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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24226/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Ancona che aveva respinto la sua domanda di asilo e, in subordine, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell'Interno non ha depositato controricorso, ma solo un atto di costituzione per eventuale partecipazione alla discussione. La Corte, prima di esaminare i motivi di censura, ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale: la procura allegata al ricorso non recava la certificazione del difensore circa l'effettiva data di rilascio, requisito richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 per i ricorsi nelle materie ivi regolate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare i motivi nel merito, perché la procura speciale era priva della certificazione del difensore sulla data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008

    procura speciale per il ricorso per cassazione; certificazione della data

    Per i ricorsi nelle materie regolate dalla norma, la procura speciale deve contenere espressamente l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancanza della data o della certificazione della posteriorità della procura, l'ulteriore importo è posto a carico della parte ricorrente e non del difensore.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    ricorso a norma del comma 1-bis

    Serve come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

  • d.lgs. 25/2008

    Il procedimento riguarda una domanda di protezione internazionale rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 35-bis.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione nelle controversie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, la procura speciale deve attestare in modo esplicito la sua successività alla comunicazione del provvedimento impugnato, mediante certificazione del difensore sulla data di rilascio.
  • La mancanza della certificazione del difensore sulla data della procura integra un vizio che determina l'inammissibilità del ricorso, precludendo l'esame dei motivi di merito.
  • Ai fini del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, l'obbligo grava sulla parte ricorrente quando l'inammissibilità derivi dalla nullità della procura speciale per difetto di data o di relativa certificazione.
  • La questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 è stata ritenuta non fondata, sicché la regola processuale sulla procura resta applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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