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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2643

Regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che istituisce il Programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa («regolamento EDIP») (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32025R2643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro organico e pluriennale dell'Unione per rafforzare la base industriale e tecnologica della difesa europea e, parallelamente, sostenere la ricostruzione e modernizzazione dell'industria della difesa ucraina. Accanto a strumenti finanziari e a regole di ammissibilità molto stringenti, introduce meccanismi per appalti comuni, progetti industriali condivisi, vendite militari, strutture consortili europee e gestione delle crisi di approvvigionamento. Il testo combina incentivi economici, requisiti di sicurezza e controllo, poteri di coordinamento della Commissione e del Consiglio, nonché un apparato sanzionatorio per garantire l'effettività delle misure. L'entrata in vigore è prevista il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Istituzione del Programma per l'industria europea della difesa (EDIP) e di un quadro di misure per la disponibilità, l'approvvigionamento tempestivo e la resilienza delle catene di fornitura dei prodotti per la difesa, inclusa una finestra di sostegno per l'Ucraina.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell'Unione, ai paesi associati membri del SEE che aderiscono alle condizioni dell'accordo SEE, all'Ucraina e, in casi specifici, a soggetti giuridici stabiliti nell'Unione, nei paesi associati o in Ucraina. Copre il sostegno finanziario e operativo a favore dell'EDTIB, della DTIB ucraina, degli appalti comuni, dei progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (EDPCI), del meccanismo europeo di vendite militari, delle SEAP e del regime di preparazione e risposta alle crisi di approvvigionamento. Sono previste esclusioni rilevanti per azioni riguardanti prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile, sistemi autonomi letali non conformi al diritto internazionale umanitario, munizioni a grappolo e azioni già integralmente finanziate da altre fonti pubbliche o private. Il regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale e di tutela degli interessi essenziali di sicurezza ex articolo 346 TFUE, nonché le norme UE su concorrenza, esportazioni e trasferimenti di prodotti per la difesa.

Programma per l'industria europea della difesa e strumento di sostegno per l'Ucraina

Il regolamento istituisce un quadro di intervento dell'Unione per rafforzare in modo strutturale la base industriale e tecnologica della difesa europea e, in parallelo, sostenere la ricostruzione e modernizzazione della base industriale della difesa ucraina. La disciplina nasce nel contesto del deterioramento della sicurezza europea e mondiale e si innesta sulle precedenti misure emergenziali del 2023, che vengono estese e rese più organiche nel triennio 2025-2027.

Finalità e principi generali

L'obiettivo è aumentare competitività, resilienza e prontezza dell'EDTIB, garantendo disponibilità e approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, e contribuire alla DTIB ucraina. Il regolamento si coordina con PESC, PESCO, CDP, CARD, iniziative AED e attività NATO rilevanti, ma lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale e di interessi essenziali di sicurezza ex articolo 346 TFUE.

Struttura finanziaria e fonti di finanziamento

L'articolo 3 assegna 1,2 miliardi di EUR al Programma e 300 milioni di EUR allo strumento per l'Ucraina, con possibilità di contributi aggiuntivi da Stati membri, istituzioni UE, paesi terzi e altri soggetti. Il finanziamento UE copre solo i costi necessari al perseguimento degli obiettivi del regolamento; gli acquisti e le manutenzioni di prodotti per la difesa a fini militari o di difesa restano in linea di principio esclusi, salvo che tali costi siano necessari per rafforzare la competitività industriale o la ricostruzione della DTIB ucraina, in particolare se non ricorrenti.

Programma per l'industria europea della difesa: azioni finanziabili

Il Programma finanzia quattro grandi categorie di intervento: appalti comuni, rafforzamento industriale, azioni di sostegno ed EDPCI. Gli appalti comuni possono includere accordi di acquisto anticipato e pool per la prontezza industriale; le azioni di rafforzamento industriale riguardano espansione, modernizzazione, automazione, nuove capacità produttive, partenariati transfrontalieri e ricondizionamento; le azioni di sostegno coprono interoperabilità, certificazione, accesso al mercato per PMI e mid-cap, formazione, cybersecurity, azioni contro le strozzature e il catalogo europeo di vendite militari.

