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Sentenza

Sentenza n. 2305/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull’istanza del 22 ottobre 2025 diretta a ottenere verifiche sulla sicurezza di vano scale e ascensore, accertamenti su difformità edilizie e l’avvio dell’autotutela sulla SCIA condizionata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio del Comune di Palermo, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza presentata il 22 ottobre 2025. L’istanza riguardava: lo svolgimento di sopralluoghi per verificare le condizioni di sicurezza del vano scale e dell’ascensore del Condominio di Piazza Don Bosco n. 11; l’accertamento di eventuali difformità rispetto alla SCIA del 18 novembre 2020 e, ove ne ricorressero i presupposti, l’avvio del procedimento sanzionatorio edilizio; l’avvio di un procedimento di annullamento in autotutela della SCIA condizionata presentata nel 2024 da alcuni condomini. Il Comune è rimasto silente. I controinteressati hanno richiamato un precedente del Consiglio di Stato ritenuto contrario alla sussistenza dell’obbligo di provvedere, mentre il TAR ha ritenuto prevalente l’orientamento secondo cui il proprietario confinante, in ragione della vicinitas, è titolare di una posizione differenziata e può pretendere una determinazione espressa sull’istanza di repressione di eventuali abusi edilizi.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda avverso il silenzio-inadempimento e ha accertato l’obbligo del Comune di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato dall’istanza del 22 ottobre 2025. Il giudice ha ritenuto che l’obbligo di provvedere discenda dall’art. 2 della l. 241/1990 e, in materia edilizia, dal potere permanente di vigilanza e controllo attribuito all’amministrazione dall’art. 27 del d.P.R. 380/2001. Tale obbligo sussiste nei confronti del proprietario confinante, che, in virtù della vicinitas, subisce gli effetti immediati e diretti dell’eventuale illecito edilizio non represso. Il carattere permanente dell’illecito edilizio comporta l’immanenza del potere di verifica, indipendentemente dalla successiva e distinta fase di autotutela sul titolo edilizio, soggetta ai presupposti e ai limiti dell’art. 21-nonies della l. 241/1990. Il TAR ha precisato che l’accertamento dell’obbligo di provvedere non anticipa l’esito sostanziale dell’istruttoria, anche per il limite posto dall’art. 34, comma 2, c.p.a. Il Comune è stato condannato a provvedere entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento delle autonomie locali della Regione Siciliana, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni su istanza della parte interessata. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    La controversia sul silenzio è stata decisa con sentenza in forma semplificata.

  • art. 2 l. 241/1990

    L’obbligo giuridico di provvedere sussiste quando, in relazione ai doveri di correttezza e buona amministrazione, il privato vanti una legittima aspettativa a conoscere la determinazione dell’amministrazione.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Il potere comunale di vigilanza e controllo edilizio impone all’amministrazione di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato dall’istanza volta a verificare la legittimità di un’opera edilizia e le eventuali misure da adottare.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato quale base normativa del possibile procedimento sanzionatorio per le difformità edilizie segnalate nell’istanza.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’eventuale autotutela sul titolo edilizio illegittimo costituisce una fase distinta, esercitabile nei termini e alle condizioni previste dalla disciplina dell’annullamento d’ufficio.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può imporre all’amministrazione di provvedere, ma non può anticipare l’esito dell’attività amministrativa discrezionale.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Il compenso del commissario ad acta deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il termine previsto dalla norma, decorrente dal compimento dell’ultimo atto esecutivo.

  • art. 55 d.P.R. 115/2002

    È stato richiamato per la determinazione del compenso e per il rimborso relativo all’utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. 115/2002

    È stato richiamato per le ulteriori spese necessarie all’adempimento dell’incarico del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il proprietario di un’area confinante con quella interessata da opere edilizie potenzialmente abusive, in ragione della vicinitas e degli effetti diretti che l’illecito può produrre sulla sua posizione, è legittimato a chiedere all’amministrazione l’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione edilizia.
  • L’amministrazione comunale ha l’obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato dall’istanza del proprietario confinante diretta a verificare la legittimità di opere edilizie e le eventuali misure sanzionatorie, anche quando l’istanza prospetti difformità rispetto a una SCIA.
  • Il carattere permanente dell’illecito edilizio comporta la permanenza del potere amministrativo di verifica e vigilanza, indipendentemente dalla distinta questione dell’eventuale annullamento d’ufficio del titolo edilizio, che resta soggetto ai presupposti e ai limiti dell’art. 21-nonies della l. 241/1990.
  • Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e fissare un termine per l’adozione di una determinazione espressa, ma non può anticipare il contenuto o l’esito della decisione amministrativa.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine fissato dalla sentenza, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva su istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSCIA e liberalizzazioniTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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