Sentenza del 23/02/2015 n. 599 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - NUOVE ECCEZIONI - Introduzioni di nuove eccezioni nel merito non proposte in primo grado - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata applicata la disciplina dell'art. 57 del d.lgs. 546/1992, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'appello nella parte relativa alle nuove eccezioni di merito. Le questioni nuove non possono quindi essere esaminate dal giudice di secondo grado.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di proporre per la prima volta in appello eccezioni di merito. In primo grado erano state formulate soltanto difese o eccezioni di natura giuridica, mentre in secondo grado sono state introdotte nuove eccezioni fondate su fatti e circostanze ulteriori. Tale comportamento è stato ritenuto contrario al divieto previsto per il giudizio d'appello tributario.
Norme richiamate
Art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate d'ufficio inammissibili. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.
La norma impedisce di introdurre per la prima volta in appello nuove eccezioni di merito, salvo quelle rilevabili d'ufficio. La proposizione in primo grado di sole eccezioni o argomentazioni giuridiche non consente di ampliare successivamente il thema decidendum mediante nuovi fatti o nuove eccezioni.
Massime di principio
- Nel processo tributario le eccezioni di merito devono essere formulate tempestivamente già in primo grado; non è sufficiente aver svolto generiche difese in diritto.
- In appello non possono essere introdotti nuovi fatti costitutivi di eccezioni, né nuove contestazioni fondate su presupposti diversi da quelli dedotti davanti al primo giudice.
- Le questioni rilevabili d'ufficio possono eccezionalmente essere esaminate anche in appello, mentre le eccezioni riservate all'iniziativa della parte sono normalmente inammissibili se nuove.
- Per evitare l'inammissibilità, la parte deve indicare già nel ricorso o nelle controdeduzioni di primo grado tutte le eccezioni di merito rilevanti, anche in via subordinata.
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