Cassazione Penale, Sentenza n. 24336/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che, in sede di riesame, aveva applicato a carico del ricorrente la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività di impresa e di ricoprire uffici direttivi per 6 mesi, ritenendo il concorso nelle indebite compensazioni operate da società "fittizie" che avevano messo a disposizione personale della "Brico Market s.r.l.". Il ricorrente contestava: 1) l'insussistenza di gravi indizi in ordine al dolo (mancata prova della consapevolezza o dell'accettazione del rischio rispetto all'utilizzo di crediti inesistenti da parte del consorzio "Outsourcing" e società collegate); 2) l'assenza del pericolo di reiterazione (la "Brico Market s.r.l." avrebbe cessato i rapporti con i fornitori di manodopera dal novembre 2019 e successivamente assunto direttamente i lavoratori); 3) l'errata qualificazione dei crediti utilizzati in compensazione (omessa verifica se i crediti fossero inesistenti o soltanto non spettanti, rilevante per la configurabilità della fattispecie e per il presupposto della misura cautelare).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei primi due motivi e lo ha respinto nel terzo. In particolare, ha ritenuto che: a) non sussistono, allo stato, gravi indizi univoci circa il dolo necessario per ritenere il concorso dell'attuale ricorrente nelle compensazioni di crediti inesistenti (va applicata la regola di giudizio a favore dell'indagato in caso di dubbio); b) il Tribunale non ha adeguatamente considerato la distanza temporale delle condotte e la cessazione dei rapporti con le società appaltatrici, con la conseguente attenuazione del pericolo di reiterazione; c) invece, la qualificazione dei crediti come "inesistenti" era sostenuta da elementi che non appaiono manifestamente illogici (es. anomalie nelle dichiarazioni IVA, irreperibilità delle società, utilizzo di crediti di società fallite), sicché la censura sul punto è stata ritenuta infondata. In ragione della fondatezza dei primi due rilievi, l'ordinanza impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio, con indicazione ai giudici di merito di riesaminare specificamente la sussistenza degli indizi in rapporto al dolo e al pericolo di reiterazione, tenuto conto anche della regola di giudizio a favore dell'indagato.
Norme richiamate
art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000
Norma impiegata per la riqualificazione dei reati fiscali oggetto di contestazione (consente specifiche riqualificazioni nelle imputazioni relative a indebite compensazioni). La Corte prende atto della riqualificazione del fatto a norma di tale disposizione.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato (criterio di imputazione della partecipazione). Va valutato il ruolo soggettivo del ricorrente nel concorso nelle condotte contestate.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione su questioni di fatto o di diritto) utilizzate per inquadrare i motivi di impugnazione.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai criteri sull'attualità e gravità del pericolo di reiterazione ai fini delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia considerato adeguatamente la distanza temporale delle condotte.
art. 287 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le misure interdittive personali e i presupposti per la loro applicazione; evocata dal ricorrente per sostenere che il presupposto della pena nel massimo (superiore a tre anni) non fosse accertato. La Corte ha ritenuto la questione sul punto non manifestamente fondata allo stato.
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003
Disciplina la responsabilità solidale del committente per debiti retributivi e previdenziali dell'appaltatore; la Corte osserva che tale responsabilità non costituisce di per sé indice univoco della consapevolezza di evasione da parte del committente.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) che giustificano l'imposizione di misure interdittive; il giudice del rinvio dovrà valutare se, in presenza di gravi indizi, sussistono ancora tali esigenze, anche alla luce del tempo trascorso.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 15/11/2017 n. 140
Richiamata come parametro amministrativo relativo al divieto di utilizzo del meccanismo dell'"accollo tributario" per compensazioni indebite; la sua violazione supporta, a livello probatorio, l'elemento di anomalia nelle compensazioni operate dalle società coinvolte.
Massime di principio
- In sede cautelare i gravi indizi di colpevolezza devono essere valutati anche rispetto all'elemento soggettivo: se vi sono dubbi seri sul dolo questi vanno interpretati in favore dell'indagato.
- La responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 attesta un interesse del committente a verificare il corretto adempimento da parte dell'appaltatore, ma non prova automaticamente la consapevolezza o l'accettazione del rischio circa condotte evasive poste in essere dall'appaltatore.
- La distanza temporale tra le condotte contestate e la misura cautelare è un elemento rilevante nella valutazione del pericolo di reiterazione: condotte remote e interruzione volontaria dei rapporti possono attenuare l'esigenza cautelare.
- Per l'applicazione di misure interdittive occorre una solida valutazione sia dell'esistenza effettiva dei crediti utilizzati in compensazione (inesistenti vs non spettanti) sia del profilo soggettivo dell'imputato; carenze motivazionali su tali punti possono portare all'annullamento della misura.
- Gli indizi probatori fondati su anomalie amministrative e contabili (es. crediti IVA abnormi, irreperibilità delle società, utilizzo di crediti da società fallite) possono supportare l'affermazione di crediti inesistenti, ma devono essere collegati in modo logico e non meramente assertivo alla consapevolezza del gestore dell'impresa committente.
- Il giudice del rinvio dovrà esaminare compiutamente tutti gli elementi disponibili (dichiarazioni dei lavoratori, documentazione contabile, titolarità e funzionamento delle società appaltatrici, rapporti contrattuali e modalità operative) evitando conclusioni basate su presunzioni generiche.
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