Cassazione Civile, Ordinanza n. 09558/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una società datrice di lavoro aveva promosso un ricorso cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale di Monza in una controversia di lavoro relativa alla legittimità di un licenziamento per giusta causa. Il giudice della cautela aveva disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale adito ai sensi dell’art. 413, comma 2, c.p.c., e aveva poi accolto la domanda cautelare, qualificando il licenziamento come ritorsivo, dichiarandolo nullo e ordinando reintegra e indennità risarcitoria. Il provvedimento non era stato reclamato. Nonostante ciò, la società aveva successivamente introdotto il giudizio di merito davanti al Tribunale di Roma, sostenendo che la fase cautelare e quella di merito fossero autonome e che, in presenza di fori alternativi, la causa di merito potesse essere validamente radicata davanti a un giudice territorialmente diverso da quello della cautela. Con il ricorso per regolamento necessario di competenza la società ha quindi censurato l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio e dichiarato competente il Tribunale di Monza, sostenendo che il rigetto dell’eccezione nel procedimento cautelare non radicasse in modo definitivo la competenza anche nel merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto che, nel rito del lavoro, quando il giudice della cautela ante causam abbia espressamente affrontato e respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, e tale ordinanza non sia stata reclamata, la scelta del foro e l’accertamento compiuto in sede cautelare determinano il definitivo radicamento della competenza anche per il giudizio di merito, in coerenza con il principio di autoresponsabilità e di affidamento processuale e con il collegamento stretto tra competenza cautelare e competenza di merito nei fori alternativi dell’art. 413 c.p.c. La Corte ha quindi confermato la competenza del Tribunale di Monza. Nulla è stato disposto per le spese, poiché l’intimato non ha svolto attività difensiva, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 700 c.p.c.
La misura cautelare ante causam può essere integralmente anticipatoria degli effetti della decisione di merito, ma ciò non esclude il rilievo della competenza territoriale già affermata o negata dal giudice della cautela nel rito del lavoro.
art. 669 octies, comma 6, c.p.c.
È richiamato per evidenziare che il provvedimento cautelare può anticipare integralmente gli effetti della decisione di merito, senza per questo elidere il vincolo processuale derivante dall’accertamento cautelare non reclamato sulla competenza.
art. 413, comma 2, c.p.c.
Nei giudizi di lavoro individua i fori territoriali alternativi; nel caso concreto il collegamento tra sede/azienda e foro competente è stato valorizzato per radicare la competenza nel Tribunale di Monza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Viene richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, se il giudice adito in sede cautelare ante causam si pronuncia espressamente sulla competenza territoriale, respingendo l’eccezione, e il provvedimento non viene reclamato, la competenza così affermata si radica anche per il successivo giudizio di merito, quando la cautela sia strettamente collegata alla causa principale.
- Nei casi di fori alternativi ex art. 413 c.p.c., la scelta del foro in sede cautelare non è liberamente disattendibile nella fase di merito se sia già intervenuto un accertamento positivo della competenza e questo sia divenuto stabile per mancata impugnazione.
- La distinzione tra fase cautelare e fase di merito non impedisce, nel processo del lavoro, che l’ordinanza cautelare sulla competenza produca un effetto vincolante processuale fondato su autoresponsabilità e affidamento delle parti.
- Un precedente invocato dalla parte ricorrente non è idoneo a sovvertire il principio sopra indicato se la sua ratio è diversa, come quando esso riguardi l’inammissibilità del regolamento contro provvedimento cautelare e non la competenza nei fori alternativi del lavoro.
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