Sentenza n. 989/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 19730/2025, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la sanzione pecuniaria ANAC, nonché gli atti connessi relativi all'iscrizione nel MEPA e all'esclusione dalla gara
Esito
Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aveva impugnato la delibera ANAC con cui le era stata irrogata una sanzione pecuniaria di 2.000 euro, ai sensi degli artt. 80, comma 12, e 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, per avere dichiarato, nella domanda di iscrizione al MEPA nella categoria OG1, il possesso di una qualificazione SOA che non possedeva. L'impresa sosteneva che la dichiarazione fosse stata determinata dalle modalità tecniche della piattaforma e dovesse essere intesa come mera manifestazione di interesse alla categoria, con disponibilità a soddisfare il requisito mediante avvalimento in sede di gara. Deduceva, inoltre, l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa, l'inesistenza di un obbligo di segnalare i limiti della piattaforma, l'assenza di un vantaggio indebito, l'illegittimità del filtro imposto dall'ISS e la possibilità di dimostrare il requisito mediante avvalimento. In appello contestava altresì la sentenza del TAR nella parte in cui aveva ritenuto veritiera la rilevanza della dichiarazione e sussistente almeno una colpa lieve. ANAC eccepiva l'inammissibilità delle censure rivolte contro il regolamento di iscrizione e il provvedimento di esclusione, deducendo che tali atti avrebbero dovuto essere impugnati tempestivamente e nei confronti delle amministrazioni competenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. In via preliminare ha ritenuto ammissibile la mera riproposizione, da parte di ANAC, dell'eccezione relativa alla tardività dell'impugnazione degli atti presupposti, poiché la tardività è rilevabile d'ufficio anche in appello. Ha quindi dichiarato inammissibile l'impugnazione tardiva del regolamento relativo all'iscrizione negli elenchi e del provvedimento di esclusione: il primo non costituiva atto presupposto della sanzione, poiché l'illecito derivava dalla condotta dichiarativa dell'impresa; il secondo dipendeva dall'assenza del requisito di partecipazione, era imputabile a un'altra amministrazione e non costituiva atto presupposto o conseguenziale della sanzione ANAC. Nel merito, ha ritenuto sussistente la colpa, anche lieve, perché l'impresa aveva ammesso di avere dichiarato un requisito non posseduto. L'asserita difficoltà tecnica della piattaforma non escludeva l'obbligo di segnalare immediatamente sia l'inesattezza della dichiarazione sia il problema tecnico all'amministrazione gestore del MEPA, già prima della partecipazione a una gara. Tale obbligo deriva dai doveri di correttezza, buona fede e diligenza gravanti sugli operatori economici anche nelle fasi preparatorie e propedeutiche alle gare. La dichiarazione non veritiera aveva inoltre prodotto un vantaggio, consentendo il superamento del filtro previsto dall'ISS e l'estrazione per la partecipazione alla gara. Il Collegio ha escluso il cosiddetto falso innocuo nelle procedure di evidenza pubblica, ritenendo che la completezza e veridicità delle dichiarazioni siano valori autonomamente tutelati, indipendentemente dalla possibilità sostanziale dell'impresa di partecipare alla gara. Ha inoltre affermato che l'art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 sanziona la fornitura di dati non veritieri sui requisiti di qualificazione indipendentemente dal momento in cui la dichiarazione è resa, anche in sede di iscrizione a elenchi del MEPA e non soltanto in sede di gara. L'ultima censura, relativa alla legittimità dell'esclusione nonostante l'avvalimento, è stata dichiarata inammissibile per le ragioni processuali già esposte. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016
Richiamato quale base normativa della sanzione collegata alle dichiarazioni non veritiere sui requisiti di partecipazione e qualificazione.
art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016
Consente ad ANAC di irrogare una sanzione pecuniaria agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri sui requisiti di qualificazione; la disposizione si applica anche a dichiarazioni rese in sede di iscrizione negli elenchi MEPA, senza che rilevi il momento del controllo o della successiva gara.
