Cassazione Penale, Sentenza n. 05119/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fresi era stato rinviato a giudizio e condannato per peculato (art. 314 c.p.) per essersi appropriato di euro 5.650,40 ricavati dalla vendita di tagliandi "gratta e sosta" per la stagione estiva 2016. L'accusa riteneva che, in quanto concessionario incaricato della vendita, avesse la disponibilità di denaro pubblico e obblighi di rendicontazione verso il Comune. In primo grado e in appello la qualifica di "incaricato di pubblico servizio" fu ritenuta sussistente e la condanna confermata. I difensori hanno invece sostenuto che il ricorrente svolgeva soltanto mansioni materiali e di mera vendita, senza poteri organizzativi o di rendicontazione (tali compiti spettavano al Comandante della Polizia Locale), e che la fattispecie doveva essere eventualmente riqualificata in appropriazione indebita; inoltre era avvenuta la restituzione della somma.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata l'applicazione degli artt. 357/358 e 314 c.p.: alla luce del criterio oggettivo‑funzionale la qualifica pubblicistica non può essere riconosciuta sulla base del solo "maneggio di denaro" e richiede verifica della disciplina amministrativa e della sussistenza di poteri non meramente esecutivi. Dalla convenzione e dalla delibera comunale emerge che Fresi aveva solo l'obbligo di vendere i tagliandi e che le attività di rendicontazione spettavano al Comandante della Polizia Locale; le sue mansioni erano quindi meramente esecutive. Di conseguenza difettava la qualificazione soggettiva per il reato di peculato e la condotta è stata riqualificata in appropriazione indebita (art. 646 c.p.) aggravata dall'abuso della prestazione d'opera (art. 61, n. 11). Tuttavia, in seguito alla riforma (d.lgs. 10/10/2022, n. 150) l'appropriazione indebita è procedibile a querela; mancando la querela e operando la norma sopravvenuta più favorevole, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per difetto di querela.
Norme richiamate
art. 357 cod. pen. (definizione di pubblico ufficiale)
"agli effetti della legge penale, è pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"
La qualifica si fonda sul criterio oggettivo‑funzionale: conta la natura dell'attività concretamente svolta e la presenza di poteri autoritativi o certificativi; non rileva il mero rapporto di dipendenza.
art. 358 cod. pen. (incaricato di un pubblico servizio)
Definisce l'incaricato di pubblico servizio tramite criterio oggettivo‑funzionale: presta un servizio pubblico "a qualunque titolo". Tuttavia non rientrano le semplici mansioni d'ordine o le prestazioni meramente materiali; gli obblighi di rendicontazione rilevano solo se connotati da autonomia e discrezionalità.
Richiede la qualifica pubblicistica dell'agente (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio). Se questa manca, la fattispecie non è integrata e non può essere applicato il peculato.
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
La condotta è stata riqualificata come appropriazione indebita quando è mancata la qualifica pubblicistica; tale reato è soggetto, dopo il d.lgs.150/2022, a procedibilità a querela.
art. 61 n. 11 cod. pen. (aggravante abuso di prestazione d'opera)
L'aggravante si applica quando l'approfittamento è avvenuto nell'ambito di una prestazione d'opera che aveva determinato un affidamento (concetto ampio, comprensivo di attività materiali e intellettuali).
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia)
Ha modificato la procedibilità di taluni reati: l'appropriazione indebita non è più procedibile d'ufficio ma a querela. La norma sopravvenuta più favorevole opera anche durante il processo, comportando l'annullamento senza rinvio se manca la querela.
Massime di principio
- Per qualificare un soggetto come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio conta l'attività concretamente svolta (criterio oggettivo‑funzionale), non la mera titolarità del denaro o la natura pubblica dell'ente.
- Il semplice "maneggio di denaro" destinato a un ente pubblico non è sufficiente a far sorgere automaticamente una qualifica pubblicistica: occorre verificare la regolamentazione amministrativa e l'effettiva presenza di compiti di rendicontazione con autonomia/discrezionalità.
- Le mansioni esclusivamente esecutive e standardizzate (vendita di tagliandi tramite punti vendita o distributori automatici, operazioni meccaniche di incasso) sono più adeguatamente qualificate come prestazioni di lavoro meramente materiali e non configurano di per sé incarico di pubblico servizio.
- Se manca la qualifica pubblicistica, la condotta eventualmente va valutata alla stregua dell'appropriazione indebita (art. 646 c.p.), con possibile aggravante se vi è stato un affidamento derivante dalla prestazione d'opera (art. 61 n.11).
- Dopo la riforma (d.lgs. 150/2022) l'appropriazione indebita è procedibile a querela: in casi analoghi verificare sempre la presenza della querela; in mancanza, l'azione penale non può proseguire e il processo può concludersi con annullamento per difetto di querela o estinzione.
- In controversie su incarichi affidati da enti locali è fondamentale analizzare contratto/convenzione e delibere istitutive per definire competenze, poteri di rendicontazione e responsabilità: da questi atti dipende la qualificazione giuridica del soggetto e l'inquadramento penale della condotta.
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