Cassazione Civile, Ordinanza n. 28151/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rideterminato una plusvalenza realizzata nel 2012 dalla vendita di un immobile, ritenendo non perfezionata l'opzione per la rideterminazione del valore di acquisto di un terreno ai sensi dell'art. 7 della L. n. 448 del 2001. Secondo l'Amministrazione, il contribuente aveva calcolato e versato l'imposta sostitutiva su una base imponibile non corretta, assumendo il valore periziato al netto del valore di acquisto originario, con conseguente versamento inferiore al dovuto; perciò non si era perfezionata la fattispecie agevolativa e la plusvalenza andava tassata secondo le regole ordinarie del TUIR. La CTR aveva invece ritenuto sufficiente che entro il termine di legge fosse stato versato quasi l'intero importo dell'imposta sostitutiva, confermando l'annullamento dell'accertamento. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 448 del 2001, sostenendo che il mancato integrale versamento della prima rata, o comunque il pagamento di un importo inferiore a quello dovuto, impedisce il perfezionamento dell'opzione agevolativa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto corretta la tesi secondo cui, ai fini del perfezionamento dell'opzione per la rideterminazione del valore dei terreni, è necessario il versamento, nei termini, dell'intero importo dell'imposta sostitutiva oppure, in caso di rateazione, della prima rata secondo legge. Poiché nella specie risultava un minor versamento, la CTR aveva errato nell'annullare la pretesa tributaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448
"il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima ... a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6"
L'opzione per la rideterminazione del valore dei terreni e la correlata agevolazione fiscale si perfezionano solo con il versamento nei termini dell'intero importo dell'imposta sostitutiva, oppure della prima rata se il pagamento è rateale.
artt. 67, comma 1, lett. b), e 68, comma 1, TUIR
Sono le norme ordinarie richiamate dall'Ufficio per la determinazione della plusvalenza in mancanza del perfezionamento dell'opzione agevolata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
È la norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 64 c.p.c.
È richiamato dalla L. n. 448 del 2001 per la perizia giurata di stima.
Massime di principio
- Nel regime di rideterminazione del valore dei terreni previsto dall'art. 7 L. n. 448 del 2001, il perfezionamento dell'agevolazione presuppone il tempestivo pagamento dell'imposta sostitutiva nella misura dovuta; il pagamento insufficiente non consente di utilizzare il valore periziato ai fini della tassazione della plusvalenza.
- Il versamento dell'intera imposta sostitutiva, oppure della prima rata in caso di rateazione, è il momento perfezionativo dell'opzione; se il contribuente versa meno di quanto previsto o oltre i termini, l'agevolazione non si consolida e resta applicabile la disciplina ordinaria della plusvalenza.
- La regola agevolativa è di stretta interpretazione: l'adempimento richiesto dalla legge non può essere sostituito da un pagamento quasi integrale o comunque inferiore al dovuto, poiché la volontà del legislatore è quella di subordinare il beneficio alla tempestiva e corretta corresponsione dell'imposta sostitutiva.
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