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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33029/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un atto di precetto intimato per il pagamento di una somma pari a euro 41.461,94, oltre accessori, nei confronti di più soggetti evocati quali eredi del debitore originario. Gli intimati hanno proposto opposizione al precetto; il tribunale ha rigettato l'opposizione, mentre la corte d'appello ha parzialmente riformato la decisione dichiarando la nullità del precetto solo nella parte in cui richiedeva a ciascun intimato il pagamento di una somma eccedente la quota parziaria dell'obbligazione ereditaria gravante sul singolo erede, confermando per il resto. Il creditore soccombente in parte ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma la Corte di cassazione ha esaminato in via pregiudiziale l'ammissibilità del ricorso e ha rilevato che la sentenza impugnata era stata notificata al ricorrente il 12 giugno 2019, sicché il termine breve di sessanta giorni per impugnare scadeva l'11 agosto 2019; il ricorso, invece, è stato notificato via PEC solo il 10 settembre 2019. Il ricorrente ha quindi proposto tardivamente l'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto non applicabile la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata e, più in generale, di opposizione esecutiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato solo per dare conto della costituzione personale del ricorrente, senza incidenza sulla decisione

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    stabilisce il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione dalla notificazione della sentenza

  • art. 326 c.p.c.

    concorre a disciplinare la decorrenza e il computo del termine breve per impugnare

  • artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso ritenuto destinato all'inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    comporta l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

  • art. 22 D.L. 12 settembre 2014 n. 132

    richiamato in giurisprudenza per l'esclusione della sospensione feriale nei giudizi esecutivi e oppositivi

  • L. 7 ottobre 1969 n. 742

    la sospensione feriale dei termini è stata ritenuta non applicabile al giudizio di opposizione in materia esecutiva

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il termine breve decorre dalla notificazione della sentenza impugnata e, se l'impugnazione è proposta oltre tale termine, il ricorso è inammissibile.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi di opposizione in materia esecutiva, con conseguente computo continuo del termine breve per impugnare.
  • In presenza di un'impugnazione dichiarata inammissibile, la parte ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese processuali in favore della parte resistente e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
  • Il controllo sull'ammissibilità dell'impugnazione è pregiudiziale e assorbente rispetto all'esame dei motivi di ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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