Sentenza n. 8426/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio e condotta omissiva asseritamente serbati dalla Questura di Roma sul procedimento relativo al permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma, l’accertamento del proprio diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l’ordine alle amministrazioni di provvedere al rilascio del titolo e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La Questura e il Ministero dell’Interno hanno chiesto il rigetto, deducendo che il titolo richiesto era stato rilasciato l’11 gennaio 2024, era rimasto pronto per la consegna ma non era mai stato ritirato dall’interessata ed era poi scaduto il 14 novembre 2024. La controversia è stata definita in forma semplificata, previo avviso alle parti, anche in relazione alla possibile inammissibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda avverso il silenzio. Dalla documentazione e dalla memoria dell’amministrazione risultava che la ricorrente, entrata in Italia il 25 novembre 2022 con visto di lavoro per le quote del 2022, aveva ottenuto il rilascio del titolo l’11 gennaio 2024, successivamente alla presentazione dell’istanza e prima della proposizione del ricorso. Poiché il titolo era stato predisposto per la consegna, mancava un attuale obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza, già soddisfatta, e difettava l’interesse attuale al ricorso. Il giudice ha inoltre ritenuto che spettasse all’istante verificare diligentemente l’esito del procedimento, anche mediante accesso informatico, secondo le modalità indicate dalla Questura. È stata respinta la domanda risarcitoria, sia perché la condotta dell’amministrazione è stata ritenuta legittima e mancava una diligente e collaborativa condotta dell’istante, sia perché non era stata fornita alcuna prova del danno, né quanto all’an né quanto al quantum. Le spese sono state compensate per giusti motivi equitativi, in considerazione del peculiare sviluppo procedimentale della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
art. 73 c.p.a.
profilo di possibile inammissibilità
È stato richiamato in relazione all’avviso alle parti sulla possibile definizione della controversia per un profilo di inammissibilità.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento presuppone l’esistenza di un attuale obbligo dell’amministrazione di provvedere; essa è inammissibile quando, prima della proposizione del ricorso, l’istanza sia stata già soddisfatta mediante l’adozione del provvedimento richiesto.
- Quando il titolo richiesto sia stato adottato e risulti pronto per la consegna, la successiva mancata acquisizione materiale da parte dell’interessato non mantiene attuale l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla medesima istanza.
- L’interessato deve mantenere una condotta diligente nel procedimento amministrativo, verificando l’esito della propria istanza anche tramite gli strumenti informatici messi a disposizione dall’amministrazione.
- La domanda risarcitoria connessa alla pretesa inerzia amministrativa deve essere respinta quando la condotta dell’amministrazione sia legittima e il ricorrente non fornisca prova dell’esistenza del danno e della sua quantificazione.
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