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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22645/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 178, 179 e 420-bis c.p.p. in relazione alla celebrazione del processo in sua assenza. In particolare, sul modulo di elezione di domicilio l'imputato avrebbe apposto la sigla sulla casella con la dicitura "mi rifiuto di dichiarare/eleggere domicilio", per cui le notifiche sono state effettuate al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Il ricorrente richiama la sentenza delle Sezioni Unite Ismail (n. 23948/2019) e la riforma (d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150) che ha inserito un comma 1-bis nell'art. 161 c.p.p., sostenendo che la mancata menzione formale nel verbale della dichiarazione/eleggibilità o del rifiuto e degli avvertimenti può comportare la nullità, anche in presenza di dubbi sulla comprensione della lingua da parte dell'imputato; inoltre lamenta l'assenza di contatti tra imputato e difensore d'ufficio durante il giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato ma ha preso atto che, in forza della riforma disciplinata dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (e della sospensione dell'efficacia al 30/12/2022 dal d.l. 31/10/2022 n. 162), il terzo comma dell'art. 624 c.p. è stato sostituito disponendo che il delitto sia punibile a querela della persona offesa. Il termine per il deposito della querela (tre mesi dal 30 dicembre 2022) è spirato e la querela non è stata presentata. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata per mancanza della querela obbligatoria a seguito della riforma.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente come presupposto di nullità connessa alla celebrazione del processo in assenza; dal testo emerge l'allegazione di violazione ma non un'applicazione decisiva della norma nel provvedimento impugnato.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamata quale base per la dedotta nullità; il provvedimento di cassazione non si risolve principalmente su questo vizio, che era l'oggetto del motivo proposto.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti di nullità sulla sentenza, ma la Corte ha deciso per altre ragioni di merito (mancata querela).

  • art. 161 c.p.p. (comma 4 e nuovo comma 1-bis introdotto dal d.lgs. 150/2022)

    L'art. 161 disciplina la notificazione degli atti all'imputato e le ipotesi in cui, non essendo possibile la notifica diretta, gli atti sono notificati al difensore. La riforma ha previsto l'obbligo di far menzione nel verbale della dichiarazione/electione del domicilio ovvero del rifiuto e degli avvertimenti; ciò mira a prevenire elezioni distratte o formali che possano ledere il diritto di difesa.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (riforma art. 624 c.p.)

    «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)».

    La riforma ha trasformato la perseguibilità di taluni delitti (qui, il furto) in azione perseguibile a querela della persona offesa, con conseguenza che, in assenza di querela nei termini, l'azione penale non può essere esercitata; la Corte ha annullato la sentenza in ragione di tale impedimento procedurale.

  • decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162

    Ha differito l'efficacia di talune disposizioni della riforma al 30/12/2022; la Corte ha considerato il termine utile per la presentazione della querela decorrente da tale data e ha rilevato che il termine di tre mesi è spirato senza presentazione di querela.

  • Sezioni Unite, sent. n. 23948/2019 (Ismail)

    Richtline giurisprudenziale citata dal ricorrente per sottolineare la necessità di evitare elezioni/dichiarazioni 'distratte' di domicilio; la sentenza è utilizzata per argomentare il requisito di attenzione formale nella raccolta delle dichiarazioni dell'imputato.

Massime di principio

  • Se una fattispecie penale è resa perseguibile solo a querela da una riforma entrata in vigore, occorre verificare con precisione i termini e le date di efficacia: in assenza di querela nel termine utile, l'azione penale non può essere esercitata e la sentenza di condanna è annullabile senza rinvio.
  • Quando l'imputato rifiuta di eleggere domicilio o compie dichiarazioni formali che impediscono notifiche dirette, il verbale deve riportare chiaramente la dichiarazione o il rifiuto e gli avvertimenti prescritti (soprattutto dopo l'introduzione del comma 1-bis nell'art. 161 c.p.p.); l'inosservanza può compromettere la validità del procedimento e del diritto di difesa.
  • È importante garantire un effettivo contatto e scambio di informazioni tra imputato e difensore, specie se la notifica degli atti è destinata al difensore d'ufficio: l'assenza di contatti può essere elemento valutabile ai fini della nullità o vizio di forma.
  • Eccezioni procedurali o questioni di nullità rilevanti andrebbero sollevate tempestivamente nei gradi processuali appropriati; alcune censure proposte per la prima volta in cassazione possono essere dichiarate inammissibili, quindi è prudente dedurle precocemente.
  • In caso di riforme normative che incidono sulla procedibilità dei reati, valutare gli effetti temporali (entrata in vigore, differimenti, termini per querela) poiché possono determinare l'estinzione o l'improcedibilità dell'azione penale anche se il fatto è anteriore.

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