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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5726/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 53 e 56 della legge n. 689/1981 e contestava il rigetto, senza motivazione, della richiesta formulata in appello di sostituzione della pena detentiva con la sanzione della libertà controllata. In particolare chiedeva che fosse valorizzata la funzione rieducativa e il minor effetto desocializzante della sanzione sostitutiva per favorire il reinserimento sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che l'atto di appello conteneva una specifica, seppur sintetica, impugnazione relativa alla mancata ammissione della libertà controllata e che la Corte d'Appello non ha dato risposta alle ragioni dedotte, limitandosi a formule generiche. Richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 12872/2017), la Corte ha affermato che il giudice di appello non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive se non nei casi tassativamente previsti dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., e che perciò doveva esprimersi sul motivo specifico. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla questione dell'applicazione della sanzione sostitutiva e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo esame su quel punto; la condanna di merito resta confermata nei suoi altri aspetti.

Norme richiamate

  • legge n. 689 del 1981, art. 53

    Richiamata in relazione ai presupposti per l'applicazione delle sanzioni sostitutive; la Corte rileva che la richiesta difensiva doveva essere esaminata e motivatamente respinta o accolta.

  • legge n. 689 del 1981, art. 56

    Riferimento alle norme sulle misure alternative e sulle sanzioni sostitutive; il ricorrente aveva invocato il criterio della funzione rieducativa e del minor effetto desocializzante.

  • legge n. 689 del 1981, art. 58

    Richiamato in relazione al limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva con sanzioni alternative; la Corte sottolinea che tale potere non può essere esercitato oltre i limiti di legge.

  • codice di procedura penale, art. 597, comma 5

    Ricorda l'eccezionalità del potere del giudice d'appello di applicare d'ufficio sanzioni sostitutive: soltanto nelle ipotesi tassativamente indicate da questa norma ciò è possibile.

  • codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lett. c

    Norma invocata per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata limitatamente al punto omesso nella motivazione.

  • Sezioni Unite, n. 12872 del 19/1/2017 (Rv. 269125)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il giudice d'appello non può applicare d'ufficio sanzioni sostitutive se non nei casi di cui all'art. 597, comma 5, e per l'obbligo di rispondere alle specifiche ragioni di impugnazione.

Massime di principio

  • Se il difensore chiede in appello la sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa (es. libertà controllata), la Corte d'appello è obbligata a esaminare e motivare specificamente quella richiesta; la mancanza di risposta può determinare l'annullamento parziale con rinvio.
  • Il giudice d'appello non può applicare d'ufficio sanzioni sostitutive se non nei casi tassativamente previsti dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; pertanto la richiesta di parte è rilevante e va valutata nel merito.
  • Anche una deduzione sintetica in appello vale come devoluzione della questione: il motivo specifico deve comunque essere preso in considerazione e contrastato con motivazione adeguata.
  • In situazioni analoghe il rimedio migliore per la difesa è formulare chiaramente e motivatamente la richiesta di sostituzione della pena già nell'atto di appello, indicando i presupposti di legge e i fatti che la giustificano, per impedire che il giudice la ometta senza dare risposte.
  • La mancata motivazione su punti essenziali della decisione costituisce vizio che la Cassazione può correggere solo annullando e rinviando il punto per nuovo esame, senza necessariamente rimettere in discussione il resto della sentenza di merito.

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