Cassazione Civile, Ordinanza n. 33029/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un atto di precetto intimato per il pagamento di una somma pari a euro 41.461,94, oltre accessori, nei confronti di più soggetti evocati quali eredi del debitore originario. Gli intimati hanno proposto opposizione al precetto; il tribunale ha rigettato l'opposizione, mentre la corte d'appello ha parzialmente riformato la decisione dichiarando la nullità del precetto solo nella parte in cui richiedeva a ciascun intimato il pagamento di una somma eccedente la quota parziaria dell'obbligazione ereditaria gravante sul singolo erede, confermando per il resto. Il creditore soccombente in parte ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma la Corte di cassazione ha esaminato in via pregiudiziale l'ammissibilità del ricorso e ha rilevato che la sentenza impugnata era stata notificata al ricorrente il 12 giugno 2019, sicché il termine breve di sessanta giorni per impugnare scadeva l'11 agosto 2019; il ricorso, invece, è stato notificato via PEC solo il 10 settembre 2019. Il ricorrente ha quindi proposto tardivamente l'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto non applicabile la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata e, più in generale, di opposizione esecutiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
richiamato solo per dare conto della costituzione personale del ricorrente, senza incidenza sulla decisione
art. 325, comma 2, c.p.c.
stabilisce il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione dalla notificazione della sentenza
art. 326 c.p.c.
concorre a disciplinare la decorrenza e il computo del termine breve per impugnare
artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso ritenuto destinato all'inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
comporta l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
art. 22 D.L. 12 settembre 2014 n. 132
richiamato in giurisprudenza per l'esclusione della sospensione feriale nei giudizi esecutivi e oppositivi
L. 7 ottobre 1969 n. 742
la sospensione feriale dei termini è stata ritenuta non applicabile al giudizio di opposizione in materia esecutiva
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il termine breve decorre dalla notificazione della sentenza impugnata e, se l'impugnazione è proposta oltre tale termine, il ricorso è inammissibile.
- La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi di opposizione in materia esecutiva, con conseguente computo continuo del termine breve per impugnare.
- In presenza di un'impugnazione dichiarata inammissibile, la parte ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese processuali in favore della parte resistente e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
- Il controllo sull'ammissibilità dell'impugnazione è pregiudiziale e assorbente rispetto all'esame dei motivi di ricorso nel merito.
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