Cassazione Civile, Sentenza n. 3704/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la liquidazione integrale di una parcella (n. 203) relativa alla costituzione di parte civile e opposizione all'archiviazione in un procedimento penale, dovuta a seguito della revoca del mandato per le convenzioni stipulate con l'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti (convenzioni 19/9/2000 e 18/3/2002). Il Tribunale di Roma aveva liquidato parzialmente la parcella; in appello e in cassazione sono state dibattute questioni relative all'aumento del compenso per difesa contro più parti, all'applicabilità della tariffa civile in aggiunta a quella penale, al riconoscimento degli interessi ex D.Lgs. 231/2002 e, soprattutto, alla possibilità per il Ministero di opporre la limitazione di responsabilità "nei limiti dell'attivo della liquidazione" prevista per l'ENCC (normativa di settore e successive deleghe a società liquidatrici).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale di Traldi e ha rigettato il ricorso incidentale del Ministero. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi del ricorrente attinenti alla pretesa maggiorazione del compenso (decisione discrezionale di merito), alla presunta efficacia panprocessuale di giudicati esterni non debitamente prodotti e alla mancata applicazione degli interessi. Sotto il profilo processuale la Corte ha censurato la Corte d'appello per aver escluso a priori la rilevabilità, in appello, della questione relativa alla limitazione di responsabilità invocata dal Ministero, ma ha poi enunciato (correggendo la motivazione) che tale limitazione non è applicabile ai rapporti obbligatori derivanti dalle convenzioni stipulate direttamente con l'Ispettorato/MEF: la limitazione ai "limiti dell'attivo della liquidazione" si applica ai debiti originariamente facenti capo all'ente estinto, non alle obbligazioni contratte direttamente con l'amministrazione o con l'organo che ha affidato o gestito l'incarico. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate e al ricorrente principale è stato ordinato il versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto per i ricorsi individuali.
Norme richiamate
Artt. richiamati (es. 2230, 2232, 2233, 2909) usati come riferimento per regole su mandato, retribuzione professionale e limiti della prova del giudicato: la Corte conferma che le valutazioni discretive del giudice di merito (es. sulla necessità di maggior impegno per riconoscere un aumento) non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.
DM n. 585/1994, art. 5 nn. 3 e 4
Riferito dal ricorrente come norma tariffaria per il riconoscimento di maggiorazioni; la Corte ricorda che l'applicazione di tali disposizioni rimane soggetta alla valutazione di fatto del giudice di merito circa l'effettivo maggior impegno.
Richiamato in relazione agli interessi: la Corte conferma che la domanda di interessi era stata correttamente valutata dai giudici di merito e che l'appellante non ha specificamente confutato le ragioni che avevano portato al rigetto in primo grado.
art. 9, d.l. n. 63/2002, conv. in legge n. 112/2002, comma 1-bis, lett. c)
"ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato... È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti."
Norma che disciplina il trasferimento della gestione liquidatoria a società controllate e attribuisce alla società poteri operativi; la Corte la usa per ricostruire la catena di gestione dell'ENCC e i rapporti patrimoniali tra ente estinto, società liquidatrice e Stato.
art. 41, d.l. n. 207/2008, conv. in legge n. 14/2009, comma 16-octies
"...Per queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione."
La Corte chiarisce che tale limitazione di responsabilità riguarda esclusivamente i debiti che originariamente gravavano sull'ente disciolto; non può essere estesa ai rapporti e obbligazioni sorti direttamente con strutture o soggetti attuatori (ad es. convenzioni di patrocinio/mandato contratte con l'Ispettorato/MEF).
art. 9, d.l. n. 63/2002 (articolato più ampio) e successivi decreti ministeriali
La ricostruzione normativa e regolamentare (nomina di Fintecna, poi Ligestra Due S.r.l.) è utilizzata per stabilire chi sia titolare dei rapporti e quali obbligazioni possano ritenersi originarie dell'ente in liquidazione rispetto a quelle contratte direttamente con l'Amministrazione.
norme processuali (art. 342, 343, 324 c.p.c. e art. 384 c.p.c.)
Richiamate per i requisiti di specificità dei motivi d'appello e per il potere della Corte di cassazione di correggere la motivazione ove il vizio sia di "procedimento" e non richieda nuovi accertamenti di fatto; la Corte conferma che in sede di appello e cassazione sono richieste argomentazioni specifiche e la riproduzione dei giudicati invocati.
Massime di principio
- La richiesta di maggiorazione del compenso per aver difeso contro o per più parti è una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice di merito: va documentato in modo specifico l'extra-impegno richiesto e la semplice affermazione della maggiore difficoltà non è sufficiente in cassazione.
- Quando la prestazione professionale si colloca tra attività previste sia dalla tariffa penale che dalla tariffa civile, è possibile il riconoscimento di voci previste da entrambe le tabelle purché non siano corrispondenti; il giudice di merito valuta l'ammissibilità e l'entità delle voci aggiuntive.
- Le limitazioni legislative di responsabilità dello Stato "nei limiti dell'attivo della liquidazione" si applicano solo ai debiti originariamente facenti capo all'ente estinto: non si estendono automaticamente alle obbligazioni contratte direttamente con organi o strutture statali che hanno gestito o affidato incarichi al professionista.
- Eccezioni o deduzioni rilevanti di natura giuridica, che siano documentabili direttamente in atti o derivino inequivocabilmente dalla legge, possono essere sollevate anche in appello e, in casi specifici, rilevate d'ufficio dal giudice; tuttavia l'argomentazione deve essere chiara e il giudice di merito non può essere censurato in cassazione per valutazioni di fatto debitamente motivate.
- Per far valere un giudicato esterno (res iudicata) in un successivo processo occorre produrre la decisione formatasi in cosa giudicata con l'attestazione di cancelleria e richiamarne testualmente motivazione e dispositivo nel ricorso per cassazione; senza ciò la pretesa efficacia panprocessuale non è riconosciuta.
- In sede di cassazione non sono sindacabili gli apprezzamenti di fatto e la discrezionalità motivazionale del giudice di merito, salvo vizi di motivazione evidenti o violazioni normative di diritto processuale.
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