Cassazione Civile, Ordinanza n. 25812/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, dipendente dell'impresa appaltatrice poi fallita, aveva domandato che il committente dei lavori fosse condannato in solido con la datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive e TFR maturati nell'ambito del rapporto di lavoro. La Corte d'appello aveva respinto la domanda verso il committente ritenendo inapplicabile l'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, sul presupposto che il soggetto committente fosse riconducibile ad un ambito pubblicistico e quindi sottratto alla disciplina sulla responsabilità solidale. Il ricorrente ha censurato tale decisione per falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e 9 d.l. n. 76/2003, sostenendo che la società committente non fosse una pubblica amministrazione e che, dunque, la responsabilità solidale ex art. 29 dovesse operare anche per essa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la responsabilità solidale del committente prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 non è esclusa per una società privata che, pur operando come ente aggiudicatore in appalti pubblici, non rientra tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce del principio affermato, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
La responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appaltatore opera anche nei confronti dei soggetti privati che siano committenti di appalti pubblici, non essendo esclusa dalla sola natura pubblicistica dell'appalto.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
L'esenzione dalla responsabilità solidale prevista per le pubbliche amministrazioni riguarda solo i soggetti che rientrano effettivamente nella nozione legale di pubblica amministrazione; la società committente in esame non vi è stata ricondotta.
art. 9 d.l. n. 76/2003
Richiamato nel motivo di ricorso come disposizione asseritamente erroneamente interpretata dalla corte territoriale, senza che nella ordinanza sia svolta un'ulteriore autonoma elaborazione sul suo contenuto.
Massime di principio
- La responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 è finalizzata alla tutela rafforzata dei lavoratori dell'appalto e consente loro di agire direttamente nei confronti del committente per i trattamenti retributivi e previdenziali dovuti.
- L'esclusione dell'obbligo solidale prevista per le pubbliche amministrazioni non può essere estesa per analogia a soggetti privati che operino nel settore degli appalti pubblici come enti aggiudicatori.
- La qualificazione del committente come soggetto sottratto alla disciplina lavoristica speciale non può fondarsi su indici di natura pubblicistica se il soggetto non rientra nella categoria legale delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di un committente privato, la disciplina degli appalti pubblici e le regole di evidenza pubblica operano su un piano distinto rispetto alla responsabilità solidale verso i lavoratori dell'appaltatore.
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