Cassazione Civile, Ordinanza n. 07660/2025 del 22/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso dal Comune per omesso versamento del tributo sui rifiuti relativo all'anno 2013, in relazione a una maggiore superficie utilizzata rispetto a quella dichiarata nell'ambito di una concessione demaniale marittima. La società aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la formazione del giudicato su un precedente contenzioso sul medesimo tributo e periodo d'imposta, l'illegittimità dell'avviso per violazione della normativa sull'accertamento dei tributi locali e la mancata osservanza del regolamento comunale. La CTP aveva accolto il ricorso sulla base del giudicato; la CTR aveva invece ritenuto che il Comune potesse emettere un nuovo avviso, ma aveva comunque annullato l'atto per tardività della notifica, ritenendo applicabile un termine diverso. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sui termini di accertamento dei tributi locali, sostenendo che non vi fosse preclusione da giudicato e che il nuovo avviso fosse tempestivo. La società ha resistito anche con eccezioni preliminari di inammissibilità e con difese sul merito, insistendo sulla tardività e sulla preclusione derivante dal precedente giudicato.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per asserita violazione dell'art. 366 c.p.c., ritenendo che gli elementi mancanti fossero comunque desumibili dal ricorso e che il mancato rispetto di indicazioni contenute in protocolli organizzativi non comporti inammissibilità. Nel merito, ha ritenuto infondata la doglianza del Comune: ha escluso l'applicabilità dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, richiamato dalla CTR, e ha affermato che per il tributo locale in questione trovano applicazione l'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 e, per la decorrenza del termine, l'art. 64 d.lgs. n. 507/1993 in combinato con l'art. 70 del medesimo decreto. Poiché l'occupazione era già in corso al 20 gennaio 2013 e l'avviso è stato notificato il 16 dicembre 2019, il potere di accertamento era ormai decaduto al 31 dicembre 2018. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, ma con correzione della motivazione. Le spese sono state compensate per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale solo successivamente all'introduzione del giudizio; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
La sua violazione non è stata ravvisata, poiché gli elementi asseritamente mancanti erano comunque desumibili dal ricorso e la mancanza di una sintesi dei motivi non integra, di per sé, causa di inammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La censura è stata ricondotta alla dedotta violazione/falsa applicazione di norme sostanziali sul termine di accertamento.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato formalmente nel motivo, ma non è stato il profilo decisivo della decisione.
art. 1, comma 161, L. n. 296/2006
"entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"
Costituisce il termine generale e unitario di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali; si applica sia alle rettifiche sia agli accertamenti d'ufficio.
art. 64, comma 1, d.lgs. n. 507/1993
È richiamato per individuare la decorrenza dell'obbligazione tributaria e per distinguere i casi di occupazione già in corso all'inizio del periodo d'imposta da quelli sopravvenuti.
art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507/1993
Serve a individuare il momento rilevante per la denuncia dei locali/aree tassabili e, in combinato con l'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, la decorrenza del termine decadenziale.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
È stato ritenuto non applicabile perché disciplina il termine di accertamento delle imposte dirette, non dei tributi locali.
art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
Richiamato nelle difese della contribuente, ma non decisivo ai fini della soluzione della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato come norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Per i tributi locali, il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento è quello unico previsto dall'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, che prevale su riferimenti propri di altri tributi come l'art. 43 d.P.R. n. 600/1973.
- Quando l'occupazione o detenzione del bene è già in corso fin dall'inizio dell'anno d'imposta, il termine decadenziale decorre dall'anno corrente; se invece l'occupazione inizia successivamente al 20 gennaio, la decorrenza si sposta al 20 gennaio dell'anno seguente.
- La notifica dell'avviso oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo al momento di decorrenza determina la decadenza del potere di accertamento dell'ente impositore.
- La mancata osservanza di indicazioni organizzative o protocolli interni non comporta, di per sé, inammissibilità del ricorso per cassazione se la legge non la prevede espressamente.
- Nel giudizio di cassazione, le difese svolte dal controricorrente che introducono autonome censure contro la sentenza di merito non sono ammissibili se non veicolate nelle forme del ricorso incidentale.
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