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Ordinanza

Ordinanza n. 68/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di d.a.spo. urbano.

Giustizia amministrativa202600076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di DASPO urbano

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di DASPO urbano chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti. In sede cautelare il giudice ha valutato negativamente, in termini prima facie, le censure, valorizzando la puntuale delimitazione dei luoghi interdetti all'accesso e allo stazionamento e la circoscrizione dei giorni e delle ore di efficacia del divieto. È stato inoltre allegato un pregiudizio ritenuto privo dei requisiti di gravità e irreparabilità.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha rigettato la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il fumus boni iuris è stato escluso poiché le censure non apparivano prima facie favorevolmente valutabili, anche in ragione della specificità spaziale e temporale del divieto. Il periculum in mora è stato ritenuto insussistente, poiché il pregiudizio allegato non presentava gravità e irreparabilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la sospensione è stata negata per la mancanza di una favorevole valutazione prima facie delle censure e dei requisiti di gravità e irreparabilità del pregiudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un DASPO urbano può essere negata quando, alla luce della delimitazione puntuale dei luoghi interessati e della circoscrizione dei giorni e delle ore di efficacia del divieto, le censure non risultino prima facie favorevolmente valutabili.
  • Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio allegato deve presentare carattere di gravità e irreparabilità; la loro mancanza giustifica il rigetto della domanda di sospensione.
  • La specificità spaziale e temporale delle prescrizioni di un DASPO urbano costituisce elemento rilevante nella valutazione cautelare della proporzionalità e dell'incidenza concreta della misura.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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