Regole di ammissibilità e vincoli di sicurezza

L'ammissibilità è fortemente selettiva: i beneficiari devono essere stabiliti nell'Unione o nei paesi associati e avere le strutture di gestione esecutiva in tali territori, con regole equivalenti per la parte ucraina nello strumento dedicato. Il regolamento impone limiti alla presenza di componenti extra-UE/extra-area ammissibile, una soglia del 35 % per i componenti provenienti da fuori del perimetro geografico ammissibile e il divieto di partecipazione per azioni connesse a prodotti vietati dal diritto internazionale, ai sistemi autonomi letali non conformi al diritto umanitario e alle munizioni a grappolo. Sono inoltre previsti requisiti sulla libertà di progettazione, sulla non soggezione a controllo esterno, sull'assenza di accesso non autorizzato a informazioni classificate e, ove occorra, su garanzie approvate dalla Commissione.

Appalti comuni, acquisto anticipato e off-take

Gli articoli dedicati agli appalti favoriscono la domanda aggregata tra Stati membri, paesi associati e, per lo strumento ucraino, l'Ucraina. La Commissione può partecipare come centrale di committenza, anche in procedure aperte a tutti gli Stati membri e, se del caso, ai paesi associati; è ammesso il ricorso a accordi di acquisto anticipato con prefinanziamento di costi non ricorrenti e a meccanismi di off-take, che la Commissione deve facilitare mettendo in contatto domanda pubblica e offerta industriale nel rispetto delle norme sulla concorrenza e sugli appalti.

FAST: finanziamento misto per PMI e piccole mid-cap

FAST è il nuovo strumento di blended finance pensato per mobilitare capitale privato e pubblico a favore di PMI e piccole mid-cap attive nella filiera difesa o in fase di entrarvi. Il suo scopo è accelerare gli investimenti, ridurre il rischio finanziario e aumentare la capacità produttiva e tecnologica nel territorio dell'Unione, con particolare attenzione alle imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito.

Strumento di sostegno per l'Ucraina

Lo strumento ucraino mira a sostenere la DTIB ucraina nella ripresa, ricostruzione e modernizzazione, anche per favorirne una possibile futura integrazione nell'EDTIB. Le azioni ammissibili sono sostanzialmente analoghe a quelle del Programma, ma sono tarate sul contesto ucraino: appalti comuni con l'Ucraina, rafforzamento industriale in Ucraina e azioni di sostegno. I beneficiari devono essere stabiliti nell'Unione o in Ucraina, con l'esclusione dei soggetti stabiliti nelle aree non controllate dal governo ucraino.

EDPCI, SEAP e meccanismo europeo di vendite militari

Il regolamento costruisce un livello intermedio tra finanziamento e governance industriale. Gli EDPCI sono progetti industriali collaborativi di interesse europeo, individuati dal Consiglio su proposta della Commissione, e possono includere sviluppo, procurement e infrastrutture. Le SEAP sono strutture giuridiche consortili dotate di personalità giuridica e di un proprio statuto, capaci di sviluppare, acquistare e gestire prodotti per la difesa lungo il ciclo di vita, anche tramite pool di prontezza industriale. Il meccanismo europeo di vendite militari, infine, si concretizza in un catalogo unico centralizzato di prodotti per la difesa dell'EDTIB e della DTIB ucraina, destinato ad aumentare visibilità e accesso al mercato.

Sicurezza dell'approvvigionamento e gestione delle crisi

Il capo VII introduce un vero e proprio regime europeo di sicurezza dell'approvvigionamento, articolato in due stati di crisi: una crisi di approvvigionamento generale e una crisi connessa alla sicurezza. La Commissione e gli Stati membri, con il supporto del consiglio per la sicurezza dell'approvvigionamento, svolgono mappatura delle catene di fornitura, monitoraggio dei prodotti di rilevanza per la crisi, test di resistenza e individuazione di indicatori di allerta precoce. In caso di crisi, possono attivarsi richieste di informazioni agli operatori economici, attribuzioni di priorità agli ordini, accelerazioni procedurali per trasferimenti intra-UE e certificazioni, nonché misure di continuità produttiva e innovazione di emergenza.

Sanzioni, tutele procedurali e governance

Per garantire l'effettività delle misure, il regolamento prevede ammende e penalità di mora fino a importi significativi, con attenzione differenziata per le PMI, e riconosce agli operatori il diritto di essere ascoltati e di accedere al fascicolo nei limiti della riservatezza. La governance è affidata a un consiglio per la sicurezza dell'approvvigionamento, alla Commissione e alla procedura di comitato ex regolamento 182/2011. Sono inoltre disciplinati il controllo antifrode, la protezione delle informazioni classificate, la riservatezza commerciale, la tutela dei dati personali, l'audit e l'obbligo di rendicontazione annuale e di valutazione entro il 30 giugno 2027.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivi e architettura del regolamento

L'articolo 1 definisce l'obiettivo generale di rafforzare leadership tecnologica, innovazione, prontezza, competitività, resilienza e preparazione dell'EDTIB, garantendo disponibilità e approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, e di contribuire alla ripresa, ricostruzione e modernizzazione della DTIB ucraina. Il regolamento istituisce: il Programma per l'industria europea della difesa, lo strumento di sostegno per l'Ucraina, un quadro per gli EDPCI, un meccanismo europeo di vendite militari, un quadro per le SEAP e un regime di preparazione e risposta alle crisi di approvvigionamento.

