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Sentenza

Sentenza n. 2190/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2285 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.05.2025.

Giustizia amministrativa202504680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (personale scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza n. 2285/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. La sentenza, notificata il 6 giugno 2025 e passata in giudicato, aveva accertato il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente, o altro strumento equipollente, per l'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, condannando l'amministrazione a renderla disponibile nel rispetto dei vincoli di legge. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, l'obbligo risultava ancora ineseguito. Il ricorrente ha quindi chiesto che il Ministero fosse condannato a dare integrale esecuzione al giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, che fosse nominato un commissario ad acta. L'amministrazione si è costituita, ma non ha contestato il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato l'inadempimento dell'amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano e ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione, relativamente al contributo alla formazione, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica per dichiarare l'inottemperanza al giudicato e ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali esecutivi comportanti obblighi di pagamento.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese a favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato con riguardo all'onere del contributo unificato, da porre a carico dell'amministrazione solo se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non esegue un obbligo puntuale derivante da una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione entro un termine prefissato.
  • La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituita, dell'inadempimento allegato e documentato dal ricorrente concorre a dimostrare la persistente inosservanza del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare, previa ulteriore inerzia dell'amministrazione, dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico appartenente a una struttura istituzionalmente competente per la gestione della spesa oggetto dell'obbligo, senza riconoscimento di un compenso quando eserciti funzioni commissariali nell'ambito delle proprie attribuzioni pubbliche.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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