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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27412/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava la violazione dell'art. 9, legge 22 aprile 2005, n. 69, lamentando l'assenza nell'ordinanza dell'esplicitazione del giudizio prognostico sul rischio di sottrazione del consegnando ancorato a concreti elementi di fatto (residenza/domicilio in Italia, svolgimento di un'attività di volontariato e presenza di una misura alternativa in altra causa). Contestava quindi la motivazione della Corte di appello che aveva ritenuto immutate le esigenze cautelari iniziali, l'inefficacia di controllo per tipo e orari dell'attività lavorativa richiesta e la mancata sussistenza delle condizioni di cui all'art. 284, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura attiene alla valutazione della motivazione della Corte d'appello (vizio di fatto/motivazionale) e non a un concreto vizio di legge; pertanto non deducibile in cassazione secondo il combinato disposto degli artt. 9, comma 7, legge n. 69/2005 e 719 c.p.p. Inoltre ha ritenuto il motivo generico e non efficace nel replicare agli argomenti decisionali della Corte d'appello (permanenza delle esigenze cautelari, rischio di elusione dei controlli per tipo/ore dell'attività, assenza di assoluta indigenza o di necessità indispensabili). Ha infine giudicato manifestamente infondata la tesi secondo cui l'attività di volontariato del ricorrente basterebbe a escludere il pericolo di fuga. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 9

    Richiamata quale limite procedurale: il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge; l'attacco motivazionale, se tradotto in mera censura della valutazione di fatto, è inammissibile.

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 9, comma 7

    Ribadisce che la cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per questioni motivate/fattuali; utilizzato per escludere la deducibilità in cassazione del vizio motivazionale.

  • codice di procedura penale, art. 284, comma 3

    Norma richiamata come requisito per autorizzazioni ad allontanarsi: è necessaria la verifica dei presupposti (giudizio prognostico sul rischio di fuga, esigenze cautelari e possibilità di controllo) e la loro dimostrazione da parte dell'istante.

  • codice di procedura penale, art. 719

    Richiamato in combinato disposto con la legge n. 69/2005 per puntualizzare i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione rispetto a doglianze motivate/fattuali.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che dispone la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre il pagamento di 3.000 euro, in presenza di manifesta carenza di diligenza.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa del proponente nella determinazione della causa d'inammissibilità; supporta la legittimità dell'imposizione della somma alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023 (Surdu), Rv. 285178

    Precedente citato dalla difesa per la necessità che il giudizio prognostico sul rischio di sottrazione sia ancorato a elementi concreti della vita dell'interessato; la Corte ha però ritenuto che la mera esistenza di attività di volontariato non sia sufficiente a escludere il pericolo di fuga.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti che aderiscono a valutazioni discrezionali di merito (giudizio prognostico, valutazione del rischio di fuga, bilanciamento esigenze cautelari) è inammissibile se fondato solo su censure motivazionali e non su specifiche violazioni di legge.
  • Per ottenere autorizzazioni ad allontanarsi dal luogo di detenzione/ arresti domiciliari per lavoro è necessario dimostrare i presupposti di legge (art. 284 c.p.p.): il giudice deve effettuare un giudizio prognostico ancorato a elementi concreti e valutare se l'attività e i relativi orari consentono un efficace controllo.
  • L'esercizio di attività di volontariato o l'essere destinatari di misure alternative non costituiscono automaticamente prova dell'assenza di rischio di fuga; il giudice valuta la rilevanza di tali elementi nel contesto complessivo delle esigenze cautelari.
  • Le difese devono formulare motivi specifici e replicare puntualmente agli argomenti decisionali del giudice di merito; motivi generici o non confrontati con le ragioni del rigetto sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o di palese mancanza di diligenza nella proposizione del gravame è possibile la condanna alle spese e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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