Cassazione Civile, Sentenza n. 3701/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Liquidazione di compensi professionali per l'assistenza prestata da Stefano Traldi in favore dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta e sue controllate (convenzione 19/09/2000 e integrazione 18/03/2002). Oggetto del contendere due parcelle (nn. 354 e 355) relative all'assistenza in appello nella causa RG 552/2000 (reclamo Nuova Cartiera di Arbatax s.p.a.). Contestazioni riguardavano: determinazione del valore della causa ai fini tariffari; applicabilità e portata del D.M. 585/1994 e della convenzione di modifica 2002; effetto vincolante (valenza panprocessuale) di precedenti pronunce (Tribunale 2465/2005 e ordinanza Cass. 14083/2019 e altre sentenze); legittimazione passiva del MEF e possibile limitazione di responsabilità ai sensi di norme sulla liquidazione dell'ENCC; decorrenza degli interessi e richiesta di danni per ritardato pagamento; compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale di Stefano Traldi e ha rigettato il ricorso incidentale del MEF. In particolare il giudice ha ritenuto: il valore della causa per la liquidazione dei compensi in materia di reclamo contro il rigetto della risoluzione del concordato è indeterminabile e non desumibile dall'ammontare del passivo (ex art. 17 c.p.c. non applicabile per analogia); le censure circa la valenza vincolante di precedenti giudicati esterni sono inammissibili per carenza di specificità e, in ogni caso, la Cassazione aveva già chiarito (ordinanza 14083/2019) che la sentenza 2465/2005 non imponeva automaticamente l'applicazione dei parametri medi della tariffa; non è stato provato il maggior danno per ritardato pagamento (il credito dell'avvocato è di valuta e la rivalutazione va provata o presunta secondo criteri ben delineati); la legittimazione passiva del MEF è confermata quando l'incarico è stato assunto da strutture facenti parte o sostitutive dell'amministrazione statale e la disciplina speciale (art. 9 d.l. 63/2002 e art. 41 d.l. 207/2008, comma 16-octies) stabilisce che lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della liquidazione per i debiti originariamente dell'ENCC, ma non estende una limitazione di responsabilità ai debiti contratti direttamente con la struttura ministeriale. La Corte ha confermato la liquidazione operata in grado di merito (crediti riconosciuti: € 758,67 per diritti e € 6.823,42 per onorari, più interessi legali e anatocistici), ha compensato le spese di cassazione e ha respinto le domande ulteriori.
Norme richiamate
Legge 13 giugno 1942, n. 794
art. 28 (procedimenti per la liquidazione dei compensi), art. 29
Normativa di riferimento per le domande di liquidazione dei compensi agli avvocati che agiscono per conto di enti pubblici disciolti; la Corte ha ammesso la tipologia di azione dedotta ai sensi dell'art. 28
Decreto ministeriale 585/1994
art. 5 n. 3 (parametri tariffari), art. 6
Fornisce la tariffa professionale applicabile per la liquidazione degli onorari; la corte ha ritenuto applicabile il D.M. come criterio di liquidazione ove non diversamente disposto dalla convenzione, e ha escluso che l'art. 2465/2005 imponesse automaticamente i valori medi
D.Lgs. 10 settembre 2011, n. 150
Richiamato come riferimento procedurale insieme all'art. 28 della L. 794 per la regolarità del procedimento di liquidazione in Corte d'appello
Codice di procedura civile (c.p.c.)
artt. 10, 17, 91, 92, 99, 100, 112, 122, 324, 329, 334, 343, 360-bis, 366, 372, 378
Usati per valutare questioni processuali: determinazione del valore della causa (art.10 e art.17), limiti di ammissibilità dei motivi in cassazione (art.360-bis; art.366), effetti del giudicato interno/esterno (art.329 e correlati), compensazione delle spese (art.92) e rimedio per giudicato esterno omesso (art.395 richiamato). La Corte ha applicato questi principi per dichiarare inammissibili diversi motivi e valutare la correttezza della liquidazione
Codice civile (c.c.)
art. 1224 (danno e sua prova), art. 1219 (costituzione in mora), art. 1283 (anatocismo), art. 1374 e 1339 (sui contratti e integrazione del contenuto negoziale), art. 2909 (efficacia dei giudicati)
Applicati per le questioni di responsabilità e danni da ritardato pagamento (necessità di prova o presunzione limitata), per la verifica della portata dei giudicati e per questioni interpretative delle convenzioni tra difensore e amministrazione
D.L. 15 aprile 2002, n. 63 (conv. L. 15 giugno 2002, n. 112)
art. 9, commi 1-bis e 1-ter
Ha previsto la soppressione definitiva degli enti pubblici e la titolarità in capo al MEF dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché la possibilità di affidare la gestione della liquidazione a società controllate dallo Stato; stabilisce i criteri della successione e della gestione delle passività
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (conv. L. 27 febbraio 2009, n. 14)
art. 41, comma 16-octies: "[a]i fini di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.) ... la società Fintecna o societa' da essa interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, ... risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. ..."
Stabilisce che lo Stato (MEF) assume funzioni di supervisione/gestione e risponde delle passività dell'ENCC nei limiti dell'attivo della liquidazione; la Corte ha interpretato tale norma come limitativa della responsabilità solo per debiti dell'ente estinto e non estendibile a obbligazioni contratte direttamente con strutture ministeriali
Legge 4 dicembre 1956, n. 1404
Disciplina la soppressione e la messa in liquidazione degli enti pubblici e la sostituzione con organi statali nella gestione della liquidazione; utile per stabilire la titolarità dei rapporti e la natura della gestione liquidatoria
Massime di principio
- Per la liquidazione degli onorari in cause di reclamo avverso il rigetto della risoluzione del concordato il valore della causa è generalmente indeterminabile e non va desunto dall'entità del passivo; non è ammissibile applicare per analogia l'art. 17 c.p.c. che riguarda opposizioni a esecuzione forzata
- I parametri del D.M. 585/1994 sono criterio di riferimento per la liquidazione quando la convenzione non disponga diversamente; una sentenza che integri una convenzione non vincola automaticamente il giudice ad applicare i valori medi se non è espressamente richiesto
- Le censure basate su pretesi "giudicati esterni" richiedono specificità in cassazione: occorre aver sollevato l'eccezione in sede di merito o indicare chiaramente quale affermazione della decisione impugnata contrasti con la pregressa res iudicata; in assenza di ciò sono inammissibili
- Il credito dell'avvocato per compensi è un credito di valuta: per ottenere rivalutazione o maggior danno da ritardato pagamento è necessaria adeguata prova; la percezione automatica di rivalutazione non è ammessa, salvo presunzioni applicabili nei termini stabiliti dalla giurisprudenza
- La costituzione in mora (art. 1219 c.c.) deve risultare da atto probatorio adeguato e la decorrenza degli interessi deve essere comprovata documentalmente nella fase processuale rilevante
- La legittimazione passiva del MEF è riconosciuta quando l'incarico è stato affidato a strutture dell'amministrazione statale o a organi che hanno sostituito l'ente in liquidazione; le norme speciali sulla liquidazione dell'ENCC limitano la responsabilità dello Stato ai debiti dell'ente estinto nei limiti dell'attivo, ma non possono essere interpretate come riconoscimento automatico di una limitazione di responsabilità per obbligazioni contratte direttamente con il Ministero
- La compensazione integrale o parziale delle spese di lite per soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile se adeguatamente motivata
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