Cassazione Penale, Sentenza n. 13420/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna lamentando la mera apparenza della motivazione. Hanno contestato che la Corte si sia limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza rispondere ai specifici mezzi di impugnazione volti a negare la loro responsabilità. In particolare hanno contestato: 1) il valore probatorio dell'elemento relativo al veicolo (locazione dell'autovettura a nome di Damiano Sorgente), non essendo dimostrato alcun collegamento tra costui e i ricorrenti; 2) la corrispondenza delle fattezze fisiche con i soggetti ripresi dalle telecamere, lamentando l'assenza di una comparazione tecnica tra le immagini e le fotografie degli imputati e l'assenza di indicazione degli strumenti di confronto adottati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficientemente comprensibile e che i ricorrenti non si fossero confrontati con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito. La Corte d'appello aveva ritenuto provata la responsabilità dei ricorrenti per due furti con destrezza (poiché i ricorrenti erano già riconosciuti responsabili di altri furti e parte della refurtiva era stata trovata addosso a loro; le immagini di videosorveglianza mostravano la corrispondenza dei tratti somatici e l'identico modus operandi). La Cassazione ha ritenuto che le censure proposte attengono al merito e non possono essere riesaminate in sede di legittimità; ha confermato l'inammissibilità dei ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, co.1 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
La Corte di appello ha applicato tale norma per dichiarare non doversi procedere in relazione al furto commesso il 2 agosto 2014, con conseguente riduzione della pena complessiva inflitta in appello.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte di cassazione ha disposto, sulla base di tale norma, il pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma equa (fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente) per l'inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- In Cassazione le censure che consistono nel criticare la valutazione del merito probatorio (es. apprezzamento di immagini di videosorveglianza, valutazione della somiglianza fisionomica, valore del modus operandi) sono di regola inammissibili se tendono a una mera rivalutazione dei fatti; la Corte di legittimità verifica soprattutto la correttezza logico-giuridica della motivazione e la sussistenza di vizi di diritto.
- La corrispondenza delle immagini di videosorveglianza e l'identità del modus operandi, se ritenute sicure dal giudice di merito e corroborate da elementi accessori (per esempio ritrovamento della refurtiva addosso agli imputati, riconoscimenti, riscontri documentali), possono costituire prova idonea a fondare la condanna; per contrastare efficacemente tali conclusioni occorre proporre nel merito elementi concreti e tecnici (perizia video, contestazione della qualità/provenienza delle immagini, esperti in antropometria o fotogrammetria).
- La semplice indicazione che un veicolo era locato a terzi non ha di per sé valore probatorio nei confronti di imputati: per attribuire rilevanza bisogna dimostrare il collegamento effettivo tra il conduttore/locatario e gli imputati (es. telefoni, movimenti GPS, testimoni, documentazione che colleghi l'uso del veicolo agli imputati).
- Per evitare l'inammissibilità in Cassazione è importante che l'appello e i motivi dedotti contengano censure formulabili come vizi di diritto o mancanza/logica della motivazione; censure meramente critiche sulla valutazione delle prove dovranno invece essere sviluppate e documentate nel giudizio di merito con richieste probatorie specifiche.
- Se si intende contestare l'uso probatorio di immagini video, la difesa deve chiedere e ottenere nel merito accertamenti tecnici (perizia sulle immagini, comparazione fotogrammetrica, verifica della catena di custodia) e indicare con precisione le carenze probatorie; ciò riduce il rischio che la Cassazione consideri la contestazione come mero apprezzamento del merito.
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