Ordinanza n. 774/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza n. -OMISSIS- avente a oggetto “Cessazione attività di vicinato”; - di ogni ulteriore atto in preordine e conseguenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di cessazione dell’attività di vicinato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza comunale di cessazione dell’attività di vicinato e gli atti presupposti e consequenziali, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone specifici motivi di ricorso, ma dà conto, ai fini cautelari, della contestazione relativa all’esercizio dell’attività commerciale in assenza di titolo abilitativo. Risulta inoltre prodotto un verbale di accertamento della Polizia Locale, redatto alla presenza del socio accomandatario della società ricorrente e da questi sottoscritto. È stata altresì rilevata la necessità di regolarizzare l’istanza di fissazione d’udienza, depositata in formato non nativo digitale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che il ricorso non fosse assistito da elementi di possibile fondatezza. In particolare, ha valorizzato il fatto che l’attività di commercio risultava esercitata senza titolo abilitativo e che il verbale della Polizia Locale era stato redatto alla presenza del socio accomandatario e da lui sottoscritto. Non è stata quindi sospesa l’efficacia dell’ordinanza di cessazione dell’attività. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva. Il TAR ha inoltre segnalato la necessità di regolarizzare l’istanza di fissazione d’udienza per la sua presentazione in formato non nativo digitale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata e respinta per l’assenza di elementi di possibile fondatezza del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a giustificazione dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando gli elementi disponibili evidenziano l’esercizio di un’attività commerciale in assenza del necessario titolo abilitativo, senza apprezzabili elementi di possibile fondatezza del ricorso principale.
- Un verbale di accertamento della Polizia Locale redatto alla presenza del rappresentante della società interessata e da questi sottoscritto costituisce, nella valutazione cautelare, un elemento idoneo a corroborare l’accertamento dell’esercizio dell’attività priva di titolo abilitativo.
- La regolarizzazione degli atti processuali depositati in formato non nativo digitale può essere richiesta dal giudice anche quando la relativa questione non determina, nella fase cautelare, la definizione del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 634/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 641/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 43/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 643/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →