Cassazione Civile, Ordinanza n. 24226/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Ancona che aveva respinto la sua domanda di asilo e, in subordine, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell'Interno non ha depositato controricorso, ma solo un atto di costituzione per eventuale partecipazione alla discussione. La Corte, prima di esaminare i motivi di censura, ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale: la procura allegata al ricorso non recava la certificazione del difensore circa l'effettiva data di rilascio, requisito richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 per i ricorsi nelle materie ivi regolate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare i motivi nel merito, perché la procura speciale era priva della certificazione del difensore sulla data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
procura speciale per il ricorso per cassazione; certificazione della data
Per i ricorsi nelle materie regolate dalla norma, la procura speciale deve contenere espressamente l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancanza della data o della certificazione della posteriorità della procura, l'ulteriore importo è posto a carico della parte ricorrente e non del difensore.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
ricorso a norma del comma 1-bis
Serve come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
d.lgs. 25/2008
Il procedimento riguarda una domanda di protezione internazionale rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 35-bis.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione nelle controversie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, la procura speciale deve attestare in modo esplicito la sua successività alla comunicazione del provvedimento impugnato, mediante certificazione del difensore sulla data di rilascio.
- La mancanza della certificazione del difensore sulla data della procura integra un vizio che determina l'inammissibilità del ricorso, precludendo l'esame dei motivi di merito.
- Ai fini del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, l'obbligo grava sulla parte ricorrente quando l'inammissibilità derivi dalla nullità della procura speciale per difetto di data o di relativa certificazione.
- La questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 è stata ritenuta non fondata, sicché la regola processuale sulla procura resta applicabile.
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