Cassazione Penale, Sentenza n. 14360/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso, articolato in due motivi, impugnava la conferma della condanna per furto aggravato in concorso. Primo motivo: censura della attendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa a partire dalle immagini di videosorveglianza, sostenendo che il riconoscimento non era certo (la persona offesa non avrebbe neppure riconosciuto la nazionalità dell'individuo) e che la Corte territoriale avrebbe travisato il risultato probatorio attribuendo certezza a quanto incerto. Secondo motivo: vizio di motivazione e inosservanza di norma processuale per il presunto doppio computo (double counting) delle circostanze «concorsualità della condotta» e «scaltrezza» sia come aggravanti sia ai fini della determinazione della pena ex art. 133 c.p., con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius e richiesta di rideterminazione in peius o in melius del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e l'affidabilità del riconoscimento (il riferimento alla 'probabile nazionalità italiana' non intaccava l'identificazione delle fattezze), evidenziando che la censura riproponeva valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse corretto l'errore del giudice di primo grado: pur avendo escluso il doppio computo delle stesse caratteristiche come aggravanti e criteri di quantificazione, ha confermato la pena (un anno di reclusione e €800 di multa) motivando il riequilibrio con altri elementi (dati anamnestici, radicato dolo, importo sottratto e danno). Non si è configurata una reformatio in peius né una motivazione carente; pertanto il ricorso è infondato e rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta l'indicazione dei criteri rilevanti e ha ritenuto non illegittimo il bilanciamento operato in concreto dal giudice di merito.
art. 132 cod. pen.
Richiamato unitamente all'art.133 per i principi di determinazione della pena: la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena deve essere sorretta da motivazione adeguata.
principio giurisprudenziale sul divieto di reformatio in peius (Sez. U, William Morales, n. 40910/2005)
Sez. U n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066
Richiamato per spiegare che non è ammesso un peggioramento della posizione dell'appellante per gli stessi elementi che avevano determinato la pena; la Corte ha però ritenuto che nel caso concreto non si trattasse di un peggioramento di medesimi elementi ma di una diversa motivazione che ha corretto un errore di diritto del primo giudice.
principio di limitazione del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione di merito
La Cassazione ha ribadito che il sindacato è limitato a verificare la congruenza e la logicità della motivazione e non consente una rivalutazione dei fatti o l'adozione di nuovi criteri probatori.
Massime di principio
- Il riconoscimento operato dalla persona offesa su immagini di videosorveglianza può costituire prova idonea se il giudice del merito fornisce una motivazione logica e circostanziata che spieghi l'attendibilità del riconoscimento; dubbi su particolari secondari (es. nazionalità) non annullano necessariamente l'identificazione delle fattezze rilevanti.
- La Corte di cassazione non può ri-giudicare i fatti: il sindacato è circoscritto al controllo di completezza, coerenza e logicità della motivazione; contestazioni che si limitano a una diversa lettura delle risultanze probatorie sono inammissibili in sede di legittimità.
- È vietato il doppio computo (double counting) di uno stesso elemento come circostanza aggravante e, contemporaneamente, come criterio ai fini della determinazione della pena; tuttavia se il giudice d'appello corregge l'errore del primo giudice e mantiene la stessa quantificazione della pena motivando il riequilibrio su altri elementi, non si configura automaticamente reformatio in peius.
- La determinazione della pena rientra in rilevante misura nella discrezionalità del giudice di merito: se la pena è prossima al minimo edittale, l'onere motivazionale è attenuato e può risultare sufficiente un richiamo ai criteri di adeguatezza previsti dall'art. 133 c.p.
- Per impugnare con successo l'attendibilità di un riconoscimento visivo in sede di legittimità è necessario far emergere elementi obiettivamente incontrovertibili ed acquisiti processualmente in grado di inficiare la struttura logica della motivazione, non una mera diversa interpretazione delle prove.
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