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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34801/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La vicenda nasce da un giudizio promosso da un’assicurata per ottenere il ripristino della classe di merito originaria della polizza RCA, dopo che l’impresa assicuratrice aveva applicato un peggioramento della classe ritenendo imputabili alla conducente due sinistri verificatisi nel 2009 e nel 2010. In primo grado il giudice di pace aveva accolto la domanda, ritenendo non dimostrata la responsabilità dell’assicurata almeno nella misura rilevante ai fini del bonus/malus. L’assicuratrice aveva quindi proposto appello, notificando due volte l’atto e chiamando in causa anche il difensore dell’assicurata per la restituzione delle spese; il tribunale aveva riunito i procedimenti e aveva accolto parzialmente l’appello, rigettando solo le domande contro il difensore. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello con cinque motivi: 1) nullità del procedimento per mancato rispetto del termine a comparire e omessa rinnovazione della citazione; 2) nullità per carenza di valida procura alla seconda notifica dell’appello; 3) violazione delle regole sul giudizio di equità, sostenendo che la causa, per valore, fosse decisa secondo equità; 4) violazione dell’art. 339, comma 3, c.p.c., perché il tribunale avrebbe mal individuato i presupposti dell’appello avverso sentenza resa secondo equità; 5) falsa applicazione della disciplina RC auto sul rapporto tra accertamento dell’assicurazione e accertamento giudiziale della responsabilità, sostenendo che spettasse all’impresa provare la responsabilità della conducente e che la motivazione d’appello fosse contraddittoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quinto motivo, mentre ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto. In sintesi, ha affermato che la nullità della citazione era stata sanata dalla costituzione e dalla riunione dei procedimenti, senza lesione del diritto di difesa; che il motivo sulla procura era inammissibile per difetto di autosufficienza; che la controversia non era soggetta a giudizio di equità perché riguardava un contratto concluso mediante moduli o formulari; che la censura sull’appellabilità ex art. 339, comma 3, c.p.c. difettava di interesse; e che l’art. 134 del codice delle assicurazioni va letto nel senso di attribuire all’assicurazione un primo accertamento, restando salvo il diverso accertamento giudiziale, senza che vi fosse contraddizione nella sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 163 bis c.p.c.

    il mancato rispetto del termine a comparire può essere sanato se il convenuto si costituisce e non vi è concreta lesione del diritto di difesa; nel caso concreto la riunione e il differimento dell’udienza hanno evitato pregiudizi

  • art. 164 c.p.c.

    la nullità della citazione è sanata dalla costituzione del convenuto; la rinnovazione è superflua quando la regolarizzazione non è necessaria per tutelare il contraddittorio

  • art. 183 c.p.c.

    il giudice deve verificare l’integrità del contraddittorio, ma nel caso concreto la sanatoria della nullità rendeva non necessaria la rinnovazione

  • art. 182 c.p.c.

    la doglianza sulla procura è stata ritenuta inammissibile anche perché la procura alle liti ha autonomia rispetto all’atto cui è apposta

  • art. 339 c.p.c.

    la sentenza di primo grado non era soggetta a giudizio di equità; la censura sui motivi limitati è stata dichiarata priva di interesse perché la decisione di appello si fondava su autonoma ratio

  • art. 113 c.p.c.

    non tutte le cause di valore inferiore a euro 1.100 sono decise secondo equità; sono escluse quelle relative a contratti conclusi mediante moduli o formulari

  • art. 134 c.c.

    i contratti assicurativi, in quanto conclusi mediante moduli o formulari, escludono il giudizio di equità

  • art. 134 del D.lgs. n. 209/2005

    l’assicurazione compie un primo accertamento della responsabilità ai fini del rapporto assicurativo, ma resta salvo il diverso accertamento in sede giudiziale, che consente all’assicurato di contestare la valutazione dell’impresa

  • art. 335 c.p.c.

    la riunione è stata disposta anche se il giudice ha fatto riferimento all’art. 273 c.p.c., senza che ciò incidesse sulla tenuta della decisione

  • art. 273 c.p.c.

    richiamato per la riunione dei procedimenti pendenti

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso è inammissibile se non riporta il contenuto della procura e non consente il controllo della censura

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

  • L. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La nullità della citazione per inosservanza del termine a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto, purché non residui una concreta lesione del diritto di difesa; in tale prospettiva il giudice può evitare la rinnovazione quando la regolarizzazione sia superflua per ragioni di economia processuale.
  • La procura alle liti ha autonomia rispetto all’atto di impugnazione cui è materialmente apposta; una eventuale irregolarità del primo atto non comporta automaticamente la nullità della procura, che va censurata solo allegando specifici vizi propri e riportandone il contenuto in ricorso.
  • Il giudizio di equità ex art. 113 c.p.c. non si applica in modo automatico a tutte le cause di valore inferiore alla soglia legale: occorre verificare se la controversia rientri tra le categorie escluse, tra cui quelle relative a contratti conclusi mediante moduli o formulari.
  • Quando la decisione impugnata si regge su più rationes decidendi autonome, l’impugnazione di una sola di esse, se non idonea a travolgere la sentenza, rende inammissibili le ulteriori censure per difetto di interesse sopravvenuto.
  • In materia di RC auto, l’accertamento della responsabilità operato dall’impresa assicuratrice non esaurisce la questione: la norma consente un successivo diverso accertamento giudiziale, sicché l’assicurato può contestare la valutazione dell’assicurazione senza che ciò implichi contraddizione nella motivazione della decisione.
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Come è indicizzato

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IstitutiNullitàOnere della prova

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