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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00969/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Un detenuto, in espiazione di pena, aveva proposto opposizione contro il decreto del Magistrato di sorveglianza che disponeva la sua espulsione dal territorio italiano ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998; il Tribunale di sorveglianza di Ancona aveva respinto l'opposizione. Nel ricorso per cassazione il condannato deduceva violazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, sostenendo che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che egli era in possesso di carta di identità e di un permesso di soggiorno, per il quale era stato chiesto il rinnovo; contestava inoltre il riferimento al sovraffollamento carcerario come ragione dell'espulsione, la prevalenza attribuita all'espulsione rispetto alla possibilità di accedere a una misura alternativa alla detenzione e l'omessa valutazione della sua asserita qualità di rifugiato politico.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato avesse esaminato tutte le condizioni legali per l'espulsione e che, quanto al titolo di soggiorno, la richiesta di rinnovo fosse stata archiviata, con conseguente mancanza di un valido permesso al momento della decisione. La Corte ha ribadito che l'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione pena, prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998, è una misura alternativa di natura amministrativa, obbligatoria quando ricorrano le condizioni di legge e non vi siano cause ostative, ed è preclusiva della valutazione nel merito di altre misure alternative alla detenzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    invocato dal ricorrente come norma ostativa all'espulsione; la Corte non accoglie la censura perché ritiene che il giudice di merito abbia correttamente verificato l'assenza di cause ostative e la mancanza di un valido titolo di soggiorno.

  • art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998

    la Corte lo qualifica come base legale dell'espulsione dello straniero condannato e detenuto in espiazione di pena; misura alternativa alla detenzione di natura amministrativa, obbligatoria in presenza dei presupposti di legge e finalizzata anche a contenere il sovraffollamento carcerario.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per giustificare, in mancanza di elementi contrari, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende anche in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'espulsione dello straniero condannato e detenuto in espiazione di pena, prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998, ha natura di misura alternativa alla detenzione ed è obbligatoria quando risultino integrati i presupposti di legge e non sussistano cause ostative.
  • Quando l'espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998 è legittimamente disposta, essa preclude la valutazione nel merito di altre misure alternative alla detenzione richieste dall'interessato.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a reiterare doglianze già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
  • La mera allegazione di un precedente titolo di soggiorno o della pendenza di una richiesta di rinnovo non è sufficiente se dagli atti risulta che il rinnovo è stato archiviato e che, quindi, manca un valido titolo di permanenza sul territorio nazionale.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende ove non risulti che abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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