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Ordinanza

Ordinanza n. 3494/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro n. -OMISSIS-, resa in data -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS- ritualmente notificata all’Avvocatura Generale dello Stato ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione in data 8 maggio 2025, passata in giudicato ex art. 124, co.1, disp. att. c.p.c.;

Giustizia amministrativa202514652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto lo status di vittima del dovere e ordinato la concessione dei benefici assistenziali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale civile di Roma, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo status di vittima del dovere e condannato il Ministero dell'Interno alla concessione dei benefici assistenziali previsti dalla legge, nonché all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, d.P.R. 243/2006. Dopo la notificazione del ricorso, il Ministero ha adottato un decreto di iscrizione del ricorrente nella graduatoria delle vittime del dovere e ha pagato le spese del giudizio civile. Il Ministero ha inoltre comunicato di avere attivato gli uffici competenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il pagamento degli assegni vitalizi mensili. Il ricorrente ha quindi rappresentato che l'esecuzione era in corso, mentre il giudice ha ritenuto necessario verificare l'integrale soddisfazione delle pretese derivanti dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha rilevato che l'ottemperanza della sentenza civile è in corso, ma non ha ancora accertato l'integrale soddisfacimento delle pretese del ricorrente. Ha pertanto rinviato il seguito del giudizio alla camera di consiglio del 9 giugno 2026, per verificare se a tale data tutti gli obblighi derivanti dal giudicato siano stati adempiuti. Ha disposto la comunicazione dell'ordinanza presso la sede reale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, Direzione centrale dei servizi del tesoro, in relazione agli adempimenti concernenti il pagamento degli assegni vitalizi. Non è stata adottata una decisione definitiva sull'ottemperanza.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Il TAR li richiama quali disposizioni applicabili agli adempimenti istruttori e di verifica nell'ambito del giudizio di ottemperanza.

  • art. 3, comma 3, d.P.R. 243/2006

    La sentenza civile posta in esecuzione aveva imposto l'inserimento del ricorrente nell'elenco delle vittime del dovere tenuto dal Ministero dell'Interno ai fini della concessione dei benefici assistenziali.

  • art. 124, comma 1, disp. att. c.p.c.

    È richiamato per attestare il passaggio in giudicato della sentenza civile, dopo la notificazione all'Avvocatura Generale dello Stato ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alle altre disposizioni privacy richiamate, la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale presupposto della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore fondamento della prescrizione di oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione abbia iniziato a dare esecuzione al giudicato ma non risulti ancora verificata l’integrale soddisfazione della parte, il giudice può rinviare il seguito del giudizio a una successiva camera di consiglio per controllare il completamento degli adempimenti dovuti.
  • L’adozione di alcuni atti esecutivi e l’avvio delle procedure amministrative o contabili necessarie non determinano, di per sé, la definizione del giudizio di ottemperanza se restano da verificare ulteriori obblighi imposti dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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