Cassazione Civile, Sentenza n. 28299/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione del contraddittorio/diritto di difesa per mancata comunicazione dell'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni), ha assorbito gli altri motivi, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame. Ha inoltre demandato a tale Corte la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia contrattuale per lavori elettrici e impiantistici su un immobile adibito a studio professionale: Faraon lamentava esecuzione incompleta e difettosa dei lavori, prezzi e materiali eccessivi, chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento; il resistente chiedeva il saldo della fattura. In sede di cassazione il ricorrente deduceva sei motivi, in particolare la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa a causa della mancata comunicazione dell'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e l'impossibilità di depositare comparsa conclusionale e memoria di replica
Norme richiamate
art. 189 c.p.c.
norma richiamata nel contesto del diritto di partecipare alle udienze; la sentenza valuta che l'assenza alla udienza di precisazione delle conclusioni incide sul contraddittorio se la parte non è stata regolarmente informata
art. 190 c.p.c.
i termini per il deposito degli atti conclusionali sono perentori; la giurisprudenza menzionata ammette che la violazione di tali termini può comportare nullità della sentenza senza necessità di provare il pregiudizio, essendo già considerata lesiva del diritto di difesa
art. 161 c.p.c.
richiesta preliminare di dichiarazione di nullità ex art. 161 considerata, sul piano sostanziale, rilevante ai fini della censura in cassazione anche se non sempre espressamente invocata nel ricorso
art. 352 c.p.c.
richiesta di discussione orale nel giudizio d'appello: la mancata fissazione della discussione non determina automaticamente la nullità, salvo che l'omissione abbia concretamente leso il diritto di difesa
art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.
strumento per denunciare vizi di attività del giudice che comportino nullità della sentenza o del procedimento; la Corte osserva che non mira a tutelare l'astratta regolarità formale ma l'effettivo diritto di difesa (error in procedendo) e richiede valutazione del pregiudizio o della rilevanza dell'irregolarità
art. 24 Cost.
richiamata come garanzia costituzionale del diritto di difesa; la mancata comunicazione di un provvedimento che impedisca la partecipazione e la predisposizione delle difese può integrare una lesione di tale diritto
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al diritto alla ragionevole durata del processo e alle garanzie processuali; la Corte lo menziona insieme all'art. 24 nel quadro delle tutelle costituzionali del diritto di difesa
Massime di principio
- La mancata comunicazione di provvedimenti processuali che anticipano udienze può comprometterre il contraddittorio: se la parte non può partecipare e depositare atti perenti, è possibile chiedere la nullità della pronuncia per violazione del diritto di difesa
- Esistono due orientamenti: uno ritiene che la violazione di termini perentori (es. art.190 c.p.c.) determini nullità automatica senza prova del concreto pregiudizio; l'altro richiede la dimostrazione degli specifici aspetti processuali che la discussione orale avrebbe integrato. In pratica, conviene articolare entrambe le argomentazioni
- Se si subisce una mancata comunicazione, è essenziale produrre tempestivamente prove documentali (registro udienze, richieste/istanze inviate, ricevute) e fare istanze urgenti per rinnovare o riaprire i termini per le conclusioni
- In appello curate il deposito tempestivo delle conclusionali e della replica e verificate la regolarità delle comunicazioni della cancelleria; in caso di anticipazione d'udienza non notificata, proporre immediata istanza di riesame o di nullità e segnalare la violazione del diritto di difesa
- Quando si impugna per error in procedendo (art.360 n.4), conviene dimostrare non solo l'irregolarità formale ma anche come questa abbia inciso sulle possibilità difensive, oppure in alternativa invocare la giurisprudenza che qualifica taluni termini come perentori
- Per il giudice richieste di acquisizione d'ufficio di documenti dalla cancelleria possono essere decisive: conservare ogni elemento di prova relativo alle comunicazioni processuali (fax, PEC, registri) e richiederne ufficiale acquisizione se necessario
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