Dotazione finanziaria 2025-2027

L'articolo 3 assegna al Programma 1.200.000.000 EUR a prezzi correnti e allo strumento di sostegno per l'Ucraina 300.000.000 EUR, oltre ai contributi aggiuntivi. Almeno il 15 % della dotazione del Programma è destinato agli appalti comuni (articolo 11) e almeno il 30 % di tale dotazione alle azioni di rafforzamento industriale (articolo 12); fino al 25 % può finanziare gli EDPCI (articolo 35). Fino al 3,5 % delle risorse complessive può coprire assistenza tecnica e amministrativa. È prevista la possibilità di iscrivere stanziamenti fino al 2033 per completare azioni non terminate entro il 31 dicembre 2027.

Programma per l'industria europea della difesa: obiettivi e coerenza strategica

L'articolo 4 orienta il Programma verso tre assi: cooperazione negli appalti, adattamento e rafforzamento delle catene di approvvigionamento industriali della difesa, e miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento e della distribuzione geografica delle capacità produttive. Il Programma deve essere coerente con la bussola strategica, con CDP, CARD, PESCO, iniziative AED e attività NATO rilevanti. L'articolo 5 consente contributi finanziari aggiuntivi da Stati membri, istituzioni UE, paesi terzi, organizzazioni internazionali e altri soggetti; prevede anche l'uso di risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza, con deroga al principio DNSH in casi giustificati, e la possibilità di trasferire e ritrasferire risorse da/verso programmi di gestione concorrente.

Forme di finanziamento, cumulabilità e retroattività limitata

Gli articoli 6 e 7 disciplinano finanziamenti alternativi, cumulativi e sinergici con altri programmi UE, purché non si coprano gli stessi costi. Il Programma può operare in gestione diretta o indiretta e utilizzare sovvenzioni, premi, appalti e strumenti finanziari, anche nell'ambito di InvestEU per il Programma. È previsto il recupero di profitti per le azioni finanziate con sovvenzioni e la possibilità di finanziare, in deroga all'articolo 196, paragrafo 2, del regolamento finanziario, azioni avviate dopo il 5 marzo 2024 e non concluse prima della convenzione di sovvenzione.

Ammissibilità dei beneficiari e criteri di controllo

L'articolo 9 limita i destinatari a soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in paesi associati e con strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in paesi associati. Le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse devono essere situati nel territorio ammissibile per tutta la durata dell'azione, salvo deroghe limitate e senza costi ammissibili per l'attività extra-territoriale. È vietato il controllo da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, salvo deroghe con garanzie approvate dalla Commissione e fondate su condizioni rigorose relative a sicurezza, accesso a informazioni classificate o sensibili e titolarità della proprietà intellettuale. Le amministrazioni aggiudicatrici, le organizzazioni internazionali, le SEAP e l'AED sono escluse da taluni divieti di controllo.

Azioni ammissibili e soglia del 35 % sui componenti extra UE

L'articolo 10 distingue tra appalti comuni, rafforzamento industriale, azioni di sostegno ed EDPCI. Sono escluse le azioni relative a prodotti vietati dal diritto internazionale, a sistemi autonomi letali non conformi al diritto umanitario, alle munizioni a grappolo e alle attività già integralmente finanziate. Per gli appalti e per le azioni di rafforzamento industriale è fissata una soglia massima del 35 % del costo dei componenti provenienti da fuori dell'Unione e dei paesi associati; per il Programma i componenti non possono provenire da paesi terzi incompatibili con gli interessi di sicurezza e difesa dell'Unione. I beneficiari devono poter decidere liberamente sulla progettazione e sulle modifiche dei prodotti, senza limitazioni imposte da paesi terzi.

