Ordinanza n. 698/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza n. 501 adottata dal Comune di Marcianise in data 12.12.2025 e notificata in pari data; - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale n. 501 del 12 dicembre 2025, relativa all’eliminazione dei rischi per la sicurezza sanitaria e ambientale e per l’incolumità pubblica connessi alla mancata bonifica del fondo
Esito
Favorevole al resistente (comune e privati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’ordinanza n. 501 adottata dal Comune di Marcianise il 12 dicembre 2025, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo dell’ordinanza cautelare non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso. La questione cautelare ha riguardato, in particolare, la riferibilità dell’ordinanza all’ente avente la disponibilità del fondo e la necessità di intervenire per eliminare rischi sanitari, ambientali e di incolumità pubblica derivanti dalla mancata bonifica e dal pericolo di inneschi.
La decisione
Il TAR ha ritenuto insussistente, allo stato, il fumus boni iuris, reputando prima facie legittima l’adozione dell’ordinanza nei confronti dell’ente avente la disponibilità del fondo. A tale conclusione il giudice è pervenuto valorizzando un precedente della stessa Sezione, secondo cui il Consorzio per lo sviluppo industriale di Caserta è soggetto utilizzatore del bene, nonché il verbale del 4 febbraio 1991, dal quale emerge che un rappresentante del Consorzio si era immesso nel fondo in esecuzione del decreto sindacale di occupazione d’urgenza del 15 dicembre 1990. Anche il periculum in mora è stato ritenuto non idoneo a giustificare la sospensione: nel bilanciamento degli interessi contrapposti è prevalente l’interesse pubblico alla tempestiva eliminazione dei rischi per la sicurezza sanitaria e ambientale e per l’incolumità pubblica, connessi al pericolo di inneschi derivante dalla mancata attuazione della bonifica. La domanda cautelare è stata pertanto rigettata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris, al periculum in mora e al bilanciamento degli interessi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un’ordinanza amministrativa può essere negata quando l’atto appaia prima facie legittimo in quanto rivolto al soggetto che, sulla base degli elementi disponibili, ha la disponibilità o l’utilizzazione del bene interessato.
- Ai fini del fumus boni iuris, il giudice cautelare può valorizzare documenti storici dai quali risulti l’immissione dell’ente nella disponibilità del fondo, anche se tale immissione è avvenuta in esecuzione di un provvedimento di occupazione d’urgenza.
- Quando l’esecuzione dell’atto è diretta a eliminare rischi per la sicurezza sanitaria e ambientale e per l’incolumità pubblica, l’interesse pubblico alla tempestiva esecuzione può prevalere, nel bilanciamento cautelare, sull’interesse del destinatario alla sospensione.
Come è indicizzato
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