Cassazione Penale, Sentenza n. 34097/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Iodice impugnava la sentenza di appello sostenendo l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal pubblico ministero avverso una condanna pronunciata con rito abbreviato (art. 443 c.p.p.) e denunciava la nullità dell'appello di secondo grado per mancata indicazione nel decreto di citazione della impugnazione incidentale. D'Alteri° deduceva carenza e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del peculato in concorso e contestava il trattamento sanzionatorio, lamentando disparità rispetto alla Iodice nonostante quest'ultima fosse l'autrice principale degli illeciti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale del pubblico ministero e, per l'effetto, ha annullato senza rinvio la riforma della pena operata in appello nei confronti di Iodice Maria, rideterminando la pena nella misura originaria stabilita in primo grado (anni due di reclusione). Ha dichiarato inammissibile il ricorso di D'Alteri°, condannandolo al pagamento delle spese processuali, a una somma alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese a favore della parte civile. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o assorbiti ove inutili.
Norme richiamate
art. 443 cod. proc. pen.
comma 3 (inappellabilità della sentenza resa con giudizio abbreviato nei confronti del pubblico ministero)
la Corte ha ribadito che la norma rende inappellabile, in linea di principio, la sentenza pronunciata con rito abbreviato nei confronti del pubblico ministero; da ciò consegue che il PM non può proporre appello incidentale contro tale sentenza
art. 595 cod. proc. pen.
disciplina dell'appello incidentale
va interpretato alla luce dell'art. 593 c.p.p.: l'appello incidentale non è un rimedio autonomo rispetto all'appello principale e non autorizza il PM a proporlo quando questi è inibito dall'art. 443 c.p.p.; inoltre la riforma normativa del 2018 ha limitato l'appello incidentale all'imputato
art. 593 cod. proc. pen.
norma generale sull'appello cui la Corte collega la disciplina speciale dell'appello incidentale (lettura sistematica fra norme)
art. 580 cod. proc. pen.
consente la conversione del ricorso per cassazione del PM in appello qualora l'imputato proponga appello, strumento che evita esiti processuali incompatibili; la Corte afferma che tale istituto può operare anche nell'ipotesi di inappellabilità nei confronti del PM
art. 133 cod. pen.
richiamato in relazione alla motivazione sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione di gravità adottata in applicazione di questo articolo nella sentenza impugnata
art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
modifica che ha ristretto la proponibilità dell'appello incidentale al solo imputato; la Corte la considera decisiva per escludere la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello incidentale
art. 569 e art. 580 cod. proc. pen.
richiamati in relazione alla giurisprudenza sulla conversione degli impugnative del PM in appello quando l'imputato o la parte civile impugnino, principio che mira a evitare giudicati incompatibili
Massime di principio
- Il pubblico ministero non può proporre appello incidentale avverso una sentenza di condanna pronunciata con rito abbreviato quando la norma speciale (art. 443 c.p.p.) rende la sentenza inappellabile nei confronti del PM; in tali casi il PM deve ricorrere per cassazione se intende impugnare la determinazione della pena
- Se l'imputato proponga appello, il ricorso per cassazione eventualmente proposto dal PM può essere convertito in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p. per evitare esiti processuali incompatibili; la conversione è lo strumento ordinario per ricomporre impugnazioni concorrenti
- Le censure sulla valutazione della prova in materia di responsabilità penale richiedono elementi fattuali concreti: la mera supposizione alternativa (es. che l'imputato non fosse consapevole della provenienza illecita di beni o presidi) non è sufficiente a integrare vizio di motivazione per la Cassazione
- Le doglianze sulla disparità di trattamento sanzionatorio devono essere dedotte specificamente in appello e motivate: la Corte di legittimità controlla che la quantificazione della pena sia adeguatamente motivata ai sensi dell'art. 133 c.p.
- In presenza di una modificazione della normativa sull'appello incidentale (es. restrizioni introdotte nel 2018), è necessario valutare la nuova portata dell'istituto nella comparazione tra rimedi impugnatori disponibili per le parti
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