Appalti comuni e accordi di acquisto anticipato

L'articolo 11 disciplina gli appalti comuni, che richiedono almeno tre soggetti ammissibili di cui almeno tre amministrazioni aggiudicatrici in almeno tre Stati membri o paesi associati, con almeno due amministrazioni di due Stati membri. La Commissione può partecipare come ente appaltante; gli Stati membri e i paesi associati possono chiedere che la Commissione agisca per loro conto. È prevista informazione preventiva agli Stati membri non partecipanti e, ove possibile, ai paesi associati e all'Ucraina per consentire richieste di quantità supplementari. L'articolo 16 consente accordi di acquisto anticipato con pagamenti anticipati limitati alle parti di contratto relative ai costi non ricorrenti, comprese le capacità di fabbricazione riservate.

Rafforzamento industriale e regole speciali per munizioni e missili

L'articolo 12 riguarda l'espansione, modernizzazione, ottimizzazione, automazione o cambio di destinazione della capacità produttiva, partenariati industriali transfrontalieri, capacità di fabbricazione riservate, industrializzazione e commercializzazione di prodotti sviluppati con sostegno UE, e collaudo/ricondizionamento. Per le attività di commercializzazione è richiesto un consorzio di almeno tre soggetti ammissibili, con almeno due Stati membri e senza controllo reciproco o da un unico soggetto. Per munizioni e missili vale una regola speciale: il destinatario o l'autorità competente deve poter decidere sulla progettazione senza restrizioni di paesi terzi, oppure ottenere un impegno giuridicamente vincolante del paese terzo entro il 31 dicembre 2033.

Azioni di sostegno e FAST

L'articolo 13 include interoperabilità, certificazione incrociata, accesso al mercato per PMI, mid-cap e start-up, formazione, protezione fisica e informatica, coordinamento contro strozzature, catalogo europeo di vendite militari, supporto alle SEAP, adattamento di prodotti civili e azioni di innovazione in materia di difesa, incluse quelle di emergenza. L'articolo 14 istituisce FAST come operazione di finanziamento misto, in gestione indiretta, rivolta a PMI e piccole mid-cap della filiera difesa con difficoltà di accesso al credito, con strumenti di debito e/o capitale per aumentare investimenti e capacità produttive nell'UE.

Progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (EDPCI)

L'articolo 35 definisce gli EDPCI come progetti industriali collaborativi di rilevanza europea che rafforzano competitività, integrazione e capacità innovative dell'EDTIB e contribuiscono a capacità militari critiche degli Stati membri. Devono coinvolgere almeno quattro Stati membri, offrire opportunità reali a tutti gli Stati membri, ai paesi associati e all'Ucraina, produrre benefici diffusi e avere dimensione o rischio tecnologico/finanziario significativo. Il Consiglio li individua con atti di esecuzione su proposta della Commissione; gli EDPCI possono includere sviluppo, appalto e infrastrutture, e possono essere realizzati anche in una SEAP.

Meccanismo europeo di vendite militari e catalogo unico

Gli articoli 36 e 37 istituiscono un meccanismo europeo di vendite militari composto da un catalogo unico centralizzato di prodotti per la difesa sviluppati dall'EDTIB e dalla DTIB ucraina, aggiornato dalla Commissione previa consultazione dell'AED, e dalla possibilità di istituire pool per la prontezza industriale e misure per facilitare gli appalti comuni. Il catalogo è alimentato su base volontaria da Stati membri, Ucraina e operatori economici e può indicare i sostegni ricevuti e la capacità del produttore di decidere liberamente sulla progettazione.

SEAP: istituzione, personalità giuridica, governance e appalti

Gli articoli 40-51 creano le Structures for European Armament Programme (SEAP), strumenti giuridici consortili con personalità giuridica, sede in uno Stato membro, almeno tre membri di cui almeno due Stati membri, e possibilità di includere paesi associati e Ucraina. La SEAP può svolgere sviluppo, appalto, gestione del ciclo di vita e gestione dinamica della disponibilità di prodotti per la difesa, può detenere pool di prontezza industriale, e può incaricare soggetti ammissibili per compiti delegati. Lo statuto deve disciplinare governance, responsabilità, appalti, export approach, protezione delle informazioni classificate e regime di responsabilità; modifiche essenziali richiedono approvazione della Commissione. La SEAP è soggetta a relazioni annuali, controllo della Commissione e possibile scioglimento in caso di violazioni gravi.

