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Sentenza

Sentenza n. 1817/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - della nota prot. 16780, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 2 febbraio 2023, con cui la Città Metropolitana di Torino ha richiesto una revisione progettuale diffidando Ultranet s.r.l., in attesa di ricevere il progetto integrativo a recepimento delle diposizioni ivi previste, dall'intraprendere qualsiasi operazione lungo la viabilità in questione; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali alla predetta nota, laddove lesivi dei diritti e interessi della società ricorrente e, in particolare, della nota prot. 0000307 del 23 gennaio 2023, con cui il Comune di Verrua Savoia ha richiesto la trasmissione di un provvedimento espresso recante l'autorizzazione della Città Metropolitana di Torino alla realizzazione dei lavori di posa dell'infrastruttura in fibra ottica; nonché per l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuta formazione del silenzio assenso sull'istanza presentata in data 14 settembre 2022 dalla Ultranet s.r.l., e del diritto di quest'ultima di procedere con i lavori di posa infrastrutture in fibra ottica;

Giustizia amministrativa202300269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota della Città Metropolitana di Torino che richiedeva una revisione progettuale e diffidava la società dall'intraprendere operazioni sulla viabilità in attesa del progetto integrativo, nonché atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la nota con cui la Città Metropolitana di Torino aveva richiesto una revisione progettuale e l'aveva diffidata dall'eseguire operazioni lungo la viabilità interessata. Ha inoltre impugnato gli atti connessi, tra cui la richiesta del Comune di Verrua Savoia di trasmettere un provvedimento espresso di autorizzazione metropolitana ai lavori di posa della fibra ottica. La ricorrente ha chiesto anche l'accertamento dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza presentata il 14 settembre 2022 ai sensi dell'art. 88 d.lgs. n. 259/2003 e l'accertamento del diritto di procedere ai lavori. In corso di causa, la società ha dichiarato di avere trasmesso le integrazioni richieste dall'amministrazione e che i lavori di adeguamento e posa dell'infrastruttura erano stati integralmente eseguiti e conclusi, conseguendo così il bene della vita perseguito.

La decisione

Il TAR non ha esaminato il merito delle censure, ritenendolo radicalmente precluso dalla sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla ricorrente. Poiché i lavori erano stati eseguiti e conclusi e la società aveva conseguito integralmente il risultato sostanziale perseguito, il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della richiesta sostanzialmente congiunta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 88 d.lgs. n. 259/2003

    La norma è richiamata quale base dell'istanza per l'esecuzione di opere di scavo e posa di cavi in fibra ottica, presentata secondo il regime semplificato per le infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a seguito della sopravvenuta carenza di interesse, determinata dal conseguimento integrale del bene della vita perseguito.

Massime di principio

  • Il ricorso giurisdizionale amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, il ricorrente consegue integralmente il bene della vita perseguito e viene meno ogni utilità concreta e attuale derivante dalla decisione sul ricorso.
  • La sopravvenuta esecuzione e conclusione dei lavori oggetto dell'istanza amministrativa può determinare il venir meno dell'interesse all'annullamento dell'atto ostativo e all'accertamento del silenzio-assenso, quando il risultato sostanziale perseguito dal ricorrente sia stato integralmente conseguito.
  • In caso di sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente e non contestata dalla parte resistente, il giudice non procede all'esame del merito delle censure e dichiara l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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