Cassazione Penale, Sentenza n. 30266/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell�ordinanza che aveva ritenuto decorso il termine per il pagamento di euro 1.455,00, condizione per la sospensione condizionale della pena; il ricorrente sosteneva di aver avuto notizia del passaggio in giudicato solo il 28/11/2024 e che la mancata notifica della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso per Cassazione avrebbe impedito l�avvio del termine
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto che la sentenza sia divenuta irrevocabile il 10/04/2024, data della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto personalmente dal Risi; la dichiarazione di inammissibilità è avvenuta "senza formalità di procedura" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., quindi senza udienza né avvisi. Non essendovi obbligo di comunicazione al condannato dell�avvenuto passaggio in giudicato, il termine di tre mesi per il pagamento decorre da tale data e il ricorrente non ha dimostrato un impedimento assoluto a conoscerla. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
dichiarazione di inammissibilità "senza formalità di procedura"
La Corte può dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione senza fissare udienza e senza avvisi: in tali ipotesi non sussiste obbligo di comunicazione formale alle parti dell�avvenuta declaratoria di inammissibilità
legge 23 giugno 2017, n. 103
esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione
Ha introdotto l'obbligo che il ricorso per Cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso proposto personalmente è quindi inammissibile per difetto di legittimazione
art. 571, comma 1 e art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Rinviano alle regole formali e di sottoscrizione del ricorso per Cassazione; la mancata sottoscrizione da parte di difensore abilitato comporta inammissibilità
art. 625, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede l'annotazione nella cancelleria del giudice della decisione della Corte di cassazione; non impone una comunicazione formale al condannato circa il passaggio in giudicato
art. 27 reg. es. cod. proc. pen. e art. 335 cod. proc. pen.
Regolamenti sulle annotazioni e sulla comunicazione al pubblico ministero ai fini dei registri: utili per le formalità interne ma non equivalgono a un obbligo di notifica al condannato sull'irrevocabilità della sentenza
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Rilevante per il profilo di legittimazione ad impugnare; la situazione era riconducibile a questa fattispecie in quanto l'impugnazione era priva della legittimazione necessaria
Massime di principio
- Quando un beneficio (es. sospensione condizionale) è subordinato al pagamento entro un termine decorrente dal passaggio in giudicato, il termine decorre dalla data in cui la sentenza diventa irrevocabile anche se non viene data notifica formale al condannato
- Se il ricorso per Cassazione è proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge n.103/2017, può essere dichiarato inammissibile senza udienza e senza avvisi (art. 610, comma 5-bis): ciò fa nascere il passaggio in giudicato alla data della declaratoria d'inammissibilità
- Alla parte grava l'onere di vigilare sull'andamento del procedimento d'impugnazione e di acquisire informazioni dalla cancelleria; per contestare la decorrenza del termine occorre provare un impedimento assoluto e non la mera mancanza di comunicazione formale
- Per evitare rischi, affidare l'impugnazione a difensori abilitati e seguire attivamente la fase esecutiva: verificare registri/cancelleria o chiedere comunicazioni ufficiali appena possibile
- Nel dubbio sulla decorrenza di termini rilevanti per benefici condizionati, documentare tempestivamente ogni azione compiuta (richieste di informazioni, istanze, deleghe a difensori) per poter dimostrare l'effettivo stato di conoscenza o eventuali impedimenti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30225/2025 del 04/09/2025
- Sentenza penale · 4 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30226/2025 del 04/09/2025
- Sentenza penale · 4 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30230/2025 del 04/09/2025
- Sentenza penale · 4 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30232/2025 del 04/09/2025
- Sentenza penale · 4 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30233/2025 del 04/09/2025
- Sentenza penale · 4 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30234/2025 del 04/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →