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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31132/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che il ricorrente avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino. Dal testo emerge che il ricorso articolava due motivi, entrambi ritenuti generici e meramente riproduttivi di censure già svolte nei gradi di merito: uno sulla identificazione del ricorrente e uno sul giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione rileva che tali questioni erano state già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici o giuridici.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per escludere la possibilità di non applicare la sanzione pecuniaria quando non sia ravvisabile l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure generiche o già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando la Corte territoriale ha già affrontato puntualmente le doglianze sulla identificazione dell'imputato e sulla responsabilità penale, la mera reiterazione delle medesime contestazioni non integra un motivo ammissibile di ricorso.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue, in linea generale, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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