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Ordinanza

Ordinanza n. 90/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza: - della sentenza n. 444/2024 con la quale il Tribunale, a definizione del giudizio n. 276/2024, in accoglimento del ricorso proposto ex art. 116 c.p.a., ha accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti a prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti richiesti con istanza a mezzo pec in data 20 febbraio 2024;

Giustizia amministrativa202400598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale ostensione, in copia conforme, dei dati SOGEI 2021 e 2022 e del consolidato 2022, nell’esecuzione di una sentenza di accoglimento di una domanda di accesso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio riguarda l’ottemperanza a una precedente sentenza che aveva accertato il diritto delle strutture ricorrenti di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta all’ASP di Reggio Calabria. Dopo una precedente sentenza di ottemperanza che aveva stabilito oggetto, modalità e prescrizioni dell’esecuzione, il Commissario ad acta, pur non essendosi insediato per consentire all’ASP di procedere direttamente all’esecuzione in applicazione del principio di leale collaborazione, ha chiesto chiarimenti al Tribunale, rilevando un atteggiamento ritenuto elusivo dell’Azienda con riferimento alla mancata ostensione, in copia conforme, del consolidato 2022 e dei dati SOGEI 2021 e 2022. I ricorrenti hanno riferito che l’ASP aveva sostanzialmente adempiuto all’istanza ostensiva, salvo la produzione in copia conforme di tali documenti, sostenendo che le immagini statiche di schermate tratte da siti web non consentissero di verificare la corrispondenza con i dati effettivamente utilizzati per la determinazione dei budget. L’ASP ha dichiarato di avere integralmente prodotto la documentazione nella propria disponibilità e, quanto ai dati SOGEI, di non poter certificarne la conformità perché la rendicontazione era stata prodotta da altro soggetto.

La decisione

Il Tribunale ha ritenuto che, in assenza di contestazioni sulla circostanza che i dati SOGEI non fossero stati formati dall’ASP, la dichiarazione dell’Azienda di non averne la disponibilità e di non poter certificarne la conformità soddisfacesse la richiesta ostensiva oggetto dell’ottemperanza, in coerenza con le indicazioni formulate dagli stessi ricorrenti. Ha quindi ritenuto superflui i chiarimenti richiesti dal Commissario ad acta, che non si era insediato, e ha dichiarato non luogo a provvedere sulla relativa istanza. L’incarico del Commissario è stato ritenuto revocato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    ha accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti a prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti richiesti

    La precedente sentenza, resa nel rito sull’accesso, aveva riconosciuto il diritto delle strutture ricorrenti all’ostensione documentale.

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione è richiamata implicitamente dalla domanda di ottemperanza e dall’esecuzione del giudicato, ma il testo non esplicita una specifica interpretazione normativa.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2021

    principio di leale collaborazione

    Il Commissario ad acta ha giustificato il mancato insediamento con l’esigenza di consentire all’amministrazione di eseguire direttamente la decisione, ritenendo concorrente e non esclusiva l’azione commissariale.

Massime di principio

  • Nell’esecuzione di una decisione sull’accesso, l’amministrazione adempie anche quando dichiara motivatamente di non detenere o non poter certificare documenti che non siano stati formati da essa, purché tale indisponibilità non sia specificamente contestata o smentita.
  • Il Commissario ad acta può soprassedere all’insediamento per consentire all’amministrazione soccombente di procedere direttamente all’esecuzione, in applicazione del principio di leale collaborazione, quando l’intervento commissariale non sia ritenuto esclusivo rispetto all’adempimento spontaneo dell’amministrazione.
  • Quando, nel corso dell’ottemperanza, l’amministrazione abbia sostanzialmente adempiuto all’obbligo ostensivo e la residua richiesta sia superata dalla comprovata indisponibilità dei documenti, viene meno la necessità di impartire ulteriori chiarimenti al Commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleGiudizio di ottemperanzaAccreditamento e convenzionamento
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

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