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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26585/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Un detenuto, nel periodo tra il 2 e il 10 dicembre 2022, avrebbe tenuto condotte minacciose e oppositive verso operatori di polizia penitenziaria per ottenere il trasferimento presso altra struttura: si sarebbe rifiutato di rientrare in cella, avrebbe sostato nei corridoi, avrebbe preteso di parlare con un superiore e avrebbe prospettato di "fare un casino" e di compiere violenze verso altri detenuti. Per tali fatti era stato condannato in primo e secondo grado per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) erronea applicazione dell'art. 337 c.p., sostenendo che la frase contestata non fosse minatoria né intimidatoria e che mancasse l'elemento oggettivo della resistenza; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla condanna per interruzione/turbamento di pubblico servizio, affermando che il servizio non era stato turbato in modo apprezzabile e che le conseguenze descritte non integravano il reato; 3) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, perché i giudici avrebbero trascurato la minore gravità dei fatti e sovrastimato i precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: ha affermato che la resistenza di cui all'art. 337 c.p. può realizzarsi anche mediante coazione psicologica indiretta, purché idonea a comprimere la libertà d'azione del pubblico ufficiale, e ha ritenuto correttamente valorizzate le minacce e il contegno intimidatorio del detenuto, finalizzati a impedire atti d'ufficio e a ottenere un colloquio per il trasferimento. Ha invece accolto il secondo motivo: ha osservato che la motivazione della Corte territoriale sull'art. 340 c.p. era viziata perché si limitava a descrivere una fisiologica distoluzione degli agenti destinatari della resistenza, senza indicare un turbamento ulteriore e autonomo del servizio, tale da coinvolgere una sfera più ampia o altri pubblici ufficiali; pertanto, per il capo relativo all'interruzione di pubblico servizio, la Corte ha annullato senza rinvio perché il fatto non sussiste. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e genericità. Di conseguenza, la pena è stata rideterminata dalla stessa Corte, eliminando l'aumento di un mese per il reato estinto per annullamento, restando ferma la pena base per la resistenza a pubblico ufficiale.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La resistenza a pubblico ufficiale può essere integrata anche da coazione psicologica indiretta e da minacce idonee a comprimere la libertà d'azione del pubblico ufficiale; è reato di mera condotta e richiede dolo specifico.

  • art. 340 c.p.

    fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge

    Per configurare il concorso con la resistenza a pubblico ufficiale non basta la fisiologica distoluzione degli agenti impegnati nel contrasto alla resistenza; occorre un turbamento o un'interruzione che incida su una sfera più ampia del servizio, coinvolgendo anche altri pubblici ufficiali o un'attività ulteriore rispetto a quella immediatamente investita dalla resistenza.

  • art. 15 c.p.

    La clausola di riserva dell'art. 340 c.p. non si esaurisce nel principio di specialità, già disciplinato dall'art. 15 c.p.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti consentiti.

  • art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.

    La Corte ha proceduto direttamente alla rideterminazione della pena dopo l'annullamento senza rinvio del solo capo relativo al reato satellite.

Massime di principio

  • La minaccia rilevante ai fini della resistenza a pubblico ufficiale può consistere anche in formulazioni indirette o in comportamenti intimidatori non rivolti direttamente alla persona dell'agente, purché siano idonei, valutati ex ante, a coartarne l'azione.
  • Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è integrato anche quando la coazione sia psicologica e sia finalizzata a impedire o ritardare un atto d'ufficio; il bene giuridico protetto è la libera esplicazione della funzione pubblica.
  • Per la configurabilità dell'interruzione di pubblico servizio in concorso con la resistenza non è sufficiente che gli operatori si occupino del soggetto resistente e siano temporaneamente distolti da altri compiti: occorre un turbamento autonomo e ulteriore, che incida sul regolare svolgimento del servizio in una dimensione più ampia.
  • La clausola "fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge" dell'art. 340 c.p. impone di escludere la sovrapposizione automatica con altre fattispecie di resistenza quando il disservizio sia solo la normale conseguenza dell'opposizione al pubblico ufficiale.
  • La censura sulle attenuanti generiche è inammissibile se si limita a formule generiche o alla mera contrapposizione di una diversa valutazione della gravità dei fatti, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeInterruzione di pubblico servizioImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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