 1, lettera e), relativo agli indennizzi sproporzionati.
Questione sulla valutazione del carattere abusivo
La Corte ribadisce che l’esame dell’abusività deve essere compiuto dal giudice nazionale con riferimento alla data di conclusione del contratto, considerando tutte le circostanze note o conoscibili dal professionista in quel momento. Anche se lo squilibrio può emergere solo durante l’esecuzione del contratto, ciò non significa che la clausola debba essere valutata in base a eventi successivi indipendenti dalla volontà delle parti.
Nel caso di contratti aleatori, come quelli di leasing di azioni, la Corte precisa che il giudice deve verificare se la clausola, letta insieme alle altre clausole contrattuali, possa comportare una ripartizione molto iniqua dei rischi tra le parti. È quindi irrilevante che la clausola, in altri scenari, possa perfino risultare favorevole al consumatore: ciò che conta è la sua idoneità originaria a creare uno squilibrio significativo.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte respinge l’impostazione che subordinerebbe il giudizio di abusività al verificarsi di eventi futuri, perché ciò consentirebbe al professionista di inserire clausole potenzialmente abusive sperando che, in alcuni casi, sfuggano al controllo. Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 1, impone che la clausola abusiva non vincoli il consumatore come se non fosse mai esistita; ne consegue che non è possibile una valutazione frammentata limitata ai soli periodi in cui la clausola risulta sfavorevole.
Conseguenze della declaratoria di abusività e sostituzione con norme suppletive
Quanto alla causa C‑289/19, la Corte ribadisce che il giudice nazionale deve espungere la clausola abusiva senza poterla riscrivere o integrare, salvo il caso in cui la soppressione della clausola comporti la caducazione dell’intero contratto e ciò danneggi il consumatore. Se, invece, il contratto può sopravvivere senza la clausola, il giudice non può sostituirla con una norma nazionale di natura suppletiva per garantire al professionista il medesimo risultato economico.
Applicazione al caso concreto
Poiché i contratti di leasing di azioni potevano restare in vigore anche senza la clausola abusiva, la Dexia non poteva invocare l’articolo 6:277 del BW o altra disciplina interna per ottenere un indennizzo legale sostitutivo. Ammettere tale sostituzione avrebbe indebolito l’effetto dissuasivo della direttiva 93/13, mantenendo in vita per il professionista il vantaggio economico associato alla clausola nulla.
Dispositivo
La Corte ha dunque dichiarato che:
- una clausola contenuta in un contratto aleatorio concluso tra professionista e consumatore è abusiva se, alla luce delle circostanze esistenti alla conclusione del contratto, può determinare un significativo squilibrio durante l’esecuzione, anche se ciò avviene solo in determinate circostanze;
- un professionista che abbia imposto una clausola dichiarata abusiva non può, se il contratto resta valido senza di essa, ottenere l’indennizzo legale previsto da una disposizione nazionale suppletiva applicabile in assenza della clausola.
Principi pratici per gli operatori
La sentenza conferma per gli avvocati e i professionisti della compliance contrattuale che il controllo di abusività va impostato ex ante, con un’analisi concreta della trasparenza del meccanismo contrattuale e della distribuzione dei rischi. Conferma inoltre che, una volta espunta la clausola abusiva, il contratto non può essere “salvato” mediante sostituzione con norme interne se ciò finirebbe per avvantaggiare il professionista e attenuare l’effetto deterrente della disciplina UE.
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