Sentenza del 15/07/2019 n. 4274 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Impugnazione - Mancata costituzione appellato - Effetto - Delibazione questioni di merito assorbite in primo grado - Preclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l’accertamento ritenendo non provata la notificazione dell’invito al contraddittorio sugli studi di settore. L’Ufficio ha prodotto in appello la documentazione attestante l’invio dell’invito all’indirizzo di residenza del contribuente, l’avviso di deposito e la successiva comunicazione di avvenuto deposito. Ha quindi sostenuto che la notifica si fosse perfezionata per compiuta giacenza e che il contribuente, non presentandosi al contraddittorio né fornendo adeguate giustificazioni documentali, non avesse superato le risultanze dello studio di settore e degli ulteriori elementi indicativi di una gestione antieconomica dell’attività.
La decisione
La Commissione ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha integralmente riformato la sentenza di primo grado, ritenendo ritualmente notificato l’invito a comparire per compiuta giacenza, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890/1992. La mancata costituzione del contribuente in appello ha però impedito al giudice di esaminare le questioni di merito rimaste assorbite in primo grado, in applicazione dell’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate, poiché la prova della regolare notificazione era stata fornita dall’Ufficio soltanto in sede di appello.
Norme richiamate
Art. 56 del d.lgs. n. 546/1992
La mancata costituzione dell'appellato preclude la delibazione delle questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non siano specificamente riproposte in appello.
Nel giudizio tributario d’appello, l’appellato non costituito non può ottenere l’esame di questioni di merito rimaste assorbite o non accolte in primo grado se non le ripropone ritualmente. La mancata costituzione comporta quindi una preclusione processuale sulle questioni non devolute al giudice d’appello.
Art. 8 della legge n. 890/1982
La notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, in caso di mancato ritiro dell’atto.
La notifica a mezzo posta può perfezionarsi per compiuta giacenza quando il destinatario è temporaneamente assente, è immesso l’avviso di deposito e viene inviata la comunicazione di avvenuto deposito. Il mancato ritiro dell’atto non impedisce il perfezionamento della notificazione dopo il termine previsto.
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Il contribuente che contesta una presunzione derivante dagli studi di settore deve fornire elementi concreti e documentati idonei a dimostrare l’inattendibilità della pretesa o a giustificare lo scostamento.
Cass. n. 14534/2018 e Cass. n. 30444/2017
La giurisprudenza conferma che la mancata costituzione dell’appellato nel processo tributario impedisce la trattazione delle questioni di merito assorbite o non riproposte ritualmente in appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario d’appello è essenziale costituirsi e riproporre espressamente tutte le eccezioni e questioni non accolte o rimaste assorbite in primo grado; in mancanza, il giudice può dichiararle precluse.
- La notifica per compiuta giacenza è valida se l’Amministrazione dimostra l’invio dell’atto all’indirizzo corretto, l’avviso di deposito e la comunicazione di avvenuto deposito, anche se il destinatario non ritira materialmente la raccomandata.
- La contestazione della mancata ricezione di un invito al contraddittorio deve essere sostenuta da elementi concreti; la documentazione postale può dimostrare il perfezionamento della notifica.
- Quando un accertamento basato sugli studi di settore è corroborato da ulteriori elementi, il contribuente deve fornire giustificazioni specifiche, individualizzate e documentate, non mere affermazioni generiche.
- La mancata partecipazione al contraddittorio preventivo può indebolire la posizione del contribuente, perché impedisce di valutare tempestivamente circostanze personali, contabili o extracontabili idonee a spiegare lo scostamento.
- L’accoglimento dell’appello per ragioni processuali o preliminari non implica necessariamente che il giudice esamini tutte le questioni sostanziali, soprattutto quando l’appellato non le abbia ritualmente devolute al giudizio di secondo grado.
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