Corte di giustizia, Sentenza C-66/20
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021. — Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Münster contro XK. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione nazionale” – Criteri – Procura della Repubblica di Trento (Italia) – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. — Causa C-66/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato irricevibile il rinvio proposto dalla Procura di Trento in un procedimento di esecuzione di un ordine europeo di indagine proveniente dalla Germania. Ha ritenuto che, nel ruolo di autorità di esecuzione, la Procura non svolga una funzione giurisdizionale e non possa quindi essere considerata "giurisdizione" ai fini dell'articolo 267 TFUE. La pronuncia non entra nel merito dell'interpretazione dell'articolo 2, lettera c), punto ii), della direttiva 2014/41/UE. Il criterio decisivo è che l'OEI serve solo all'acquisizione provvisoria di prove, mentre la decisione finale sulle stesse spetta alle autorità giudiziarie dello Stato di emissione.
Rinvio pregiudiziale irricevibile: la Procura della Repubblica di Trento, quando agisce come autorità di esecuzione di un ordine europeo di indagine, non è una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE.
La questione giuridica
Se l'articolo 2, lettera c), punto ii), della direttiva 2014/41/UE debba essere interpretato nel senso che consenta a uno Stato membro di qualificare un'autorità amministrativa come "autorità giudiziaria" ed esonerarla dall'obbligo di convalida dell'ordine europeo di indagine da parte di un giudice, di un organo giurisdizionale, di un magistrato inquirente o di un pubblico ministero. In via preliminare, la Corte ha dovuto anche verificare se la Procura di Trento fosse legittimata a presentare il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE.
Principio di diritto
La Corte dichiara irricevibile il rinvio perché la Procura della Repubblica di Trento, quando interviene come autorità di esecuzione di un ordine europeo di indagine, non esercita una funzione giurisdizionale né è chiamata a dirimere una controversia con decisione avente carattere giurisdizionale; inoltre, l'esecuzione di un OEI ha natura meramente provvisoria e strumentale all'acquisizione di prove, che restano poi da valutare nel procedimento penale nello Stato di emissione. Di conseguenza, un pubblico ministero italiano che agisce in tale veste non costituisce una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE e non può adire la Corte in via pregiudiziale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/41/UE
- Articolo 1 direttiva 2014/41/UE
- Articolo 2 direttiva 2014/41/UE
- Articolo 5 direttiva 2014/41/UE
- Articolo 6 direttiva 2014/41/UE
- Articolo 9 direttiva 2014/41/UE
- Articolo 11 direttiva 2014/41/UE
- Abgabenordnung (articoli 386, 399 e 400)
- Decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108 (articoli 4, 5 e 13)
- Codice di procedura penale italiano (articolo 257)
Rinvio pregiudiziale irricevibile sulla nozione di giurisdizione ai fini dell'OEI
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dalla Procura della Repubblica di Trento nell'ambito del riconoscimento ed esecuzione in Italia di un ordine europeo di indagine (OEI) emesso in Germania. La Corte non si pronuncia sul merito dell'interpretazione della direttiva 2014/41/UE, ma verifica preliminarmente se l'organo rinviante sia una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE.
Fatti e procedimento principale
Il 14 novembre 2019 la Procura di Trento riceve un OEI emesso dall'Ufficio finanziario per le cause penali tributarie di Münster, relativo alla perquisizione di locali commerciali di XK in un'indagine per evasione fiscale. La sezione L del modulo OEI, destinata ai dati dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'ordine, non è compilata. La Procura italiana chiede quindi chiarimenti all'autorità tedesca, la quale sostiene di non aver bisogno di convalida giudiziaria perché, nei procedimenti per reati fiscali, eserciterebbe funzioni assimilabili a quelle del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 399, paragrafo 1, dell'Abgabenordnung.
Questioni sollevate
La Procura di Trento ritiene che l'articolo 2, lettera c), punto ii), della direttiva 2014/41/UE imponga che l'OEI sia emesso da un'autorità giudiziaria o, se emesso da un'autorità amministrativa, sia convalidato da un'autorità giudiziaria. Sostiene inoltre di poter rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale perché, nel procedimento di riconoscimento dell'OEI, il pubblico ministero italiano sarebbe chiamato a decidere senza intervento di un giudice nazionale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 267 TFUE;
- la direttiva 2014/41/UE, in particolare i considerando 34 e gli articoli 1, 2, 5, 6, 9 e 11;
- l'Abgabenordnung tedesca, articoli 386, 399 e 400;
- il decreto legislativo italiano n. 108/2017, articoli 4, 5 e 13;
- l'articolo 257 del codice di procedura penale italiano.
Ragionamento della Corte sulla ricevibilità
La Corte ribadisce i criteri consolidati per stabilire se un organo nazionale sia una "giurisdizione": origine legale, carattere permanente, obbligatorietà della giurisdizione, contraddittorio, applicazione di norme giuridiche e indipendenza. Nel caso di specie, tuttavia, il punto decisivo è un altro: occorre verificare se l'organo agisca nell'esercizio di una funzione giurisdizionale nel procedimento che ha dato origine al rinvio.
La Corte osserva che, quando una Procura italiana agisce come autorità di esecuzione di un OEI ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2014/41/UE, essa non è chiamata a dirimere una controversia né a emettere una decisione avente carattere giurisdizionale. L'esecuzione dell'OEI serve esclusivamente a ottenere prove; la loro valutazione definitiva resta di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato di emissione. Il fatto che il diritto italiano non preveda un controllo giurisdizionale pieno sul mancato riconoscimento dell'OEI è ritenuto irrilevante ai fini della qualificazione dell'organo rinviante.
Decisione
La Corte dichiara irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale.
Principio desumibile
Un pubblico ministero italiano che agisce come autorità di esecuzione di un ordine europeo di indagine non costituisce una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE, poiché non esercita una funzione giurisdizionale nel procedimento di riconoscimento ed esecuzione dell'OEI.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 2 set 2021Corte di giustizia, Sentenza C-57/19
- Sentenza · 2 set 2021Corte di giustizia, Sentenza C-570/19
- Sentenza · 2 set 2021Corte di giustizia, Sentenza C-579/19
- Sentenza · 2 set 2021Corte di giustizia, Sentenza C-647/19
- Sentenza · 2 set 2021Corte di giustizia, Sentenza C-665/19
- Sentenza · 2 set 2021Corte di giustizia, Sentenza C-721/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →