Cassazione Civile, Sentenza n. 3702/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'avvocato Traldi chiedeva la liquidazione di compensi professionali per difese svolte in favore dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta in 47 giudizi, fondandosi su convenzioni del 19/09/2000 e della modifica del 18/03/2002 e su sentenze precedenti ritenute 'giudicati esterni'. Contro la revoca del mandato e le somme liquidate, deduceva violazioni di norme processuali e tariffarie e censurava la mancata valorizzazione di molte attività professionali nelle parcelle.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte censure fossero prive di specifica riferibilità alla decisione impugnata (violazione art. 366 c.p.c.), che i presunti giudicati esterni non erano stati adeguatamente dedotti né inserivano profili decisivi nella ratio decidendi, e che la valutazione di merito circa la carenza probatoria delle attività professionali spettava ai giudici di merito e non poteva essere riformata in Cassazione se non nei ristetti limiti di legge. Ha inoltre confermato che il Tribunale aveva applicato i valori intermedi del d.m. 585/1994 e che il pagamento di euro 400 per ciascuna causa includeva anche la rinuncia al mandato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di cassazione e all'eventuale contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Rilevata come norma invocata dal ricorrente per omessa pronuncia su talune questioni (giudicati), la Corte ha ritenuto che le questioni indicate non avessero incidenza sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
artt. 324 e 329 c.p.c.
Richiamati in relazione ai cosiddetti giudicati esterni e interni; la Corte ha distinto il giudicato esterno (rilevabile anche d'ufficio) dal giudicato interno e ha osservato che il ricorrente non ha adeguatamente dedotto e collegato tali giudicati alla decisione impugnata.
art. 2909 c.c.
Norma richiamata in relazione all'efficacia dei giudicati e alle azioni relative a sentenze, ma la Corte ha ritenuto che non fosse stata dimostrata la rilevanza dei giudicati indicati rispetto alla controversia oggetto della sentenza impugnata.
art. 366 c.p.c.
Usata dalla Corte per dichiarare inammissibili i motivi che mancavano di specifica riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360 c.p.c.
Richiamato per chiarire che le questioni relative a giudicati esterni possono essere dedotte in cassazione solo con la specificità e i limiti richiesti dalla norma; omissioni formali o mancanza di specificità rendono il motivo inammissibile.
art. 395, n. 5 c.p.c.
La Corte ha spiegato che l'omesso rilievo d'ufficio di un giudicato esterno può configurare ipotesi di revocazione ai sensi di questa norma, ma non giustifica automaticamente il ricorso per cassazione.
art. 274 c.p.c.
Richiamato in rapporto alla decisione di non procedere alla riunione dei giudizi, per esigenze di economia e ragionevole durata del processo.
art. 23, comma 8-bis d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 176/2020
Norma procedurale richiamata per la forma di svolgimento del giudizio di cassazione (modalità di trattazione).
art. 378 c.p.c.
Richiamata per le memorie depositate dalle parti; menzionata in relazione agli atti processuali prodotti.
art. 2697 c.c.
Principio dell'onere della prova: la Corte ribadisce che in giudizi per compensi professionali grava sull'avvocato l'onere di provare l'effettivo svolgimento e l'entità delle prestazioni.
d.m. n. 585/1994
Regolamento tariffario utilizzato dai giudici di merito per determinare i compensi; la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva applicato i valori intermedi previsti dal d.m. e che il ricorrente non ha dedotto specificamente voci e importi contestati.
art. 167 c.p.c.
Richiamato per il principio della contestazione dei fatti: la Corte ha osservato che la non contestazione richiede una specifica ammissione o condotte incompatibili con la negazione, e che il Ministero aveva contestato la congruità delle somme.
art. 1224, comma 2 c.c.
Invocato in relazione alla domanda di maggior danno per mora; la Corte ricorda che l'avvocato deve allegare e provare il maggior danno, salvo alcune presunzioni se dimostrato il differenziale dei rendimenti dei titoli di Stato.
art. 360-bis, comma 1, c.p.c.
Richiamato per escludere la devolubilità di questioni di merito non specificamente dedotte e per dichiarare inammissibili alcuni motivi per carenza di specificità.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Ricordato in relazione all'esibizione del certificato di passaggio in giudicato per le sentenze prodotte: la mancata produzione conlleva problemi di ammissibilità delle produzioni.
art. 115 c.p.c. e L. n. 69/2009
La Corte osserva che la modifica normativa che ha inciso sull'istruzione probatoria non si applica ratione temporis al caso, ma richiama il principio secondo cui i fatti non contestati possono essere assunti dal giudice a condizione che la contestazione sia effettivamente mancata.
art. 429 c.p.c.
Menziionato per escludere l'applicazione automatica della disciplina della prova per la rivalutazione monetaria del credito dell'avvocato; la rivalutazione richiede prova del pregiudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Norma richiamata per la possibile disposizione di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente in caso di determinate condizioni processuali.
Massime di principio
- In giudizi per compensi professionali l'onere della prova sulle prestazioni e sulla quantificazione del compenso grava sull'avvocato creditore: occorre documentare attività e tempi per superare le contestazioni del cliente.
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e riferibili alla ratio decidendi della sentenza impugnata (art. 366 c.p.c.): affermazioni generiche o riferimenti a giudicati esterni non adeguatamente collegati alla decisione sono inammissibili.
- I 'giudicati esterni' vanno dedotti chiaramente e devono mostrare un contrasto concreto e decisivo con la decisione impugnata; l'omesso rilievo d'ufficio di un giudicato può dar luogo a revocazione ma non necessariamente a cassazione.
- La valutazione di merito sulla congruità del compenso e sulla prova delle attività svolte è riservata al giudice di merito e la sindacabilità in Cassazione è limitata ai vizi di legge e ai casi in cui l'omesso esame di fatto storico risulti decisivo.
- Il credito dell'avvocato è nominale; per ottenere rivalutazione o maggiori interessi oltre alla misura legale occorre allegare e provare il maggior danno o il differenziale di rendimento richiesto dalla giurisprudenza.
- Quando si producono sentenze pregresse per far valere giudicati, è necessario allegare il certificato di passaggio in giudicato e dimostrare la rilevanza delle statuizioni rispetto alla lite pendente.
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