Cassazione Civile, Ordinanza n. 05427/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (candidato)
La controversia
Il primo candidato non eletto ha agito per far accertare l'ineleggibilità del candidato eletto alla carica di consigliere regionale, chiedendo la surroga in proprio favore e il pagamento delle indennità e spettanze maturate fino all'effettivo insediamento. La contestazione si fondava sull'assunto che il candidato eletto, pur essendo titolare di più incarichi presso l'azienda sanitaria provinciale, avesse chiesto l'aspettativa solo per uno di essi e non avesse realmente cessato di esercitare le funzioni, avendo sottoscritto una determinazione amministrativa anche dopo la data in cui, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere rimosso il requisito di ineleggibilità. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: nei primi tre si lamentava la violazione delle norme sulla tempestiva rimozione della causa di ineleggibilità e sull'apprezzamento probatorio della data di formazione e sottoscrizione della determinazione, sostenendo che la cessazione delle funzioni poteva dirsi avvenuta solo con la pubblicazione dell'atto e che la Corte d'appello aveva illegittimamente valorizzato documenti esterni e prassi amministrative; con il quarto e il quinto motivo si insisteva sulla permanenza della causa di ineleggibilità, in ragione della natura apicale degli incarichi sanitari ricoperti e della qualificazione del candidato eletto come soggetto che esercitava poteri di organizzazione e coordinamento rilevanti ai sensi della disciplina elettorale invocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che, ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità, rileva la cessazione di fatto dell'esercizio delle funzioni e non il momento in cui l'atto amministrativo produce effetti con la pubblicazione. Ha quindi condiviso l'accertamento della Corte territoriale secondo cui il candidato eletto era stato collocato in aspettativa nei termini e aveva cessato di fatto le funzioni prima della pubblicazione della determinazione contestata, risultando irrilevante che la pubblicazione fosse successiva o che la posizione di responsabile del procedimento non fosse stata ancora formalmente sostituita. Ha inoltre ritenuto inammissibili i motivi quarto e quinto, perché riproponevano questioni di merito assorbite nei precedenti gradi e non esaminate dai giudici di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 2, legge 23 aprile 1981, n. 154
primo comma, nn. 8 e 11; secondo comma
La causa di ineleggibilità deve essere rimossa entro il termine perentorio previsto dalla norma; ciò che conta è la cessazione di fatto dell'esercizio delle funzioni incompatibili, non il solo momento di efficacia esterna dell'atto amministrativo.
art. 1, 4 e 6, legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiamati per contestare la rilevanza del momento di formazione del provvedimento amministrativo e per sostenere che il procedimento va valutato secondo le regole legali e non secondo prassi interne.
art. 1 disp. prel. c.c.
Invocato a sostegno della necessità di applicare le norme secondo il loro contenuto letterale e sistematico, escludendo che una prassi amministrativa possa derogare alla disciplina legale.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per censurare la valutazione del materiale probatorio e il ricorso a documenti esterni al provvedimento.
art. 2700 c.c.
Richiamato per affermare la fede privilegiata dell'atto pubblico e contestare l'uso di documenti esterni per ricostruire la data di sottoscrizione.
artt. 115 e 132 c.p.c.
Invocati per lamentare l'asserita omessa o contraddittoria motivazione nella valutazione delle prove e delle risultanze documentali.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale.
art. 17-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Richiamato dalla Corte d'appello per qualificare l'incarico di direttore di dipartimento come incarico che presuppone la titolarità della struttura e che non impedisce, in sé, il collocamento in aspettativa.
art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla Corte di cassazione per affermare che, in assenza del responsabile del procedimento, opera la sostituzione legale del funzionario preposto all'unità organizzativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne ha escluso l'applicazione perché il procedimento elettorale è esente dal contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi elettorali, ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità, rileva la cessazione effettiva e sostanziale delle funzioni incompatibili, non il solo momento in cui l'atto amministrativo correlato diviene efficace verso l'esterno.
- Quando la causa di ineleggibilità dipende da incarichi svolti in ambito pubblico-sanitario, il giudice può ricostruire la sequenza procedimentale anche attraverso documenti accessori e atti interni che attestino le singole fasi, purché la ricostruzione riguardi fatti storici rilevanti e non si fondi su mere prassi contra legem.
- L'efficacia probatoria del provvedimento conclusivo non impedisce di valorizzare altri atti pubblici o dati di protocollo per stabilire il momento di compimento delle singole fasi del procedimento amministrativo.
- La mancata sostituzione formale del responsabile del procedimento non impedisce di considerare cessato l'esercizio delle funzioni quando il soggetto sia stato collocato in aspettativa e non compia ulteriori atti funzionali all'ufficio.
- Nel giudizio di cassazione in materia elettorale, i motivi che ripropongono questioni di merito già assorbite nei gradi di merito sono inammissibili se la sentenza impugnata non ha deciso su di esse; il sindacato di legittimità non si estende a censure non esaminate dal giudice di appello.
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