Cassazione Penale, Sentenza n. 37730/2024 del 14/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione) e documentale sostenendo: 1) travisamento della prova e difetto/manifesta illogicità della motivazione sulla configurabilità dei delitti ai sensi degli artt. 223, comma 1 e 216, comma 1, n. 2 legge fall.; in particolare ha censurato la mancata considerazione di prove decisive e l'assenza di motivazione sul dolo specifico richiesto per l'omessa tenuta delle scritture contabili (sostenendo che si tratti al più di negligenza); 2) mancata derubricazione in bancarotta semplice per assenza dell'elemento soggettivo necessario per la fraudolenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono generici e si risolvono in una ripetizione delle doglianze già sollevate in appello, senza confronto specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata né deduzione di elementi concreti volti a disarticolarne le risultanze. Sotto il profilo del merito, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la sussistenza della bancarotta fraudolenta per distrazione sulla base della destinazione dei beni aziendali a scopi estranei all'impresa e aveva correttamente ritenuto che, per tale delitto (reato di pericolo a dolo generico), non è necessario il nesso causale tra distrazione e fallimento né la consapevolezza dello stato di insolvenza. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha ritenuto che l'omessa tenuta/occultamento delle scritture, se finalizzata a occultare atti depauperativi e a impedire la ricostruzione della gestione, integra il dolo specifico e non è derubricabile a semplice colpa; nel caso concreto la persistenza dell'omissione e la mancata collaborazione con il curatore, unite alla sottrazione dei beni, sono state ritenute idonee a dimostrare tale finalità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2
Norma richiamata per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La Corte ha interpretato che la bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico: non richiede nesso causale tra distrazione e fallimento né consapevolezza dello stato di insolvenza; il dolo si desume dalla destinazione dei beni a fini estranei all'impresa. Quanto alla bancarotta documentale, l'omessa tenuta o l'occultamento delle scritture integra la fattispecie fraudolenta quando sia finalizzata a recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione della gestione (dolo specifico), elemento che può emergere dalla complessiva dinamica dei fatti (persistenza dell'omissione, mancata collaborazione, sottrazione di beni).
Legge fallimentare, art. 223, comma 1
Richiamata nella contestazione (riferita alle fattispecie di bancarotta semplice/semplice omissiva). La Corte, tuttavia, ha rigettato la richiesta di derubricazione alla bancarotta semplice ritenendo che le evidenze fattuali indichino comportamento doloso e non mera colpa, per cui la norma di bancarotta semplice non era applicabile nella qualificazione alternativa prospettata dal ricorrente.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese di procedimento e possibilità di imporre il versamento di una somma alla cassa delle ammende quando l'inammissibilità derivi da profili di colpa nell'atto impugnatorio; la Corte ha fissato tale somma in Euro 3.000,00.
Massime di principio
- In reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, non è necessario dimostrare che la distrazione abbia causato il fallimento o che l'agente fosse consapevole dell'insolvenza: l'elemento soggettivo può desumersi dalla destinazione dei beni a fini estranei all'impresa e dalle modalità della condotta.
- L'omessa tenuta o l'occultamento delle scritture contabili integra bancarotta documentale fraudolenta quando l'omissione sia finalizzata a impedire la ricostruzione degli atti gestionali e a recare pregiudizio ai creditori; tale dolo specifico può essere desunto dalla persistenza dell'omissione, dalla mancata collaborazione con i curatori e dal contesto di depauperamento patrimoniale.
- In cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con le argomentazioni della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle stesse doglianze già formulate in appello è insufficiente e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi di colpa nell'atto impugnatorio, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di una sanzione alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
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