Cassazione Penale, Sentenza n. 7221/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta perché il reddito risultante dalla dichiarazione rilevante superava i limiti per il beneficio. Il ricorrente ha censurato la valutazione del reddito ai fini dell'art. 76 d.P.R. 115/2002, sostenendo che debessero essere considerate variazioni reddituali successive all'ultima dichiarazione presentata e ha inoltre chiesto il riconoscimento della liquidazione degli onorari del difensore per l'opposizione alla revoca.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile la giurisprudenza che individua come "ultima dichiarazione" ai fini dell'art. 76 la dichiarazione per la quale, al momento del deposito dell'istanza, era maturato l'obbligo di presentazione (anche se materialmente non ancora presentata). Alla data dell'istanza (15/01/2019) il reddito rilevante era quello relativo all'anno 2017 (dichiarazione 2018) e risultava superiore al limite di ammissione; inoltre è mancata la prova rigorosa di una successiva diminuzione reddituale. Il motivo sul diritto del difensore alla liquidazione è stato ritenuto inapplicabile, perché i precedenti citati si riferiscono a fattispecie diverse (opposizione al rigetto della domanda, non alla revoca). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76
La norma è stata interpretata, in conformità alla giurisprudenza consolidata, nel senso che la "ultima dichiarazione" da considerare è quella per la quale, alla data del deposito dell'istanza, era maturato l'obbligo di presentazione, anche se non materialmente presentata
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 97
Richiamato quale norma che richiede la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la determinazione del reddito complessivo secondo le modalità dell'art. 76, confermando il riferimento all'ultima dichiarazione rilevante
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 79 comma 1 lett. d)
Rilevato come conferma dell'obbligo di comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente e fino alla definizione del processo
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 94
Citata dal ricorrente relativamente alla possibilità di autocertificare la mutata situazione reddituale, ma la Corte ha ritenuto che la prova rigorosa del mutamento sia necessaria
Codice di procedura penale - art. 616
Applicato per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso
Codice di procedura civile - artt. 91 e 92
Richiamati nei precedenti giurisprudenziali sul diritto del difensore alla liquidazione degli onorari nelle ipotesi di ammissione al patrocinio e opposizione, ma non applicati nel caso di revoca contestata
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la "ultima dichiarazione" rilevante è quella per la quale, alla data di presentazione dell'istanza, era maturato l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non ancora depositata; verificare sempre quale anno/decreto fiscale è il riferimento temporale alla data dell'istanza
- Le variazioni di reddito intervenute dopo l'ultima dichiarazione possono essere valutate solo se provate con rigore: l'onere della prova della diminuzione reddituale grava sul richiedente
- Se si è in una situazione reddituale mutata rispetto all'ultima dichiarazione, è opportuno allegare documentazione probatoria immediata (buste paga, certificazioni, estratti conto, dichiarazioni sostitutive) e comunicare tempestivamente le variazioni all'autorità competente
- I precedenti che riconoscono il diritto del difensore alla liquidazione degli onorari riguardano fattispecie specifiche (es. opposizione al rigetto della domanda di ammissione) e non sono automaticamente applicabili a procedimenti diversi (es. opposizione alla revoca): verificare sempre l'esatto ambito della pronuncia richiamata
- Procedere con cautela nel considerare dichiarazioni presentate dopo la data dell'istanza: occorre valutare se, al momento dell'istanza, fosse già maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione successiva
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