art. 222, comma 13, d.lgs. n. 36/2023
Indicato quale disposizione oggi sostitutiva dell'art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016.
art. 89 d.lgs. n. 50/2016
Richiamato in relazione alla possibilità di ricorrere all'avvalimento, senza escludere l'obbligo di veridicità delle dichiarazioni rese sulla qualificazione.
art. 63, par. 2, direttiva 2014/24/UE
le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici (...), da un partecipante al raggruppamento
La previsione consente alla stazione appaltante, per determinati appalti, di imporre requisiti o filtri restrittivi riferiti all'esecuzione diretta di compiti essenziali; l'appellante non aveva allegato la non pertinenza o sproporzione del requisito richiesto dall'ISS.
art. 35 c.p.a.
La tardività della notifica e del deposito del ricorso è rilevabile d'ufficio anche in grado di appello.
art. 161, comma 1, c.p.c.
Richiamato per il principio di conversione del vizio processuale in motivo di gravame e della conseguente formazione del giudicato interno, salvo le eccezioni indicate dal Collegio.
art. 97 Cost.
Richiamato dall'appellante e considerato nel quadro dei principi di buon andamento, correttezza e affidabilità delle dichiarazioni nelle procedure pubbliche.
art. 2 Cost.
Individuato quale fondamento dei doveri di solidarietà sociale da cui derivano, insieme all'art. 2043 c.c., gli obblighi di correttezza e diligenza dell'operatore economico.
art. 2043 c.c.
Richiamato quale espressione del dovere di neminem laedere, posto a fondamento dell'obbligo di segnalare dichiarazioni inesatte e anomalie della piattaforma.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 36/2023
Richiamato come esplicitazione normativa del principio di buona fede nel settore dei contratti pubblici.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 36/2023
Richiamato come esplicitazione normativa dei doveri di correttezza e buona fede, già operanti secondo il Collegio anche sotto la disciplina previgente.
Massime di principio
- L'operatore economico che inserisce in una piattaforma telematica pubblica una dichiarazione inesatta o non veritiera sui requisiti di qualificazione ha l'obbligo di segnalarne immediatamente il contenuto all'amministrazione gestore, insieme alle eventuali difficoltà tecniche che lo abbiano determinato, anche prima della partecipazione a una specifica gara; la mancata segnalazione può integrare colpa, anche lieve.
- I doveri di correttezza, buona fede e diligenza gravanti sugli operatori economici nelle procedure di evidenza pubblica si estendono alle fasi preparatorie e propedeutiche alla gara, comprese l'iscrizione in elenchi e l'utilizzo delle piattaforme telematiche.
- Nelle procedure di evidenza pubblica non opera il principio del cosiddetto falso innocuo: una dichiarazione falsa o incompleta è autonomamente lesiva dell'interesse pubblico alla completezza, affidabilità e celere verificabilità delle dichiarazioni, indipendentemente dalla concreta sussistenza del requisito sostanziale o dall'effettiva possibilità dell'impresa di partecipare alla gara.
- La sanzione prevista per la comunicazione di dati non veritieri sui requisiti di qualificazione può applicarsi anche quando la dichiarazione sia resa in sede di iscrizione a un elenco di operatori economici o a una piattaforma di approvvigionamento, e non soltanto al momento della presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione a una gara.
- La tardività dell'impugnazione è rilevabile d'ufficio anche in grado di appello; di conseguenza, la mera riproposizione dell'eccezione è sufficiente quando si tratta di una questione che il giudice può rilevare officiosamente. Gli atti non tempestivamente impugnati non possono essere contestati incidentalmente nel giudizio relativo a un distinto provvedimento sanzionatorio.
- Un provvedimento di esclusione fondato sull'assenza di un requisito di partecipazione non costituisce necessariamente atto presupposto o conseguenziale del provvedimento sanzionatorio adottato per una dichiarazione non veritiera, soprattutto quando provenga da un'amministrazione diversa e trovi fondamento autonomo.
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