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Sentenza

Sentenza n. 6967/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - del D.M. Salute 26.9.2024 n 38217, di istituzione dell’Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia ai sensi dell’art. 2 della l. 15 settembre 2023 n. 130, pubblicato (ma con modalità inusuali e quindi di difficile rilevazione) sul sito del Ministero l’11.10.2024 e trasmesso al ricorrente in riscontro ad apposita istanza di accesso del 24.10.20 24 con nota 25.11.2024 n. 45636.

Giustizia amministrativa202413901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di istituzione dell'Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, limitatamente alla nomina della presidente di un'associazione scientifica quale rappresentante della quota riservata alle associazioni e fondazioni operanti in materia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (fondazione partecipante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la nomina della presidente della Società Italiana di Diabetologia e delle Malattie del Metabolismo nella quota prevista dall'art. 2, comma 1, lettera d), della legge n. 130 del 2023. Ha dedotto violazione della disposizione legislativa, dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, nonché dei principi di buon andamento, imparzialità e buona fede, difetto di istruttoria e di motivazione ed eccesso di potere per errore nei presupposti. Secondo la ricorrente, la società controinteressata è un'associazione composta da medici e altri operatori sanitari, alla quale non possono iscriversi le persone affette da diabete o i loro familiari, e non è quindi né un'associazione rappresentativa dei pazienti e dei loro familiari né una fondazione di rilevanza nazionale operante in materia. La ricorrente ha inoltre sostenuto di possedere i requisiti per esprimere il rappresentante della fondazione previsto dalla legge. Il Ministero e le controinteressate hanno eccepito il difetto di interesse, la mancata integrazione del contraddittorio e la mancata impugnazione dell'avviso pubblico presupposto, deducendo nel merito che la forma giuridica dell'ente fosse irrilevante rispetto alla finalità di assicurare la presenza nell'Osservatorio di una rappresentanza scientifica qualificata.

La decisione

Il TAR ha respinto tutte le eccezioni di inammissibilità. Ha riconosciuto l'interesse della fondazione ricorrente in ragione delle sue finalità statutarie, comprendenti il sostegno alla ricerca e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti e dei loro familiari, nonché della formulazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge n. 130 del 2023, che non richiede per le fondazioni un'attività esclusivamente scientifica. Ha ritenuto superata la questione dell'integrazione del contraddittorio e ha escluso la necessità di impugnare l'avviso pubblico, poiché i requisiti ivi previsti erano riferiti ai soggetti indicati dalla legge. Nel merito, il giudice ha delimitato l'oggetto del giudizio alla sola nomina contestata e ha ritenuto possibile l'annullamento parziale del decreto, poiché le procedure di individuazione dei diversi componenti dell'Osservatorio erano autonome e non risultavano regole sul collegio perfetto tali da determinare l'invalidità dell'intero atto. Il ricorso è stato accolto perché la lettera d) dell'art. 2, comma 1, individua tassativamente nelle associazioni maggiormente rappresentative delle persone affette dalle patologie e dei loro familiari e nelle fondazioni di rilevanza nazionale operanti in materia i soggetti abilitati a esprimere rappresentanti. La società controinteressata, pur di indiscusso valore scientifico, non rientra in tali categorie: è un'associazione composta da medici e personale sanitario, con finalità di ricerca, e non una fondazione. Il dato letterale della norma impedisce di sostituire al requisito legislativo della natura di fondazione una valutazione funzionale basata sulla rilevanza scientifica dell'ente. Il decreto è stato pertanto annullato in parte qua, limitatamente alla nomina contestata. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. d), l. 15 settembre 2023, n. 130

    due rappresentanti, per ciascuna patologia, delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia e dei loro familiari e delle fondazioni di rilevanza nazionale operanti in materia

    La disposizione individua i soggetti legittimati a esprimere rappresentanti nell'Osservatorio e, mediante il riferimento espresso alle fondazioni, non consente di equiparare un'associazione scientifica a una fondazione sulla base delle finalità perseguite o della rilevanza dell'attività svolta.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa; la decisione accoglie il ricorso principalmente sulla base del dato letterale dell'art. 2 della legge n. 130 del 2023.

  • artt. 1 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Sono richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione; l'annullamento è tuttavia fondato sulla violazione della disciplina legislativa dei soggetti legittimati alla nomina.

  • d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, titolo VII

    Richiamato dall'art. 2, comma 1, lettera d), della legge n. 130 del 2023 quale riferimento per l'attività delle fondazioni operanti in materia; non costituisce la ragione autonoma della decisione.

Massime di principio

  • Quando una disposizione legislativa individua espressamente le categorie di enti legittimate a esprimere rappresentanti in un organismo pubblico, l'amministrazione deve attenersi al dato letterale e non può sostituire ai requisiti normativi una valutazione funzionale fondata sulla rilevanza scientifica o sull'utilità dell'attività svolta dall'ente.
  • Un'associazione composta esclusivamente da medici e operatori sanitari, con finalità di ricerca scientifica e non rappresentativa dei pazienti e dei loro familiari, non rientra nella categoria delle associazioni maggiormente rappresentative degli utenti individuata dalla legge per la designazione di rappresentanti in un organismo pubblico.
  • La forma giuridica espressamente richiesta dalla legge per la partecipazione a un organismo pubblico non è fungibile con una diversa forma organizzativa, quando il testo normativo è chiaro e non presenta ambiguità tali da giustificare un'interpretazione funzionale sostitutiva.
  • Quando un provvedimento unitario riassume gli esiti di procedimenti autonomi di individuazione di diverse categorie di componenti e non prevede un collegamento funzionale tra le nomine, l'illegittimità della nomina di un componente comporta, di regola, l'annullamento limitato alla sola parte relativa a tale nomina, salvo che l'atto o la disciplina dell'organismo impongano una diversa conclusione.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitario
RamiSanità
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoria

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