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Ordinanza

Ordinanza n. 1587/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 23/2023.

Giustizia amministrativa202306333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, n. 23/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel corso del giudizio d’appello, il difensore della parte appellante ha comunicato il decesso dell’assistito e ha chiesto l’interruzione del processo. L’atto è stato depositato in giudizio, ma non è stato notificato alle altre parti. La questione esaminata riguarda quindi la ritualità della dichiarazione dell’evento interruttivo ai fini della produzione dell’effetto interruttivo.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha ancora definito l’appello nel merito. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per effetto dell’art. 79, comma 2, c.p.a., quando la morte della parte costituita a mezzo di procuratore è dichiarata dal difensore, essa deve essere dichiarata in udienza oppure notificata alle altre parti. Poiché il deposito dell’atto di interruzione non era stato notificato alle controparti, il Collegio ha invitato il difensore dell’appellante a notificare l’atto già depositato oppure, in alternativa, a comparire alla successiva udienza per rendere oralmente la dichiarazione rituale. L’udienza pubblica è stata rinviata al 25 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 300 c.p.c.

    lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti

    La morte della parte costituita a mezzo di procuratore produce gli effetti processuali previsti dalla norma quando il difensore dichiara l’evento in udienza oppure lo notifica alle altre parti; il mero deposito dell’atto non è sufficiente.

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina dell’interruzione prevista dall’art. 300 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, per effetto del rinvio dell’art. 79, comma 2, c.p.a., la morte della parte costituita a mezzo di procuratore deve essere dichiarata dal difensore in udienza oppure notificata alle altre parti, secondo quanto previsto dall’art. 300 c.p.c.
  • Il mero deposito in giudizio dell’atto con cui il difensore comunica il decesso della parte assistita non integra, in assenza di notificazione alle controparti o di dichiarazione orale in udienza, la modalità rituale necessaria per avvalersi dell’effetto interruttivo.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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