Sicurezza dell'approvvigionamento: mappatura, monitoraggio e consiglio dedicato

Gli articoli 52-59 e 76 istituiscono un sistema di mappatura e monitoraggio delle catene di approvvigionamento della difesa, dei prodotti di rilevanza per la crisi, degli indicatori di allerta precoce e dei principali fornitori, con forte coinvolgimento della Commissione, degli Stati membri, dell'AED e del consiglio per la sicurezza dell'approvvigionamento. Le informazioni possono essere raccolte su base volontaria o, in fase di crisi, tramite richieste di informazioni e test di resistenza. Il consiglio per la sicurezza dell'approvvigionamento, composto dagli Stati membri, dalla Commissione, dall'alto rappresentante e dall'AED, assiste la Commissione, formula raccomandazioni, coordina lo scambio di informazioni e può avvalersi di osservatori, inclusi paesi associati e, ove opportuno, Ucraina e industria.

Doppio stato di crisi: approvvigionamento e sicurezza

Gli articoli 60 e 64 distinguono tra crisi di approvvigionamento generale e crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, entrambe attivate dal Consiglio con atto di esecuzione su proposta della Commissione, per iniziale durata massima rispettivamente di 12 mesi. La proroga è possibile, su nuova proposta della Commissione, per un massimo di 12 mesi nel primo caso e di 6 mesi nel secondo, con possibili ulteriori proroghe nella crisi connessa alla sicurezza. Le misure cessano automaticamente alla scadenza o anticipata cessazione, ferma la sopravvivenza degli atti relativi alle richieste/ordini prioritari fino al loro completamento.

Pacchetto di misure in caso di crisi

Durante le crisi possono attivarsi richieste di informazioni, attribuzione di priorità a prodotti, trasferimenti intra-UE accelerati, certificazione reciproca/accelerata, procedure accelerate di autorizzazione, misure di continuità produttiva e, per la crisi connessa alla sicurezza, anche azioni di innovazione di emergenza. La Commissione può chiedere dati a operatori economici e imporre priorità agli ordini quando necessario, previo coinvolgimento e consenso degli Stati membri interessati, con limiti di proporzionalità, prezzo equo e tutela degli interessi legittimi delle imprese.

Richieste di informazioni e sanzioni

Gli articoli 62 e 72 disciplinano le richieste di informazioni agli operatori economici e il sistema sanzionatorio. Le informazioni richieste devono essere limitate al minimo necessario e transitare tramite lo Stato membro interessato; il mancato riscontro, o la trasmissione di dati inesatti/incompleti/fuorvianti, può comportare ammende fino a 300.000 EUR, mentre la mancata comunicazione di misure di attribuzione di priorità da parte di paesi terzi può portare a sanzioni fino a 150.000 EUR. Le penalità di mora per mancata priorità possono arrivare all'1,5 % del fatturato giornaliero medio del precedente esercizio per ogni giorno lavorativo, o allo 0,5 % per le PMI.

Trasferimenti intra-UE, certificazione e autorizzazioni accelerate

Gli articoli 55, 67, 69 e 70 prevedono: elenco UE delle autorità nazionali di certificazione, cooperazione per il riconoscimento reciproco, termine massimo di due settimane per il trattamento delle domande di trasferimento intra-UE durante la crisi, riconoscimento automatico della certificazione in un altro Stato membro per prodotti di rilevanza per la crisi e possibilità di qualificare la sicurezza dell'approvvigionamento come motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai fini delle autorizzazioni ambientali e di pianificazione relative agli impianti produttivi.

Profili finanziari, antifrode, audit e tutela delle informazioni

Gli articoli 78-83 regolano la convenzione di finanziamento con l'Ucraina, i controlli, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, l'accesso di OLAF, Corte dei conti e, se del caso, EPPO, nonché la protezione delle informazioni classificate e dei dati personali. Gli articoli richiedono misure anti-frode, anti-corruzione, prevenzione dei conflitti di interesse, audit e rendicontazione, oltre alla protezione delle informazioni classificate secondo la decisione 2015/444 e alla riservatezza commerciale secondo gli standard UE e nazionali.

Monitoraggio, valutazione e revisione

L'articolo 85 impone alla Commissione un monitoraggio periodico con relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi del Programma e dello strumento per l'Ucraina, includendo il coinvolgimento di PMI e piccole mid-cap e la ripartizione della spesa per tipo di azione e forma di finanziamento. Entro il 30 giugno 2027 deve essere predisposta una relazione di valutazione sull'attuazione e sui risultati, inclusa l'eventuale necessità di revisione del regolamento, con eventuali proposte legislative.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L'articolo 86 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesamercato internoappalti pubbliciaiuti e finanziamenti dell'unionesicurezza dell'approvvigionamento

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