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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22866/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 instaurato nel 2021 per ottenere un indennizzo per l'eccessiva durata di un procedimento monitorio iniziato nel 2017 e del successivo giudizio di ottemperanza. In primo grado/nel procedimento di merito la Corte d'appello aveva riconosciuto un indennizzo, ma la parte privata ricorreva per cassazione con otto motivi: i primi due contestavano la motivazione e la misura dell'indennizzo non patrimoniale liquidato per la durata irragionevole, sostenendo anche l'incongruità dei parametri di cui all'art. 2-bis L. 89/2001 e chiedendo, in subordine, la rimessione di una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE o di legittimità costituzionale; i motivi dal terzo al sesto censuravano la liquidazione delle spese e dei compensi dei giudizi monitorio e di opposizione, deducendo motivazione apparente e violazione delle norme sulle tariffe/compensi professionali; il settimo e l'ottavo motivo riguardavano il mancato riconoscimento della maggiorazione di legge sui compensi per la manifesta fondatezza delle tesi dell'istante, lamentando omessa pronuncia e violazione delle norme sui compensi forensi. Il Ministero resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come istanza di prelievo una mera istanza di fissazione dell'udienza nel processo presupposto di ottemperanza, deducendo violazione della L. 89/2001 e della CEDU.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero perché mirava a sovrapporre una diversa lettura di un atto processuale all'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, non sindacabile in cassazione, trattandosi peraltro di atto appartenente al fascicolo del processo presupposto. Sul ricorso principale ha rigettato i primi due motivi, ritenendo la motivazione sulla liquidazione dell'indennizzo effettiva e non apparente e reputando congrui i parametri di liquidazione dell'equo indennizzo, compatibili con CEDU, Carta UE e Costituzione; ha invece accolto i motivi terzo, quarto, quinto e sesto limitatamente alla liquidazione delle spese, rilevando che l'importo complessivo riconosciuto per le due fasi era inferiore ai minimi in relazione al valore della controversia, e ha proceduto a cassazione sostitutiva nel merito, rideterminando i compensi complessivi in euro 816,80 oltre euro 56 per esborsi, da corrispondere direttamente al difensore. Ha poi esaminato congiuntamente il settimo e l'ottavo motivo: ha ritenuto fondata la censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ma, decidendo nel merito, ha escluso il diritto alla maggiorazione richiesta per la manifesta fondatezza delle tesi dell'istante; l'ottavo motivo è stato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1-ter

    richiamata dal Ministero nel ricorso incidentale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara inammissibile la censura di fatto sull'atto processuale del processo presupposto.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2

    richiamato nel ricorso incidentale e nel contesto dell'equa riparazione; non oggetto di specifica statuizione di principio se non nel quadro della non ragionevole durata.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 1

    la Corte ritiene che i parametri legislativi di quantificazione dell'equo indennizzo assicurino un ristoro serio e non contrastino con CEDU, Carta UE e Costituzione; nel caso concreto l'importo di euro 400 per anno di ritardo non è censurabile in cassazione.

  • CEDU, art. 6, par. 1

    richiamata come parametro convenzionale della ragionevole durata del processo e della tutela indennitaria; la Corte esclude che i parametri interni di liquidazione ne violino il margine di apprezzamento statale.

  • CEDU, art. 13

    invocata nel secondo motivo in relazione alla tutela effettiva; la Corte non ravvisa profili di illegittimità dei parametri nazionali.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41, commi 1 e 2

    richiamata come parametro di legittimità; la Corte esclude il contrasto con la disciplina interna dell'equa riparazione.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47, commi 1 e 2

    richiamata come parametro di effettività della tutela giurisdizionale; la Corte non ravvisa incompatibilità con l'art. 2-bis L. 89/2001.

  • Costituzione, art. 111

    richiamato a sostegno delle censure sulla motivazione; la Corte esclude che la motivazione del decreto sia apparente o incomprensibile.

  • Costituzione, art. 117

    invocato quale parametro interposto in relazione alla CEDU; la Corte esclude il contrasto della disciplina nazionale.

  • c.p.c., art. 132, comma 2, n. 4

    richiamato per dedurre vizi di motivazione; la Corte reputa la motivazione effettiva, risoluta e coerente.

  • disp. att. c.p.c., art. 118

    richiamato per la censura di motivazione apparente; la Corte lo ritiene rispettato.

  • c.p.c., art. 91

    richiamato per la liquidazione delle spese; la Corte accoglie in parte le censure perché la liquidazione era sotto i minimi.

  • c.c., art. 2233, comma 2

    richiamato per i compensi professionali; la Corte usa tale parametro per correggere la liquidazione delle spese.

  • L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, comma 1

    richiamato per la determinazione dei compensi professionali nel procedimento di opposizione.

  • L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6

    richiamato per la liquidazione dei compensi dell'avvocato; la Corte ne applica il criterio per rideterminare le spese.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 1

    richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4

    richiamato per la liquidazione delle spese professionali.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5, comma 1

    richiamato nel motivo relativo ai compensi; la Corte lo utilizza nel giudizio sulla liquidazione dovuta.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tabella n. 8

    richiamata per la fase monitoria.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tabella n. 12

    richiamata per la fase di opposizione.

  • c.p.c., art. 10

    richiamato nel motivo sulla liquidazione dei compensi; non assume autonoma centralità nella motivazione finale.

  • c.p.c., art. 112

    la Corte ritiene fondata la censura di omessa pronuncia sulla maggiorazione dei compensi, ma decide nel merito escludendo che ne ricorrano gli estremi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, non è censurabile come vizio di legittimità la diversa lettura dell'apprezzamento fattuale compiuto dal giudice di merito, quando la censura mira in realtà a sostituire una ricostruzione dell'atto processuale già valutato nel merito.
  • In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione dell'indennizzo è sindacabile solo nei limiti dell'errore di diritto o della motivazione apparente; se il giudice applica parametri legali coerenti con il sistema convenzionale e costituzionale, la misura dell'indennizzo non è censurabile per mera incongruità valutativa della parte.
  • I parametri legali di quantificazione dell'equo indennizzo possono essere ritenuti compatibili con CEDU, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e Costituzione quando assicurino un ristoro serio e non simbolico, rientrando nel margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati membri.
  • Nella liquidazione dei compensi professionali, il giudice deve rispettare i minimi applicabili in relazione al valore e alle fasi della controversia; una liquidazione complessiva inferiore ai minimi è suscettibile di cassazione e rideterminazione nel merito da parte della Corte.
  • La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. può condurre a cassazione con decisione nel merito quando la Corte di legittimità disponga di un quadro processuale sufficiente per verificare direttamente l'insussistenza del diritto preteso.
  • Laddove la maggiorazione del compenso sia richiesta per asserita manifesta fondatezza della posizione processuale, essa non spetta se il giudice di legittimità, pur rilevando un'omissione decisoria, esclude che ne sussistano i presupposti sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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