Sentenza n. 3569/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento 1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 14 settembre 2023, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle prove di capacità operativa sostenute in sede concorsuale in data 14 settembre 2023, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; 2) del decreto di esclusione del Dipartimento dei vigili del fuoco emesso dal Direttore centrale con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il sig. Critelli Orlando; 3) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui è stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni; 5) del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacità operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria; 6) del decreto ministeriale 1 febbraio 2019, n. 23, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacità operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche; 7) dell'art 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l'esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento; 8) del verbale n. 69 del 14 settembre 2023 della commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, nominata con D.M. n. 34 dell’1 marzo 2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 3 della prova di capacità operativa; 9) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 14 settembre 2023, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., nella qualifica di vigile del fuoco; 10) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 11) della rettifica della graduatoria finale approvata con decreto n. 214 del 21 settembre 2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021 e successive modifiche; 12) del bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, con particolare riferimento all'art. 8 (accertamento dell'idoneità); 13) dell'allegato “C Prove Motorie”, indicato nell'art. 8 (accertamento dell'idoneità) del bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018; 14) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”; 15) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 e successive modifiche; 16) del bando di concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018; 17) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019; 18) del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla; 19) dell'Allegato “C” – “Prova di capacità operativa” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”; 20) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C; 21) del sistema di misurazione dei tempi relativo al cronometraggio della prova di acquaticità, laddove non fornisce una misurazione precisa ed oggettiva dell'effettivo tempo impiegato dal candidato per lo svolgimento della prova; 22) del verbale della commissione 25 giugno 2019, n. 17, sul sopralluogo della piscina e sul controllo della funzionalità; 23) del decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente le modalità per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, nella parte in cui non è indicata la modalità di cronometraggio della prova natatoria; 24) del posizionamento della piastra di “tocco” di arrivo al di fuori dello specchio dell'acqua, laddove non garantisce un saldo posizionamento laterale; 25) ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa; 26) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale e per l'adozione delle misure cautelari collegiali volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria, nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di stabilizzazione per mancato superamento della prova di acquaticità, conclusa con un tempo di 35,93 secondi rispetto al limite di 35 secondi
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità, il conseguente provvedimento di esclusione e gli atti della procedura, deducendo l’inattendibilità della misurazione del tempo nella prova di acquaticità. In particolare, ha sostenuto che il ritardo di 93 centesimi di secondo fosse riconducibile alla necessità di battere più volte la mano sulla piastra di tocco per arrestare il cronometro, alla scarsa sensibilità e all’instabilità della piastra dovuta al moto ondoso, nonché all’assenza di garanzie sulla precisione, omologazione e taratura degli strumenti e sulla competenza dei soggetti incaricati del cronometraggio. Ha inoltre contestato la mancata previsione di una ripetizione della prova e la disciplina concorsuale nella parte in cui ricollega all’interruzione o al mancato superamento di un modulo l’esclusione dalla procedura e la cancellazione dagli elenchi del personale volontario. Nel corso del giudizio, a seguito dell’ammissione cautelare disposta dal Consiglio di Stato, il ricorrente ha ripetuto le prove fisiche, superandole, nonché le visite mediche, ed è stato assunto con riserva e avviato al corso di formazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, modificando la valutazione espressa in sede cautelare. Ha ritenuto che, nelle prove concorsuali a tempo, il buon andamento e l’imparzialità impongano l’impiego di metodi e strumenti di misurazione attendibili, nonché la verifica della loro corretta installazione, taratura e funzionalità. Nel caso concreto, pur ritenendo in generale affidabile e conforme alla lex specialis il sistema composto da cronometraggio elettronico e manuale, il Collegio ha rilevato la concorrente presenza di tre elementi: lo scarto estremamente ridotto di 93 centesimi di secondo rispetto al limite; l’assenza, negli atti, di prova della verifica preventiva della corretta collocazione, taratura e funzionalità della piastra e del sistema automatico; l’assenza di documentazione relativa alla misurazione manuale parallela, pure prevista dall’amministrazione. Tali circostanze non consentivano di ritenere pienamente attendibile la specifica misurazione posta a fondamento dell’esclusione. È stata ritenuta irrilevante la mancata verbalizzazione dei tentativi del candidato di arrestare il cronometro, poiché già sussistevano dubbi oggettivi sulla correttezza della rilevazione. L’annullamento è stato disposto limitatamente al provvedimento di esclusione, con consolidamento degli esiti delle ulteriori prove sostenute e inserimento del ricorrente a pieno titolo e senza riserva nella graduatoria. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1, commi 287, 289 e 295, l. 205/2017
Costituisce la base legislativa della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
art. 6, comma 1, d.lgs. 139/2006
Individua il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della procedura.
art. 12 d.lgs. 139/2006
È richiamato per gli effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato superamento della prova, inclusa la cancellazione dagli elenchi del personale volontario.
art. 20 d.P.R. 76/2004
È richiamato, insieme all’art. 12 del d.lgs. 139/2006, in relazione alle conseguenze del mancato superamento della prova di capacità operativa.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica o, in subordine, il risarcimento per equivalente; la sentenza ha definito la controversia mediante annullamento dell’esclusione e consolidamento degli esiti delle prove, senza pronunciarsi sul risarcimento per equivalente.
art. 52, comma 2, c.p.a.
È stato applicato per disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali di idoneità fisica soggette a un tempo massimo, la pubblica amministrazione deve utilizzare sistemi e strumenti di misurazione attendibili e adeguati alla prestazione, assicurandone, per quanto necessario e ragionevole, la corretta installazione, taratura e funzionalità.
- Quando l’esclusione dipende dal superamento del tempo massimo per uno scarto minimo, l’assenza di documentazione sulla verifica preventiva del sistema di cronometraggio può impedire di ritenere pienamente attendibile la misurazione posta a fondamento dell’esclusione.
- Se l’amministrazione predispone, oltre al cronometraggio automatico, una misurazione manuale parallela, deve documentarne puntualmente gli esiti; la mancata registrazione della controprova può concorrere a rendere non affidabile l’accertamento automatico, soprattutto in presenza di uno scarto temporale estremamente ridotto.
- Il giudizio di non idoneità fondato su una misurazione effettuata con tecniche non sufficientemente affidabili è viziato da difetto di istruttoria e deve essere annullato quando l’inattendibilità incide concretamente sull’esito della prova.
- La verifica giudiziale dell’attendibilità della misurazione deve tenere conto congiuntamente del margine di scarto rispetto alla soglia, delle garanzie documentali sulla corretta installazione e taratura dello strumento e dell’eventuale esistenza e documentazione di sistemi di misurazione alternativi o di controllo.
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